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Manovra: a rischio gli aiuti alle famiglie

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Potrebbero non essere confermate parecchie misure a favore delle famiglie: voucher baby-sitter, bonus bebè, fondo mutui prima casa, congedo papà.

Nel 2019 arriva il reddito di cittadinanza, ma se ne potrebbero andare via molte misure a favore dei nuclei familiari, misure operative ormai da anni. Iniziamo dal bonus bebé, un bonus di 960 euro all’anno che spetta alle famiglie con Isee entro i 25mila euro, che raddoppia per le famiglie con Isee sotto i 7mila euro. Per continuare con il voucher baby-sitter, un aiuto da parte dell’Inps, del valore di 600 euro, finalizzato a pagare i servizi di baby-sitting a chi rinuncia al congedo parentale. In bilico anche gli sgravi contributivi per le aziende che adottano misure di conciliazione famiglia-lavoro ed il congedo, sia obbligatorio che facoltativo, per i papà. Sul fronte mutui prima casa, il fondo stanziato, pari a 600 milioni di euro, si sta esaurendo.

Tutte queste misure, anche se operative da tempo, non sono strutturali, cioè permanenti, e necessitano di essere rifinanziate. In base a quanto recentemente annunciato, ad ogni modo, sono attesi degli emendamenti alla legge di Bilancio 2019 per riproporre il bonus bebè, con dei miglioramenti, ed il congedo per i papà. Restano, poi, il bonus nido e il premio alla nascita, o bonus mamma domani, che è una misura a regime.

Dunque, con la manovra sono a rischio gli aiuti alle famiglie. Vero è che la nuova misura in arrivo, cioè il reddito di cittadinanza, rappresenta un sostegno maggiore per le famiglie: i nuclei familiari coinvolti, però, saranno solo quelli con Isee sino a 9.360 euro. Gli interventi che potrebbero non essere confermati, invece, interessano una platea di destinatari più ampia.

Ma vediamo subito quali sono e quali vantaggi offrono gli aiuti alle famiglie che ad oggi risultano a rischio.

Bonus bebè

Il bonus bebè consiste in un contributo riconosciuto mensilmente ai genitori con figli minori di 3 anni. L’ammontare del bonus è pari a:

  • 80 euro mensili, per ogni figlio minore di 3 anni, per le famiglie il cui Isee (l’indicatore della situazione economica della famiglia) non supera 25mila euro;
  • 160 euro, per ogni figlio minore di 3 anni, per le famiglie il cui Isee (l’indicatore della situazione economica della famiglia) non supera 7mila euro.

Nel dettaglio, il bonus bebè spetta per ogni figlio nato, adottato (se minorenne) o in affido preadottivo, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, ai genitori che possiedono i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato europeo o di uno Stato extraeuropeo con regolare permesso di soggiorno;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio;
  • nucleo familiare in possesso di un reddito ai fini Isee non superiore a 25mila euro annui, per tutta la durata dell’assegno.

L’incentivo viene corrisposto, sotto forma di assegno, a partire dal giorno di nascita o di ingresso del figlio nella famiglia (in caso di adozione o di affido preadottivo) e fino al compimento del terzo anno di età o al terzo anno dall’ingresso nel nucleo (o, se precedente, al compimento della maggiore età).

Per i nati nel 2018, il bonus bebè consiste, ugualmente, in un incentivo mensile pari a 80 o a 160 euro mensili, a seconda dell’Isee della famiglia. La durata del beneficio non è più, tuttavia, pari a 3 anni, ma a un solo anno: in pratica, il bonus può essere erogato sino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Per i nati dal 1° gennaio 2019, ad oggi, l’assegno non è previsto, anche se potrebbe essere rifinanziato da un emendamento alla legge di Bilancio 2019.

Voucher babysitter

Il voucher babysitter è un intervento introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1]: si tratta di un contributo riconosciuto dall’Inps alle madri lavoratrici che si trovano negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità, se rinunciano, almeno in parte, al congedo parentale (o maternità facoltativa).

Il contributo può essere erogato, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome), sotto forma di buoni lavoro, ora libretto famiglia, per il pagamento della babysitter o utilizzato per pagare la retta dell’asilo nido (in questo caso, l’Inps paga direttamente l’asilo prescelto, che deve essere convenzionato con l’istituto): in entrambi i casi, il suo valore è di 600 euro mensili.

In pratica, la lavoratrice, anziché fruire del congedo parentale (o maternità facoltativa) domanda all’Inps un contributo per pagare la retta mensile dell’asilo nido del bambino, oppure richiede i buoni lavoro (ora il libretto famiglia) per pagare la babysitter.

Il contributo per l’asilo nido non deve essere confuso con la misura del bonus nido: quest’ultimo infatti è un rimborso riconosciuto dall’Inps direttamente all’interessato a fronte della retta pagata per l’asilo nido, sino a un importo massimo di mille euro annuali corrispondenti a 90,91 euro mensili erogati per 11 mensilità.

Congedo papà sperimentale

Tra le misure a rischio, è presente anche il cosiddetto congedo papà, o congedo di paternità sperimentale.

Il cosiddetto congedo papà, cioè il congedo di paternità sperimentale, introdotto per la prima volta dalla Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1], consiste nell’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire di 4 giorni di assenze retribuite, anche in modo non continuativo, entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Le giornate di congedo di paternità sperimentale obbligatorio non sono fruibili in alternativa all’astensione obbligatoria della lavoratrice madre, ma si aggiungono al congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio è stato aumentato a 4 giornate dal 2018, in precedenza era pari a sole 2 giornate: non si sa ancora se la misura sarà prorogata al 2019.

Al congedo obbligatorio si può aggiungere il congedo di paternità facoltativo: oltre ai quattro giorni di astensione obbligatoria, difatti, il lavoratore padre ha la possibilità di godere di un’ulteriore giornata di assenza: la giornata aggiuntiva, però, è facoltativa, cioè fruibile in alternativa all’astensione della lavoratrice madre. Deve quindi essere defalcata dai giorni spettanti alla madre per il congedo di maternità obbligatorio.

Sia nell’ipotesi delle assenze per congedo di paternità sperimentale obbligatorio, che in quella delle assenze per congedo facoltativo, l’Inps copre le giornate offrendo un’indennità pari al 100% della retribuzione globale (cioè pari all’intero stipendio spettante per le giornate di assenza) ed accreditando i contributi figurativi. In pratica, il dipendente papà, durante le giornate di assenza, percepisce stipendio e contributi in misura piena, come se si trattasse di normali giornate lavorative.


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