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Importo pensione con 15 anni di contributi

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Pensionamento con le deroghe Amato: come deve essere calcolato e a quanto ammonta il trattamento spettante?

Ad oggi, è ancora possibile ottenere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi, in alcune limitate ipotesi: in particolare, possono beneficiare di questo requisito contributivo ridotto i destinatari delle cosiddette deroghe Amato [1].

Si tratta, nello specifico, di coloro che possiedono almeno 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditata prima del 31 dicembre 1992, di chi possiede un provvedimento di autorizzazione al versamento dei contributi volontari anteriore al 24 dicembre 1992 (se iscritti a determinati fondi previdenziali), e di chi ha alle spalle 25 anni di anzianità assicurativa, 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente (settore privato) e almeno 10 anni lavorati discontinuamente.

Ma qual è l’importo pensione con 15 anni di contributi?

Per la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi non è previsto un importo fisso, ma il trattamento è calcolato come la generalità delle prestazioni pensionistiche erogate dalle gestioni Inps, quindi col sistema retributivo (basato sugli ultimi o migliori redditi o retribuzioni; le modalità di calcolo differiscono in base al fondo preso in considerazione) sino al 2011, o sino al 1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cosiddetto calcolo misto). Per le annualità successive, il sistema utilizzato è quello contributivo, che si basa sui contributi accreditati e sull’età alla data del pensionamento.

Ma procediamo con ordine.

Chi può ottenere la pensione con 15 anni di contributi?

Beneficiano della pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione, a 67 anni di età (per il biennio 2019-2020):

  • coloro che possiedono 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditati prima del 31 dicembre 1992; sono valutati tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, anche quelli versati all’estero, in Paesi europei o convenzionati con l’Italia; per beneficiare della deroga è necessario essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps o in alternativa all’ex Inpdap, all’ex Enpals, o all’ex Ipost;
  • gli autorizzati al versamento dei contributi volontari, con un provvedimento di autorizzazione anteriore al 24 dicembre 1992 (anche se privi di contribuzione volontaria); l’agevolazione non vale per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost; anche in questo caso sono valutate tutte le tipologie di contributi;
  • coloro che possiedono:
    • 25 anni di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo previdenziale obbligatorio, di qualsiasi tipo, deve risultare accreditato da almeno 25 anni);
    • 15 anni di contribuzione: valgono i soli contributi da lavoro dipendente versati all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo;
    • almeno 10 anni lavorati discontinuamente, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane.

Per approfondire: Pensione con 15 anni di contributi

Calcolo della pensione con 15 anni di contributi

La pensione con 15 anni di contributi è calcolata come la generalità delle pensioni Inps, quindi avrà delle quote di pensione determinate col sistema retributivo, e altre determinate col sistema contributivo.

Relativamente alle quote della pensione calcolate col sistema retributivo, il calcolo dell’assegno è basato sulla media degli ultimi redditi o retribuzioni (o dei migliori redditi o retribuzioni, per particolari gestioni) e sull’anzianità contributiva accreditata entro specifiche date.

La formula per il calcolo della quota retributiva della pensione è:

Pensione =
retribuzione pensionabile x rendimento x anzianità contributiva
Retribuzione pensionabile = media delle retribuzioni o dei redditi imponibili, rivalutati, di un determinato numero di anni antecedenti alla pensione, o delle retribuzioni/ redditi migliori, a seconda della gestione previdenziale
Rendimento = è un coefficiente di proporzionalità, che serve per attribuire un determinato valore alla retribuzione pensionabile, per ogni anno di anzianità contributivavaria a seconda della gestione previdenziale

di solito non si utilizza un unico coefficiente di rendimento, ma un sistema di coefficienti decrescenti per fasce di reddito crescenti

Anzianità contributiva corrisponde al numero di anni di contributi accreditati ai fini del calcolo della pensione, compresi nella quota considerata

Il calcolo retributivo deve essere utilizzato, per la generalità delle gestioni Inps, relativamente a tutte le annualità entro il 2011, per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al 1995; chi possiede meno di 18 anni di contribuzione alla stessa data può utilizzare il sistema di calcolo retributivo solo sino al 31 dicembre 1995.

Per i periodi successivi, deve essere utilizzato il sistema contributivo di calcolo: con questo sistema, la pensione è proporzionale alla somma rivalutata dei contributi accreditati nell’arco della vita lavorativa (montante contributivo), ed all’età pensionabile: l’assegno, infatti, grazie ai coefficienti di trasformazione (che trasformano il montante contributivo in pensione), cresce al crescere dell’età al pensionamento.

La formula per il calcolo della quota contributiva della pensione è:

Pensione=
montante contributivo x coefficiente di trasformazione
Montante contributivo somma dei contributi accreditati e rivalutati
Coefficiente di trasformazione valore espresso in percentuale che aumenta con l’età: si applica al montante per trasformarlo in pensione annua.

La pensione con 15 anni di contributi è integrabile al minimo?

Se la pensione di vecchiaia che l’Inps deve liquidare con 15 anni di contributi risulta di importo inferiore a un limite definito, detto trattamento minimo, viene integrata sino al raggiungimento di questo limite, a condizione che l’interessato e l’eventuale coniuge soddisfino i requisiti economici richiesti.

Non sono integrate le pensioni calcolate col sistema esclusivamente contributivo.

I requisiti per ottenere l’integrazione al trattamento minimo sono i seguenti:

  • i propri redditi devono essere inferiori al trattamento minimo;
  • i propri redditi, cumulati con quelli del coniuge, devono risultare inferiori al doppio del trattamento minimo.

L’integrazione spetta solo in parte se:

  • il proprio reddito è superiore al trattamento minimo ed inferiore al doppio dello stesso;
  • il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore al doppio ma inferiore al quadruplo del trattamento minimo.

Non spetta alcuna integrazione se il proprio reddito supera il doppio del trattamento minimo, oppure se il reddito cumulato con il coniuge supera il quadruplo del trattamento minimo.

Alcuni redditi non contano ai fini del superamento della soglia limite; per il biennio 2019- 2020, l’importo del trattamento minimo è pari a 513,01 euro mensili.

Per approfondire: Integrazione al trattamento minimo.

Sulla pensione con 15 anni di contributi spettano le maggiorazioni sociali?

Il beneficiario della pensione con 15 anni di contributi che ha diritto all’integrazione al minimo può avere anche diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione, ed eventualmente all’incremento al milione, rispettando determinati limiti di reddito. La pensione, con queste ulteriori integrazioni, può arrivare ad un massimo di circa 650 euro mensili.

La maggiorazione spetta:

  • ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
  • ai titolari di pensione sociale;
  • ai titolari di assegno sociale;
  • ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

Per approfondire: Maggiorazione sociale e incremento al milione.

La pensione con 15 anni di contributi è integrabile con la pensione di cittadinanza?

La pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può anche essere integrata dal reddito o dalla pensione di cittadinanza, se il nucleo familiare possiede tutti i requisiti richiesti. Per approfondire: Integrazione della pensione con reddito di cittadinanza.


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