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Chi paga malattia colf?

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L’indennità di malattia dei collaboratori domestici è corrisposta dall’Inps, dal datore di lavoro o dalla Cassa Colf?

I lavoratori domestici, come la generalità dei lavoratori dipendenti, hanno diritto alla corresponsione di un’indennità in caso di malattia.

In pratica, nonostante il rapporto di lavoro sia sospeso, a causa della malattia che impedisce alla colf (o alla badante, al giardiniere, alla babysitter, alla governante…) di svolgere l’attività, la lavoratrice ha diritto ugualmente alla retribuzione.

Il diritto alla retribuzione, però, può non coprire l’intero arco della malattia. Inoltre, le giornate coperte dall’indennità di malattia non coincidono col periodo sino al quale la collaboratrice ha diritto alla conservazione del posto.

Ma chi paga malattia colf? A retribuire l’indennità di malattia deve essere il datore di lavoro, l’Inps o la Cassa Colf?

Proviamo a fare chiarezza sul pagamento dell’indennità di malattia: come determinare il dovuto, a carico di chi risulta il pagamento, sino a quando è dovuta l’indennità e quanto dura il periodo di conservazione del posto.

Quando spetta l’indennità di malattia?

Il pagamento dell’indennità di malattia è dovuto sino a per un massimo di:

  • 8 giorni complessivi nell’anno, se la colf ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi nell’anno, se la colf ha un’anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
  • 15 giorni complessivi nell’anno, se la colf ha un’anzianità di servizio oltre i 2 anni.

A quanto ammonta l’indennità di malattia?

L’indennità di malattia corrisponde alla retribuzione globale di fatto della colf, dal 4° giorno di assenza in poi. Per i primi 3 giorni, corrisponde alla retribuzione globale di fatto al 50%.

La retribuzione globale di fatto comprende le seguenti voci:

  • la retribuzione minima contrattuale [1], comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
  • eventuale superminimo.

Nello specifico, l’indennità di malattia deve comprendere anche il compenso sostitutivo di vitto e alloggio, se la colf ne usufruisce normalmente: questo compenso non è dovuto, però, nel caso in cui la collaboratrice domestica ammalata sia ricoverata in ospedale o degente presso il datore di lavoro.

Conservazione del posto per malattia

La colf in malattia ha diritto, a prescindere dalla spettanza dell’indennità, alla conservazione del posto di lavoro sino a:

  • 10 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi ed è stato superato il periodo di prova;
  • 45 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio superiore a 6 mesi e inferiore a 2 anni;
  • 180 giorni di calendario, se la sua anzianità di servizio è superiore ai 2 anni.

Questo periodo, detto periodo di comporto, si calcola con riferimento ai 365 giorni che decorrono dall’evento, cioè che partono dall’inizio della malattia.

Il periodo di comporto va aumentato del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.

L’indennità di malattia è pagata da Cassa Colf?

L’applicazione del contratto collettivo per il Lavoro Domestico comporta l’obbligo dell’iscrizione della colf e del datore di lavoro alla Cassa Colf, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e della colf.

La Cassa Colf non corrisponde l’indennità di malattia, ma eroga le seguenti prestazioni:

  • indennità giornaliera in caso di ricovero e di convalescenza
  • indennità giornaliera in caso di ricovero con intervento chirurgico;
  • indennità giornaliera in caso di ricovero senza intervento chirurgico;
  • indennità giornaliera in caso di ricovero per parto;
  • indennità giornaliera in caso di convalescenza.

Nel dettaglio, in caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati, la colf ha diritto alla corresponsione di un’indennità pari a 30 euro per ciascun giorno di ricovero, sino a 20 giorni per persona e per anno. Quest’indennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day-hospital.

In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati nonché in day-hospital, la colf ha diritto ad un’indennità di 30 euro per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall’istituto di cura o previsto nella degenza in day-hospital:

  • qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa;
  • qualora si tratti di convalescenza conseguente a parto con intervento chirurgico.

Questa indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 15 giorni per persona e per anno.

Se la colf è affetta da una forma oncologica maligna l’indennità giornaliera di 30 euro prevista per il ricovero viene elevata a 30 giorni di pernottamento, e l’indennità giornaliera di 30 euro prevista per il periodo di convalescenza viene elevata a 30 giorni.

Chi corrisponde l’indennità di malattia?

Come osservato, Cassa Colf non corrisponde l’indennità di malattia, ma eroga delle indennità in alcune specifiche ipotesi, in caso di ricovero. L’indennità di malattia non è neanche a carico dell’Inps, ma è a carico del datore di lavoro, che deve corrisponderla nella misura osservata, sino a un massimo di 8-15 giorni, a seconda dell’anzianità di servizio.


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