Quantcast
Channel: Noemi Secci | La Legge per tutti
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1695

Pensione quota 100 e lavoro: chiarimenti Inps

$
0
0

Non in tutti i casi chi svolge un’attività lavorativa subisce la sospensione della pensione quota 100: ecco le nuove delucidazioni dell’Inps.

L’Inps, con la pubblicazione del modello AP139 (dichiarazione reddituale per beneficiari di pensione anticipata con opzione quota 100) [1], ha specificato che, perché si verifichi la sospensione della pensione quota 100 per contemporaneo svolgimento di attività lavorativa, non basta la sola prestazione di lavoro. Sono invece necessarie due condizioni:

  • il pensionato deve svolgere un’attività lavorativa;
  • il pensionato deve incassare redditi incumulabili con la pensione derivanti dall’attività lavorativa svolta.

In pratica, se all’attività lavorativa non fa seguito la percezione del reddito, la sospensione della pensione non si verifica.

Ricordiamo che i redditi di lavoro sono incumulabili con i redditi derivanti dalla pensione quota 100 solo sino al compimento del 67° anno di età: questo valore corrisponde all’età pensionabile, cioè all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 2022, in base agli adeguamenti alla speranza di vita media.

Risulta cumulabile con la quota 100, invece, il reddito proveniente da attività di lavoro autonomo occasionale, ma solo sino alla soglia limite di 5mila euro annui. Con riguardo all’anno di pensionamento, sono considerati tutti i redditi di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli percepiti prima della data di decorrenza della pensione: questo, in quanto la soglia di 5mila euro, oltrepassata la quale chi percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale è anche obbligato all’iscrizione presso la gestione separata ed al versamento dei contributi previdenziali, è riferita all’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Redditi pienamente cumulabili con la pensione quota 100

Sono pienamente cumulabili con la pensione quota 100, comunque, i seguenti redditi:

  • indennità percepite dagli amministratori locali;
  • redditi d’impresa non connessi ad attività di lavoro;
  • partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani;
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;
  • rimborsi per spese di viaggio e di trasporto;
  • spese di alloggio;
  • spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Dichiarazione reddituale quota 100

È in ogni caso obbligato a presentare la dichiarazione reddituale quota 100, con modello AP139, non solo chi percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente non cumulabili con la pensione quota 100, o redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5mila euro annui lordi, ma anche chi percepisce:

  • redditi da lavoro espressamente previsti come cumulabili con la pensione;
  • redditi derivanti da attività lavorative svolte prima della decorrenza della pensione quota 100: in questo caso, l’interessato deve indicare il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Per approfondire: Pensione quota 100 e redditi di lavoro.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 1695

Trending Articles