
Esenzione fiscale più alta per i voucher elettronici per i pasti, più bassa per i buoni cartacei, card mensa aziendale, indennità sostitutiva: che cosa cambia.
Cambiano ancora, nel 2020, le regole fiscali per i buoni pasto [1]: in base a quanto emerso dalle ultime bozze della legge di Bilancio 2020, difatti, dal 1° gennaio del prossimo anno dovrebbero essere rimodulati i limiti di esenzione sia per i voucher cartacei, che per i voucher elettronici.
In altre parole, le soglie entro le quali i buoni pasto cartacei non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente saranno più basse rispetto a quelle attuali, mentre le soglie relative ai buoni pasto elettronici saranno più elevate rispetto a quelle previste attualmente.
Ma procediamo con ordine, e facciamo il punto sui buoni pasto: novità dal 2020, che cosa sono, come funzionano, dove si possono spendere, che cosa cambierà dal prossimo anno.
Dal 2020, viene inoltre introdotta espressamente una soglia di esenzione giornaliera per l’indennità sostitutiva di mensa: si tratta di un’indennità corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o a unità produttive situate in zone in cui mancano strutture o servizi di ristorazione. L’indennità sostitutiva di mensa non deve essere confusa con la semplice indennità di mensa: quest’ultima, infatti, non gode di alcuna soglia di esenzione fiscale.
Che cosa sono i buoni pasto?
I buoni pasto, o ticket restaurant (in tanti chiamano così i buoni, dal nome di una nota società che emette questi titoli), sono dei documenti di legittimazione che consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso.
I buoni pasto possono essere cartacei o elettronici. A seconda della loro forma di emissione, cartacea o elettronica, godono di soglie di esenzione fiscale diverse.
Come funzionano i buoni pasto?
È possibile utilizzare i buoni pasto non solo per fruire della somministrazione diretta di alimenti e bevande effettuata da pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie…), ma anche per acquistare prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da mense aziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi, e da esercizi commerciali con autorizzazione per la vendita, produzione, preparazione di generi alimentari. In sostanza, i buoni pasto si possono utilizzare anche presso le rosticcerie ed i supermercati.
I buoni pasto:
- non possono essere ceduti;
- possono essere sommati per essere usati contemporaneamente fino al limite di 8 buoni;
- non possono essere commercializzati o convertiti in denaro;
- sono utilizzabili solo dal titolare esclusivamente per l’intero valore facciale: in altre parole, se si fa la spesa con i buoni pasto, e l’importo degli alimenti acquistati è inferiore al valore dei buoni, non è possibile ricevere il resto in denaro.
A chi spettano i buoni pasto?
I buoni pasto spettano alla generalità dei lavoratori dipendenti. Attenzione, però: non si tratta di un diritto previsto dalla legge, ma la spettanza dei voucher dipende dalle disposizioni del contratto collettivo applicato o può essere riconosciuta dal contratto di lavoro individuale.
In base a quanto specificato dal decreto in materia [2], i buoni pasto possono essere riconosciuti anche se l’orario non prevede una pausa per il pranzo, e possono essere utilizzati anche dai lavoratori che non sono inquadrati come dipendenti, ma che hanno un rapporto lavorativo in qualità di collaboratori (parasubordinati o co.co.co.).
Il lavoratore può avere diritto ai buoni pasto anche se in azienda è previsto un servizio mensa, purché non ne fruisca in prima persona [3].
Esenzione fiscale buoni pasto
Ad oggi, i buoni pasto sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato se cartacei, sino a 7 euro se elettronici. Questo, a differenza della somministrazione diretta di vitto, che invece è totalmente non imponibile.
Esenzione 2020 buoni pasto
A partire dal 2020, secondo quanto previsto nelle ultime bozze della legge di Bilancio, le soglie di esenzione dei buoni pasto dovrebbero cambiare.
In particolare, i buoni pasto cartacei dovrebbero essere esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4 euro per giorno lavorato, sino a 8 euro se elettronici
Lo scopo di questa modifica è incentivare l’utilizzo dei buoni in formato elettronico, in quanto i voucher elettronici hanno una maggiore “affidabilità” fiscale: con i buoni pasto elettronici non si riscontrano le criticità esistenti per i buoni cartacei relative al conteggio, al ritiro ed ai relativi controlli [4].
Essendo difatti i titoli emessi e gestiti in modalità informatica, i voucher elettronici godono di una maggiore tracciabilità, garantendo così il rispetto delle regole imposte dal decreto in materia [2] relative all’incedibilità, all’incumulabilità oltre il limite di 8 unità, al divieto di commercializzazione, di conversione in denaro e di utilizzo da persona diversa dal titolare.
In base a quanto reso noto sinora, i nuovi limiti dovrebbero essere applicati ai buoni pasto (cartacei ed elettronici) assegnati a partire dal 1° gennaio 2020.
Per quanto riguarda i buoni assegnati fino al 31 dicembre 2019, dovrebbero restare in vigore le vecchie soglie di esenzione, in base al principio secondo cui i buoni pasto, e tutti i benefit in generale, si considerano percepiti dal lavoratore quando il relativo valore entra nella sua «disponibilità giuridica».
Esenzione 2020 indennità sostitutiva di mensa
Tra le novità relative alla somministrazione diretta e indiretta di vitto ai lavoratori, la bozza di legge di Bilancio chiarisce la soglia di esenzione giornaliera relativa all’indennità sostitutiva di mensa.
Questa è un’indennità, quindi un’erogazione in denaro, che spetta a coloro che lavorano presso cantieri, altre strutture lavorative temporanee o unità produttive situate in zone in cui mancano servizi di ristorazione.
La bozza di legge di Bilancio 2020 chiarisce che l’indennità sostitutiva di mensa è esente sino a 5,29 euro per giorno lavorato: non si può dunque applicare il maggior limite di esenzione relativo ai buoni pasto elettronici.
Resta, invece, totalmente imponibile l’indennità di mensa, cioè l’erogazione in denaro eventualmente spettante ai lavoratori che non operano presso cantieri, altre strutture lavorative temporanee o unità produttive situate in zone in cui mancano servizi di ristorazione
Esenzione 2020 servizio mensa
Per quanto riguarda il servizio mensa, cioè la somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro, anche attraverso mense organizzate direttamente o da terzi, la disciplina non cambia nel 2020: il valore del servizio offerto al lavoratore non rientra nel reddito di lavoro dipendente, quindi resta totalmente esente da imposizione fiscale e contributiva.
Servizio di mensa aziendale diffusa
La bozza di legge di Bilancio 2020 nulla dice riguardo al cosiddetto servizio di mensa aziendale diffusa, ossia riguardo alle ipotesi in cui viene assegnata al dipendente una card elettronica che consente di fruire della somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati.
Le prestazioni rese attraverso la card elettronica, o badge elettronico, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ossia sono considerate totalmente esenti [5]. Non si applicano, dunque, soglie di esenzione giornaliera, ma l’esenzione è integrale: il servizio di mensa aziendale diffusa, in effetti, non è assimilabile al buono pasto, ma permette un controllo immediato sull’utilizzo del beneficio fiscale.