
Quali sono i lavoratori tenuti a restituire il bonus Irpef col conguaglio di fine anno, che cosa deve fare il datore di lavoro.
Per i dipendenti è un vero dilemma decidere se rinunciare al bonus da 80 euro in busta paga, sperando di averne diritto in un’unica soluzione nel conguaglio di dicembre, oppure riceverlo mese per mese, ma col rischio di dover restituire 960 euro (cioè 80 euro per 12 mensilità) tutti insieme.
Ma come capire in anticipo se il bonus da 80 euro spetta oppure no, in modo da non doverlo restituire alla fine dell’anno?
Facciamo il punto sul bonus 80 euro: chi deve restituirlo a dicembre, come verificare se il proprio reddito imponibile risulta inferiore o superiore alle soglie che danno diritto al beneficio, come calcolare quanto spetta in base al reddito e alle giornate lavorate nell’anno.
Chi ha diritto al bonus 80 euro?
Il bonus Irpef non spetta indistintamente a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che possiedono redditi da lavoro dipendente ed assimilati, come i redditi derivanti da collaborazioni, borse di studio, indennità di disoccupazione ed integrazioni salariali. Sono inclusi anche i redditi percepiti dai dipendenti che prestano lavoro all’estero, se determinati in base alle retribuzioni convenzionali.
Sono invece esclusi dal bonus Renzi i lavoratori autonomi, i pensionati e gli imprenditori.
Come si calcola il bonus 80 euro?
Non sempre il bonus Irpef ammonta a 80 euro mensili: pur essendo vero che l’importo di bonus Irpef spettante normalmente è pari a 960 euro annui, suddivisi in rate da 80 euro al mese, in diversi casi può spettare un importo inferiore.
L’importo, infatti, spetta in misura intera se il reddito complessivo è tra gli 8.145 (si tratta della soglia d’incapienza o no tax area, al di sotto di questo limite l’Irpef non è dovuta) ed i 24.600 euro. Se l’importo è superiore ai 24.600 euro, sino ai 26.600 euro, è ridotto in base alla seguente formula:
- 960 × (26.600 – reddito complessivo): 2.000.
Ad esempio, se il lavoratore possiede un reddito pari a 25mila euro, il credito spettante è pari a 768 euro. Se il reddito percepito è pari a 25.900 euro, il bonus spettante sarà invece di soli 336 euro annui: in pratica, più è alto il reddito, più si abbassa il bonus.
Che cosa succede al bonus se non si lavora tutto l’anno?
L’importo del bonus deve essere rapportato alle giornate di lavoro dipendente e alle giornate assimilate: se un lavoratore subordinato, ad esempio, con un reddito di 20mila euro annui, presta servizio per un totale di 260 giorni, ha diritto a circa 684 euro di bonus (in quanto l’importo annuo si deve dividere per 365 e moltiplicare per le giornate di lavoro e assimilate, come quelle di disoccupazione indennizzata).
Come capire a quanto ammonta il reddito dell’anno?
L’esatto ammontare del reddito complessivo percepito nell’anno (che comprende non solo i redditi di lavoro dipendente, ma anche gli altri introiti, ad esempio i compensi per lavoro autonomo o i canoni d’affitto ricevuti) può essere conosciuto con esattezza non prima del 31 dicembre.
Determinare in via presuntiva il reddito imponibile dell’anno non è semplice, soprattutto per chi è impiegato con dei contratti a termine e non ha la certezza di lavorare continuativamente.
Calcolare presuntivamente il reddito non è semplice neanche per chi ha un rapporto di lavoro continuativo ed è solito svolgere spesso lavoro supplementare o straordinario, in quanto la paga mensile può variare notevolmente.
Nella generalità dei casi, per determinare il reddito imponibile annuale del lavoratore dipendente, e verificare che superi gli 8.174 euro ma non superi i 26.600 euro si deve:
- prendere come riferimento la retribuzione lorda mensile, o l’imponibile Inps;
- moltiplicarla per 13 mensilità (o 14, se si ha diritto alla quattordicesima);
- togliere il 9,19% dal totale (si tratta dell’aliquota Inps a carico del lavoratore nella generalità dei casi, ma può variare a seconda dello specifico rapporto di lavoro);
- se il risultato è inferiore a 8.145 euro o superiore a 26.600 euro, il bonus non spetta;
- se il risultato è tra 24.600 e 26.600 euro, il bonus spetta in misura ridotta (e deve essere calcolato con la formula precedentemente esposta);
- se il risultato è tra 8.145 euro e 24.600 euro, il bonus spetta in misura intera.
Se nell’anno sono stati percepiti altri redditi imponibili, devono essere aggiunti al risultato.
Anche nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia l’unico reddito percepito nell’anno, però, bisogna considerare che le variabili che possono entrare in gioco sono numerose: dal lavoro supplementare ai premi, dal lavoro straordinario alle assenze non retribuite, a ulteriori redditi al di fuori dello stipendio; se non si è certi del reddito futuro, è consigliabile rinunciare al bonus. Male che vada, col conguaglio di dicembre ci si ritroverà una bella somma a credito.
Bonus 80 euro nel conguaglio di dicembre
Vediamo ora che cosa succede quando un lavoratore scopre di aver diritto al bonus nel conguaglio di fine anno. Prendiamo il caso di Mario che, durante l’anno 2019, lavora con 2 contratti a termine pari a 182 e 183 giorni, ciascuno dei quali dà luogo alla corresponsione di un imponibile Irpef pari a 7mila euro.
Nessuno dei due datori di lavoro ha riconosciuto gli 80 euro mensili di bonus Irpef, in quanto il reddito presunto per ogni singolo rapporto risulta inferiore alla soglia minima di 8.145 euro. Il dipendente chiede, però, al secondo datore di lavoro di effettuare il conguaglio finale considerando il contratto precedente.
Ipotizzando che Mario possieda solo i due redditi esposti, possiamo dire che nel conguaglio di dicembre avrà una bella sorpresa, per quanto riguarda il bonus Irpef: scoprirà, infatti, di aver diritto a 960 euro in misura intera, in quanto il suo reddito è tra gli 8.174 ed i 24.600 euro e le giornate di lavoro a cui rapportare il credito sono 365.
E se il datore di lavoro non fa il conguaglio? In questo caso, il bonus sarà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi, con modello 730 o Redditi.
Bonus 80 euro a debito
Può accadere anche il contrario, cioè che il contribuente abbia incamerato durante l’anno un bonus a cui non ha diritto. Questo potrebbe ad esempio accadere se l’interessato percepisce ulteriori redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente, come un canone di affitto (anche se soggetto a cedolare secca): qualunque ne sia la causa, se la soglia di reddito sale oltre 26.600 euro, il dipendente è costretto a restituire gli importi nel conguaglio di dicembre.
Se il datore di lavoro non effettua il conguaglio, gli importi dovranno essere restituiti a seguito della presentazione del 730 (o successivamente, con la presentazione del modello Redditi). E se il dipendente a cui non è stato fatto il conguaglio di dicembre decide di non presentare la dichiarazione dei redditi? In questo caso subirà un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (che conosce comunque i redditi percepiti, grazie alla presentazione delle certificazioni uniche e dei modelli 770 da parte del datore di lavoro), e dovrà pagare, oltre all’importo non restituito, sanzioni e interessi.
Rimborso e addebito del bonus nel conguaglio di dicembre
Se il conguaglio di fine anno risulta a credito per il dipendente, gli importi sono restituiti dal datore di lavoro nel cedolino di dicembre e sono poi da lui compensati nel modello di pagamento F24. In caso d’incapienza, l’importo non restituito dal datore di lavoro deve essere indicato nel modello Cu, cioè nella certificazione unica.
Se l’importo è a debito, viene trattenuto dal datore di lavoro nel cedolino di dicembre e versato tramite il modello di pagamento F24.
Rimborso e addebito del bonus nella dichiarazione dei redditi
Se il 730 risulta a credito per il dipendente, gli importi sono restituiti dal datore di lavoro nel cedolino di luglio e sono poi compensati nel modello F24. Se il dipendente non ha sostituto d’imposta, l’importo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Se l’importo è a debito, viene trattenuto in più rate (secondo la scelta effettuata dal dipendente nel 730) dal datore di lavoro. Se il dipendente non ha sostituto d’imposta, l’importo deve essere pagato tramite modello F24.