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Pensione d’invalidità civile 2020

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Assegno di assistenza per invalidi civili parziali: nuovo importo, requisiti, come fare domanda, chi lo perde.

L’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, o pensione d’invalidità civile, è una prestazione economica erogata dall’Inps a chi possiede un’invalidità civile riconosciuta dal 74% al 99%; non tutti gli invalidi civili dal 74%, però, hanno diritto a questo assegno, ma soltanto coloro che si trovano in stato di disoccupazione e non superano determinati limiti di reddito annui.

La pensione d’invalidità, dal 2020, dovrebbe aumentare, come tutte le pensioni riconosciute dall’Inps, per effetto della perequazione, cioè dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita. Sulla base dei dati forniti ad oggi dall’Istat, confermati da un apposito decreto Mef, si prevede un’aliquota provvisoria dello 0,4% (l’aliquota sarà confermata in via definitiva da un ulteriore decreto, che uscirà entro fine novembre 2020; il decreto Mef del 15 novembre 2019 conferma i precedenti aumenti del + 1,1%).

Ciò significa che, col nuovo incremento, la pensione d’invalidità civile 2020 dovrebbe aumentare dello 0,4% in misura piena, in quanto, essendo d’importo piuttosto esiguo, si trova al di sotto delle fasce d’importo per le quali la perequazione viene ridotta. Un simile aumento non è certamente notevole, ma è comunque un segnale positivo rispetto al passato: non dimentichiamo che, dopo tanto tempo, una prima rivalutazione delle pensioni è arrivata soltanto nel 2019, a seguito di diversi anni in cui gli importi dei trattamenti Inps sono rimasti congelati.

Ma procediamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, a chi spetta la pensione d’invalidità civile nel 2020, qual è il suo importo e quali sono le soglie di reddito da non superare, come richiedere l’assegno e in quali casi si perde.

Chi ha diritto alla pensione d’invalidità civile 2020?

Hanno diritto alla pensione d’invalidità civile nel 2020 le persone che soddisfano i seguenti requisiti:

  • essere di età compresa tra i 18 e i 67 anni (l’età limite per richiedere la prestazione originariamente prevista, pari a 65 anni, è stata elevata per il biennio 2019- 2020 in base agli incrementi alla speranza di vita media);
  • possedere un’invalidità civile riconosciuta, cioè una riduzione della capacità lavorativa generica, compresa tra il 74 e il 99%;
  • essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • per il 2019, avere un reddito annuo non superiore a 4.906,72 euro; per il 2020, l’importo del nuovo limite di reddito non è ancora noto, ma non aumenterà in base all’aliquota prevista per la perequazione della pensione (l’importo delle soglie di reddito non è rivalutato allo stesso modo delle pensioni);
  • essere in stato di disoccupazione: lo stato di disoccupazione può essere mantenuto, anche se si lavora, se non si superano 8145 euro di reddito su base annua, nel caso in cui l’attività svolta sia di lavoro dipendente o co.co.co., oppure non si superano 4.800 euro su base annua, nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia di lavoro autonomo; non è più previsto, per ottenere l’assegno di assistenza dall’Inps, l’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali (qui la Guida alle nuove regole sullo stato di disoccupazione);
  • non percepire un trattamento incompatibile con la pensione d’invalidità civile.

Se l’invalido civile è lavoratore dipendente o parasubordinato, e supera i 4.906,72 euro di reddito, senza superare 8145 euro su base annua, pur non perdendo lo stato di disoccupazione perde l’assegno di assistenza, in quanto oltrepassa la soglia di reddito annua per il diritto alla prestazione economica.

In ogni caso, ai fini del calcolo del limite di reddito annuo rilevano soltanto i redditi personali dell’invalido, mentre non si devono considerare i redditi del coniuge o degli altri familiari. I redditi del nucleo familiare rilevano per il diritto ad altre prestazioni di assistenza, come il reddito di cittadinanza.

Qual è l’importo della pensione d’invalidità civile 2020?

La pensione d’invalidità civile, per l’anno 2020, in base agli incrementi annunciati dovrebbe aumentare da 285,66 euro a 286,80 euro al mese.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che ha fissato il tasso provvisorio di rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2020 è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; si deve ora attendere una nuova circolare dell’Inps per avere conferma dell’importo. Inoltre, il tasso definitivo 2020 si potrà conoscere solo alla fine del 2020, con un ulteriore decreto del Mef.

Come si chiede la pensione d’invalidità civile per il 2020?

Si ha diritto alla pensione d’invalidità civile soltanto se si è invalidi civili riconosciuti dal 74%: pertanto, è indispensabile il riconoscimento preventivo dell’invalidità civile (da non confondersi con l’invalidità al lavoro specifica e con l’inabilità al lavoro) in misura almeno pari al 74%.

Per richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile è necessario, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, inviare all’Inps, tramite portale web, call center o patronato, domanda d’invalidità (la procedura è unica, vale anche per l’eventuale riconoscimento dell’handicap- Legge 104 e della non autosufficienza per l’accompagno, nonché di cecità, sordità e ulteriori condizioni). Qui la Guida alla domanda d’invalidità Legge 104 accompagnamento, per conoscere, passaggio per passaggio, la procedura.

Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, si deve richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite call center o patronato.

Conferma diritto alla pensione d’invalidità 2020

Una volta riconosciuto l’assegno di assistenza, è necessario verificare annualmente il requisito relativo allo stato di disoccupazione: per consentire questa verifica, l’interessato ogni anno deve presentare all’Inps, con la compilazione di un modulo che si chiama Iclav, una dichiarazione sostitutiva, con la quale si attesta di prestare o non prestare attività lavorativa.

Nel dettaglio, l’invalido deve dichiarare all’interno del modello Iclav i dati necessari per confermare la permanenza dei requisiti previsti per l’assegno mensile d’invalidità, sulla base dei redditi prodotti nell’anno richiesto e della mancanza di prestazione lavorativa.

La presentazione del modello Iclav, finalizzata ad indicare gli eventuali redditi conseguiti nel periodo di riferimento della dichiarazione, deve essere presentata dagli:

  • invalidi parziali, non ricoverati, con solo diritto all’assegno;
  • invalidi parziali, ricoverati, con solo diritto all’assegno;
  • invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo diritto all’assegno;
  • invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo diritto all’assegno;
  • invalidi parziali, privi di perequazione automatica ma con limite di reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge.

È necessario dichiarare, nello specifico:

  • i redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente, anche con contratti a tempo determinato e part time;
  • i redditi derivanti da lavoro parasubordinato- contratti di collaborazione, come co.co.co e co.co.pro;
  • i redditi derivanti da lavori socialmente utili;
  • i redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo o d’impresa;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o professionali conseguiti dagli aderenti al regime forfettario o dei contribuenti minimi;
  • i redditi presunti, appartenenti alle tipologie elencate, relativi all’anno in corso.

Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti al reddito imponibile ai fini fiscali: i redditi devono essere riportati indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.

Redditi rilevanti per la pensione d’invalidità 2020

Ai fini della soglia di reddito annuale per il diritto all’assegno di assistenza, rilevano solo i redditi personali percepiti nell’anno dall’invalido, mentre non si contano i redditi dei familiari.

Per la precisione, nella determinazione del reddito rilevante devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Una recente informativa dell’Inail [1], analizzata in modo completo la normativa in materia, chiarisce che, ai fini dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali (e della pensione d’inabilità civile, che spetta agli invalidi civili al 100%, con soglie annue di reddito più elevate) i redditi da considerare sono i seguenti:

  • stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, etc.:
  • redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, BOT e CCT, etc.);
  • redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  • redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • redditi da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
  • redditi relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
  • trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.

Secondo quanto indicato dall’Inps nelle istruzioni del modello AP70 (il modello “Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile”, che serve, una volta riconosciuta l’invalidità, per ottenere la pensione), è necessario riportare, tra i vari redditi, anche gli arretrati, i conguagli, le indennità di fine rapporto, e le eredità.

Redditi non rilevanti per la pensione d’invalidità 2020

I redditi che non rilevano ai fini della soglia limite per il diritto alla pensione d’invalidità civile sono invece i seguenti:

  • pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli invalidi civili: si tratta di prestazioni esenti dall’Irpef;
  • rendite infortunistiche Inail aventi natura di risarcimento;
  • assegni per l’assistenza personale continuativa;
  • rendita Inail ai superstiti, in caso di morte del titolare della rendita;
  • assegno funerario;
  • rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
  • pensioni di guerra di ogni tipo, assieme alle relative indennità accessorie;
  • assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
  • pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia;
  • soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
  • sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
  • sussidi a carattere assistenziale e prestazioni assimilate;
  • rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera AVS.

In base a recenti chiarimenti, non rileva il reddito dell’abitazione principale.

Superamento limiti di reddito pensione d’invalidità civile 2020

Se l’invalido supera i limiti di reddito annuale previsti per l’assegno di assistenza, entro 30 giorni deve inviare un’immediata comunicazione all’Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto prestazione economica.

Questa comunicazione può essere inviata attraverso il patronato, o il servizio online per i cittadini, disponibile nel sito web dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70.

Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare il sorgere di un’eventuale situazione di incompatibilità: l’assegno mensile di assistenza, difatti, non è compatibile con le altre pensioni di invalidità, con le pensioni per invalidi di guerra, lavoro e servizio.

L’invalido ha in ogni caso la possibilità di scegliere comunque il trattamento a lui più favorevole.


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