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Pensione 15 anni di contributi: ancora valida?

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Pensionarsi con 15 anni di versamenti è ancora possibile per chi possiede i requisiti per la cosiddetta deroga Amato?

Sei ormai vicino alla pensione di vecchiaia: anche se hai meno di 20 anni di contributi, sai di aver diritto comunque al pensionamento, perché, avendo versato 15 anni di contributi prima del 1993, rientri nella cosiddetta deroga Amato.

Temi, però, di avere brutte sorprese proprio a un passo dalla pensione, a causa degli imminenti cambiamenti della normativa previdenziale, come la nuova pensione quota 100: la pensione con 15 anni di contributi è ancora valida? Capisco perfettamente i tuoi dubbi e le tue paure, in quanto le “sorprese”, in tema di pensioni, non mancano mai.

In questo caso, però, non hai nulla da temere: il diritto alla deroga Amato, cioè ad ottenere la pensione con 15 anni di versamenti, è salvaguardato dai recenti cambiamenti normativi in tema di previdenza, come chiarito da due circolari Inps sull’argomento [1] [2]. In pratica, anche se la normativa in materia di pensioni è cambiata, rispetto alle disposizioni generali in vigore all’epoca in cui è stato emanato il decreto Amato [3], il diritto al conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi è ancora valido, per chi rispetta determinate condizioni.

Il diritto alla pensione con 15 anni di contributi resterà, per chi possiede i requisiti per questo particolare beneficio, anche nel caso in cui la normativa previdenziale cambi ancora, con l’entrata in vigore della pensione quota 100.

Ma quali sono le condizioni che danno luogo al beneficio della pensione di vecchiaia con 15 anni di versamenti? Ricordiamole ancora una volta, nel modo più dettagliato possibile.

Prima deroga Amato: 15 anni di contributi al 1992

Secondo la prima deroga Amato, è possibile pensionarsi con 15 anni di contributi se si possiedono 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992; sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, anche quelli versati all’estero, in Paesi europei o convenzionati con l’Italia.

Per beneficiare della deroga è necessario essere iscritti al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps. La deroga si applica anche agli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.

Seconda deroga Amato: autorizzati ai contributi volontari

La seconda deroga Amato, la cosiddetta deroga per gli autorizzati ai contributi volontari, prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, se si è stati autorizzati al versamento dei contributi volontari, con un provvedimento di autorizzazione anteriore al 24 dicembre 1992 (non è necessario l’effettivo versamento di contributi volontari).

La deroga vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost). I dipendenti pubblici, quindi, essendo iscritti all’ex Inpdap, non possono fruire della seconda deroga.

Per raggiungere i 15 anni di contribuzione, anche in questo caso, sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.

Terza deroga Amato: lavoratori discontinui

La terza deroga Amato, la cosiddetta deroga per i lavoratori discontinui, prevede infine la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:

  • 25 anni di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all’estero in un Paese Ue o convenzionato);
  • 15 anni di contribuzione: valgono i soli contributi da lavoro dipendente versati all’assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo;
  • almeno 10 anni lavorati discontinuamente, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale (pari a 205,19 euro settimanali nel 2018); al contrario, un anno può risultare interamente coperto da contributi, ma non interamente lavorato, se è presente un periodo di disoccupazione indennizzato durante il quale sono accreditati i contributi figurativi. Sono utili anche gli anni in cui il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cosiddetti otd).

I fondi esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, i cui iscritti possono fruire della terza deroga Amato, sono quelli degli spedizionieri doganali, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, la gestione speciale ad esaurimento del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste e la gestione speciale dei lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi.

I fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria sono invece il fondo trasporti, il fondo dazieri, il fondo elettrici, il fondo telefonici, il fondo volo, il fondo per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai), il fondo di previdenza dello spettacolo (Fpls), il fondo di previdenza degli sportivi professionisti (Fplsp) ed il fondo pensione dei giornalisti.

Alcuni di questi fondi sono stati peraltro soppressi e sono confluiti nell’Inps.

A che età ci si può pensionare con 15 anni di contributi?

Per quanto riguarda l’età in cui ci si può pensionare con la deroga Amato, bisogna ricordare che quest’eccezione consente di conseguire la pensione di vecchiaia. Ci si può dunque pensionare con 15 anni di contributi:

  • a 66 anni e 7 mesi di età, per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2018;
  • a 67 anni di età, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 (in seguito il requisito anagrafico dovrebbe aumentare di 3 mesi ogni biennio); è comunque possibile che sia disposto il blocco degli adeguamenti dei requisiti per la pensione, e che dunque l’età richiesta resti ferma (probabilmente sino al 2023) a 66 anni e 7 mesi di età;
  • a 60 anni e 7 mesi se uomo, o 55 anni e 7 mesi se donna, per chi ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità (dal 2019 i requisiti saranno spostati, rispettivamente, a 61 e 56 anni, salvo blocco degli adeguamenti).

I 15 anni di contributi possono essere sommati da casse diverse?

La pensione con 15 anni di contributi, per chi può beneficiare di una delle tre deroghe Amato, può essere ottenuta anche con il cumulo, cioè sommando la contribuzione presente in gestioni previdenziali diverse. Lo ha chiarito l’Inps, con una circolare del 2013 [1]. Non in tutti casi, però, è possibile beneficiare di questa eccezione, ma soltanto se le casse in cui si possiedono i contributi prevedono la possibilità di fruire della deroga Amato.

Dunque, per poter sommare i contributi di casse diverse ai fini della deroga Amato bisogna verificare se le singole gestioni coinvolte nel cumulo riconoscono, nel proprio ordinamento, la possibilità di pensione con 15 anni di contributi invece che con 20 anni.


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