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Reddito di cittadinanza 2019

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Pensione minima e reddito minimo contro la povertà: come funziona, a quanto ammonta, a chi spetta, quali requisiti e adempimenti per ottenerlo?

Operativo a partire dalla fine di aprile il reddito di cittadinanza da 780 euro al mese, che viene riconosciuto a due fasce di destinatari: alle famiglie con soli componenti over 67 è erogata la pensione minima di cittadinanza, che costituisce, di fatto, un’integrazione di tutte le pensioni sotto la soglia di povertà. Il reddito di cittadinanza spetta invece a tutti coloro che, in età lavorativa, si trovano sotto la soglia di povertà. I primi assegni sono attesi dal 27 aprile 2019.

Il reddito di cittadinanza, inserito in un apposito decreto in materia di previdenza e assistenza [1], ha ricevuto l’ok definitivo del Senato per la conversione in legge.

Ai cittadini, in cambio del sussidio mensile sino a 780 euro (per i single; per le famiglie con più componenti, l’integrazione prevista è maggiore), si richiede però la ricerca assidua di un’occupazione, assieme alla frequenza di corsi di formazione e 8 ore di lavoro a favore del proprio Comune di residenza. Sono esclusi dalle attività di politica attiva del lavoro i disabili, coloro che hanno compiuto 67 anni e gli studenti.

Il sussidio risulta sicuramente più incisivo rispetto al precedente reddito d’inclusione Rei, dato che quest’ultima misura offre un reddito massimo di quasi 540 euro mensili, per una famiglia di 5 e più persone (gli importi sono inferiori per i nuclei familiari di meno componenti, si parte da un minimo di circa 190 euro al mese); il reddito di cittadinanza richiede tuttavia un impegno notevole per il beneficiario, e il soddisfacimento di numerose condizioni.

La riforma dei centri per l’impiego, in base a quanto afferma il Governo, dovrebbe comunque trasformare il reddito di cittadinanza in una misura straordinaria, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed assicurando realmente il collocamento dei disoccupati, aspetto in cui gli attuali strumenti previsti in abbinamento al Rei si sono rivelati poco efficaci.

La pensione minima di cittadinanza da 780 euro costituisce invece una misura strutturale, non essendo possibile chiedere ai pensionati over 67 di cercare lavoro per aumentare il reddito: le risorse necessarie potrebbero risultare ad ogni modo sostenibili, con la riduzione del sussidio per chi non paga l’affitto o il mutuo, e grazie alla previsione dei limiti di reddito Isee e dei limiti patrimoniali.

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto della situazione sul reddito di cittadinanza 2019: come funziona, chi sono i beneficiari, a quanto ammonta, quali sono i requisiti e gli adempimenti richiesti, come ottenerlo.

Come funziona il reddito di cittadinanza?

Cerchiamo innanzitutto di capire le caratteristiche fondamentali del nuovo reddito di cittadinanza: questo sussidio consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore di coloro che possiedono un reddito sotto la soglia di povertà, assieme a ulteriori requisiti patrimoniali.

È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini del reddito di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai 780 euro mensili, in caso di nucleo familiare con un solo componente, su cui grava l’affitto o il mutuo: in caso di nucleo con più componenti, il reddito è aumentato dello 0,4 per il coniuge e dello 0,2 per ogni figlio minore, sino a un massimo di 2,1 (2,2 per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti). Con riferimento al singolo componente, bisogna anche possedere una soglia di reddito personale non superiore ai 6mila euro annui, che sale a 7.560 euro se il beneficiario ha diritto alla pensione di cittadinanza.

L’indicatore Isee della famiglia (si tratta, in pratica, di un indice che “misura la ricchezza delle famiglie”) richiesto per il diritto al sussidio ammonta a 9.360 euro. Inoltre sono previsti limiti legati al patrimonio mobiliare e immobiliare.

La prestazione è accreditata con una carta acquisti, una carta Postepay, che consentirà di pagare le utenze, l’affitto e il mutuo, di prelevare contanti sino a un massimo di 210 euro al mese (220 per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti) e l’acquisto di beni e servizi di base.

Come funziona la pensione di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza non interessa soltanto i lavoratori che si trovano sotto la soglia di povertà, ma anche i pensionati. A questo proposito, la nuova normativa dispone infatti che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, o da disabili (in base a un recente emendamento) il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le stesse del reddito di cittadinanza, salvo dove diversamente specificato. L’attuale integrazione al trattamento minimo, pari a 513 euro mensili, e le ulteriori maggiorazioni, sono dunque ulteriormente integrate dalla pensione di cittadinanza per chi ne ha i requisiti.

La pensione di cittadinanza non integra direttamente eventuali pensione e trattamenti, ma può essere erogata su carta acquisti o ritirata, in banca o alle poste, senza bisogno di utilizzare la carta Rdc.

A quanto ammonta il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza ammontano a un massimo di 780 euro mensili per ogni persona adulta senza reddito, con un mutuo o l’affitto a carico; per chi ha un reddito sotto soglia, il reddito di cittadinanza integra gli importi percepiti sino ad arrivare a 780 euro al mese. Nello specifico, l’importo del reddito di cittadinanza è determinato da due quote:

  • la prima quota, a integrazione del reddito familiare, ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, 500 euro al mese (630 euro al mese, 7.560 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro, cioè a 1.050 euro al mese (1.323 euro al mese, 15.876 euro annui per la pensione di cittadinanza); in base alla conversione in legge del decreto Rdc, se nel nucleo sono presenti disabili gravi o non autosufficienti, la quota base del reddito di cittadinanza può arrivare a 1.100 euro mensili, e la quota base della pensione di cittadinanza a 1.386 euro mensili (in presenza di almeno 4 componenti);
  • la seconda quota, a integrazione del reddito familiare, è riconosciuta ai nuclei che pagano l’affitto dell’abitazione, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto, sino a un massimo di 3.360 euro all’anno, 280 euro al mese (150 euro al mese, 1.800 euro annui per chi percepisce la pensione di cittadinanza);
  • la seconda quota è pari alla rata del mutuo, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui, nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia.

In ogni caso il beneficio economico:
• non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente,
ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare, in teoria, a 19.656 euro annui, 1.638 euro mensili; in concreto, per il 2019, la soglia massima arriva a 1.330 euro mensili per il reddito di cittadinanza (1380 per le famiglie numerose con disabili gravi o non autosufficienti) ed a 1.473 euro mensili per la pensione di cittadinanza( 1536 per le famiglie numerose con disabili gravi o non autosufficienti);
• non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).

Come aumenta il reddito di cittadinanza?

Facciamo alcuni esempi per capire come aumenta il reddito di cittadinanza, al crescere dei componenti del nucleo familiare.

Per un single senza reddito che paga l’affitto, la quota base del reddito è 500 euro al mese, a cui vanno aggiunti 280 euro d’integrazione per il canone di locazione (ipotizzando che sia pari o superiore a 280 euro al mese): l’importo ammonta dunque a 780 euro mensili.

Per una famiglia di tre persone che paga l’affitto, con genitori disoccupati a reddito zero e figlio minorenne a carico, il reddito di cittadinanza del nucleo aumenta del 40% per il coniuge e del 20% per il figlio minore: in pratica, l’importo della quota base di 500 euro va aumentato dello 0,4 e dello 0,2, quindi ammonta a 800 euro, ai quali vanno aggiunti i 280 euro mensili d’integrazione per l’affitto. Il reddito mensile ammonta quindi a 1080 euro.

Per una famiglia di 5 persone, con genitori disoccupati a reddito zero e 3 figli minorenni a carico, il reddito di cittadinanza del nucleo aumenta del 40% per il coniuge e del 20% per ogni figlio minore: in pratica, l’importo della quota base di 500 euro va aumentato dello 0,4 e dello 0,6, quindi ammonta a mille euro, ai quali vanno aggiunti i 280 euro mensili d’integrazione per l’affitto. Il reddito mensile ammonta quindi a 1280 euro.

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono esentasse e non pignorabili.

Qual è la scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza?

Ecco, esposto in tabella, il funzionamento della scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza

Scala di equivalenza RdC
1 per il primo componente
+ 0,4 per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
+ 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne
fino a massimo 2,1

o 2,2 per le famiglie con

disabili gravi o non autosufficienti

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza?

Possono chiedere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza i cittadini maggiorenni che soddisfano le seguenti condizioni:

  • si trovano in stato di disoccupazione o risultano inoccupati (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato); se beneficiari di pensione di cittadinanza, studenti o lavoratori, il requisito non è richiesto; coloro che hanno presentato le dimissioni sono esclusi dal reddito per un anno, così come i detenuti ed i ricoverati in una struttura a carico dello Stato; il diritto al reddito è sospeso anche per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva;
  • sono in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, o sono familiari di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sono residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
  • possiedono un Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
  • possiedono un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
  • possiedono immobili, oltre alla prima casa, per un valore inferiore a 30mila euro, anche all’estero;
  • possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto; sono esclusi i veicoli per disabili;
  • è presente una  dichiarazione Isee in corso di validità per il nucleo familiare.

Si può presentare l’Isee corrente per il reddito di cittadinanza?

Ai fini del reddito di cittadinanza, se sussistono le condizioni (cessazione o sospensione dell’attività lavorativa) è possibile presentare anche l’Isee corrente. Per approfondire: Isee corrente, come funziona.

Chi lavora o percepisce la disoccupazione ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, come abbiamo osservato, è compatibile con l’attività lavorativa: nello specifico, se il lavoratore ha un contratto part time, il suo salario viene integrato, attraverso il reddito di cittadinanza, fino ad arrivare a 780 euro al mese. L’integrazione non potrà superare i 500 euro al mese.

Naspi e altre prestazioni collegate allo stato di disoccupazione sono compatibili col reddito di cittadinanza sino al limite di 780 euro mensili.

Chi percepisce prestazioni di assistenza ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il decreto prevede che ai fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee non più in godimento, ed include i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, come l’assegno di accompagnamento.

Nel valore dei trattamenti di assistenza non rilevano il pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, i rimborsi di spese sostenute, i buoni servizio o altri  titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rileva il bonus bebè.

Per ottenere il reddito di cittadinanza si deve lavorare?

In base a quanto previsto dal decreto in materia, il beneficiario del reddito di cittadinanza si deve impegnare non solo a cercare assiduamente un lavoro ed a riqualificarsi, ma anche a svolgere gratuitamente attività per il proprio Comune di residenza.

Per chi si rifiuterà di lavorare è prevista la decadenza dal sussidio. Sono però esonerati i disabili (come definiti dalla legge sul collocamento mirato, cioè gli appartenenti alle categorie protette) e gli studenti, nonché coloro che percepiscono la pensione di cittadinanza. Possono essere esonerati coloro che hanno carichi di cura ed i disabili gravi, come definiti ai fini Isee (vedi: Reddito di cittadinanza, benefici per disabili).

Per quanto riguarda, poi, la partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro previste per il beneficiario del reddito, per l’interessato è obbligatorio (a meno che non si tratti di una persona esonerata):

  • iscriversi presso i centri per l’impiego e offrire subito la disponibilità al lavoro;
  • iniziare un percorso per essere accompagnato nella ricerca del lavoro, dimostrando la reale volontà di trovare un impiego;
  • offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività, sino a un massimo di 8 ore alla settimana;
  • frequentare percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale;
  • cercare attivamente lavoro ogni giorno;
  • comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito;
  • accettare uno dei primi tre lavori congrui che verranno offerti, o il primo lavoro, in fase di rinnovo della percezione del sussidio; in base a un recente emendamento al decreto, un’offerta di lavoro non può essere considerata congrua se la retribuzione non risulta almeno pari a 858 euro mensili.

Chi ha un lavoro a tempo pieno, ma è sottopagato, ha comunque diritto all’integrazione del reddito. In base alle recenti modifiche al decreto, il working poor è assimilato alla disoccupazione: in sostanza, chi lavora, ma ha un reddito così basso da non essere tassato (no tax area: le detrazioni sono più alte dell’Irpef dovuta), ha diritto a beneficiare delle misure di politica attiva del lavoro come chi è in possesso dello stato di disoccupazione perché privo d’impiego

I beneficiari del reddito saranno assistiti, in queste attività, da dei tutor, i navigator. Per approfondire: Navigator centro per l’impiego, bando e requisiti.

Ma vediamo più nel dettaglio tutti gli adempimenti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Quali sono gli adempimenti per mantenere il reddito di cittadinanza?

Una volta ottenuto il sussidio, i componenti del nucleo familiare maggiorenni devono dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, presso i centri per l’impiego o tramite un’apposita piattaforma digitale (Siulp), entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Sono esonerati i componenti del nucleo studenti, disabili (come definiti dalla normativa sul collocamento mirato), con carichi di cura, già occupati o di età pari o superiore a 65 anni.

Il richiedente, se non rientra tra gli esonerati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dal centro per l’impiego se uno dei componenti della sua famiglia:

  • è disoccupato da non più di due anni;
  • ha un’età inferiore ai 29 anni;
  • è beneficiario della Naspi, di un altro sussidio di disoccupazione, o ne ha terminato la fruizione da non più di un anno;
  • ha sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego.

La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa anche dagli altri componenti non esonerati del nucleo, entro i 30 giorni successivi al primo incontro del richiedente o del suo sostituto.

Patto per il lavoro

I beneficiari del reddito di cittadinanza non esonerati dagli obblighi devono stipulare, presso un centro per l’impiego o un intermediario accreditato, un patto per il lavoro, che ha le stesse caratteristiche del patto di servizio personalizzato previsto per chi richiede l’indennità di disoccupazione, ma prevede delle attività aggiuntive.

In particolare, sottoscrivendo il patto per il lavoro ci si obbliga a:

  • collaborare con l’operatore che deve redigere il bilancio delle competenze, per definire il contenuto del patto per il lavoro;
  • accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare:
  • registrarsi sull’apposita piattaforma digitale, e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro;
  • svolgere attività di ricerca attiva di lavoro, secondo le modalità definite nel patto;
  • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, o ai progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel patto, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di fruizione del beneficio in fase di rinnovo, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua;
  • offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti comunali utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un massimo di 8 ore alla settimana.

Patto per l’inclusione sociale

Nel caso in cui la famiglia affronti problematiche complesse, non legate soltanto alla mancanza di lavoro, e una condizione di forte disagio e povertà, i beneficiari devono sottoscrivere un patto per l’inclusione sociale, che coinvolge i centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti.

Quando non si può rifiutare un’offerta di lavoro?

Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, la prima offerta di lavoro congrua in fase di rinnovo del sussidio.

Ma quando un’offerta di lavoro è congrua ai fini del reddito di cittadinanza? In base a quanto disposto dal decreto sul reddito di cittadinanza:

  • se il lavoratore percepisce il reddito di cittadinanza da non più di 6 mesi, l’offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:
    • dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore;
    • la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l’indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
    • la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 100 km dalla residenza dell’interessato, o comunque deve essere raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 250 km dalla residenza dell’interessato se si tratta di seconda offerta; la sede di lavoro può trovarsi ovunque, nel territorio italiano, se si tratta di terza offerta;
  • se il lavoratore percepisce il reddito di cittadinanza da oltre 6 mesi, l’offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:
    • dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore, o contigui ai settori individuati;
    • la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l’indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
    • la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 100 km dalla residenza dell’interessato, o comunque deve essere raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a 250 km dalla residenza dell’interessato se si tratta di seconda offerta; la sede di lavoro può trovarsi ovunque, nel territorio italiano, se si tratta di terza offerta;
  • se il lavoratore ha ottenuto il rinnovo del reddito di cittadinanza, l’offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:
    • dal punto di vista della coerenza professionale, può riguardare qualsiasi settore lavorativo;
    • la retribuzione offerta deve essere maggiore di 1,2 volte l’indennità di disoccupazione percepita, se il disoccupato percepisce un trattamento di sostegno al reddito;
    • la sede di lavoro, esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti componenti di minore età o disabili, può trovarsi ovunque nel territorio italiano; in questo caso, il beneficiario continua a percepire il reddito di cittadinanza per altri 3 mesi, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda la durata, deve essere:

  • a tempo indeterminato;
  • a termine o con contratto di somministrazione, con una durata di almeno tre mesi.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, il rapporto deve essere a tempo pieno, o a tempo parziale, con un orario non inferiore all’80% rispetto all’orario dell’ultimo contratto di lavoro.

Lo stipendio previsto, poi, non deve essere inferiore ai minimi della contrattazione collettiva. In base a un recente emendamento al decreto, la retribuzione deve risultare superiore alla misura massima del reddito di cittadinanza fruibile dal singolo (vale a dire a 780 euro mensili), più il 10%: in parole semplici, l’offerta di lavoro, per essere considerata congrua, deve offrire uno stipendio mensile almeno pari a 858 euro (780 euro +78  euro, il 10%).

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, invece, non sarà necessario lavorare, in quanto rivolta agli over 67. In un certo senso, la pensione di cittadinanza funzionerà in modo analogo all’attuale integrazione al trattamento minimo ed alle maggiorazioni, perché si tratta di un sussidio condizionato dal reddito, e  non dalle misure di politica attiva del lavoro. L’integrazione, però, sarà accreditata nella carta acquisti.

Che cosa succede al reddito di cittadinanza se rifiuto un lavoro?

L’interessato che percepisce il reddito di cittadinanza può rifiutare al massimo due proposte lavorative congrue (come  definite dal decreto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, come integrato dal decreto sul reddito di cittadinanza) nell’arco del periodo di fruizione del reddito. Ha anche la possibilità di recedere dall’impiego per due volte nell’arco dello stesso periodo. Se, però, percepisce il reddito in fase di rinnovo, deve accettare il primo lavoro congruo proposto.

In caso contrario, perde il sussidio. Ad ogni modo, per chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua sono previsti severi controlli della Guardia di Finanza, volti a verificare lo svolgimento di lavoro nero. Si rischia anche il carcere, ne abbiamo parlato in: Reddito di cittadinanza, controlli per chi rifiuta il lavoro.

Come si perde il reddito di cittadinanza?

È molto facile decadere dal diritto al reddito di cittadinanza: per chi utilizza documenti falsi, omette informazioni obbligatorie o non dichiara le variazioni di reddito è prevista addirittura la reclusione, assieme alla perdita del sussidio per 10 anni.

Nel dettaglio, se per ottenere o mantenere il beneficio sono utilizzati o presentati dichiarazioni e documenti falsi o attestanti cose non vere, o si omettono informazioni dovute, chi consegue indebitamente il sussidio è punito:

  • con la reclusione da 2 a 6 anni;
  • con la revoca retroattiva del beneficio;
  • con l’impossibilità di chiedere il sussidio prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.

Le sanzioni sono previste anche per chi non comunica la variazione del reddito: la variazione del reddito è presunta nel caso in cui sia accertato che l’interessato lavora in nero o “in grigio”, cioè che ha un rapporto di lavoro non dichiarato o un rapporto per il quale è dichiarata una retribuzione più bassa, come il “finto part time”.

Si decade dal reddito di cittadinanza anche quando uno dei componenti del nucleo familiare:

  • non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
  • non lavora gratuitamente nell’ambito dei progetti comunali, se istituiti;
  • rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due;
  • rifiuta un’offerta congrua dopo il rinnovo del beneficio;
  • non effettua le comunicazioni obbligatorie, o effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una dichiarazione Isee aggiornata, in caso di variazione del nucleo familiare;
  • rende una dichiarazione mendace (anche nella dichiarazione Isee).

Riduzione del reddito di cittadinanza

Se gli interessati non si presentano alle convocazioni disposte nel patto è prevista:

  • la decurtazione di una mensilità del sussidio, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne, o degli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
  • la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
  • la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
  • la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

L’Inps si occupa di applicare le sanzioni diverse da quelle penali e del recupero del sussidio non dovuto: le informazioni sulle violazioni sono trasmesse all’istituto dai centri per l’impiego e dai comuni.

Se il reddito di cittadinanza non è integralmente speso nel mese di fruizione, può essere ridotto sino al 20%. Per approfondire: Come utilizzare la carta Rdc.

Se l’interessato decade dal sussidio, il reddito di cittadinanza può essere richiesto solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di decadenza. Non può essere richiesto prima del termine da un altro componente della famiglia.

Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, il termine per richiedere nuovamente il reddito di cittadinanza è ridotto a 6 mesi.

Come si chiede il reddito di cittadinanza?

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza è stato predisposto dall’Inps: si tratta del modulo SR 180, che può essere scaricato anche dal portale web dell’istituto.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente, a partire dal 6 marzo, alle Poste, o presso uno sportello Caf o ancora, telematicamente, attraverso il nuovo portale del reddito di cittadinanza (redditodicittadinanza.gov.it). Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla dichiarazione Isee, online tramite sito web dell’Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all’Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l’Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d’accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l’esito della verifica.

Le domande per il reddito possono essere inviate ogni mese.

Come si comunicano le variazioni sul reddito di cittadinanza?

Per comunicare gli eventi e le variazioni reddituali e patrimoniali che possono incidere sul diritto al reddito di cittadinanza, si deve utilizzare il modello RdC/PdC – Com Esteso.

Nello specifico, questo modello deve essere presentato per comunicare:

  • lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
  • alcune particolari variazioni del nucleo familiare, avvenute dopo la presentazione della domanda;
  • qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli, intervenuta dopo rispetto alle variazioni eventualmente comunicate nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.

Per compilare questo modulo il sussidio deve quindi essere già in corso di erogazione.

Il modello RdC/PdC – Com Esteso deve essere presentato entro 30 giorni dall’evento a pena di decadenza dal beneficio;  in caso di avvio di attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa individuale o di partecipazione durante la fruizione del sussidio, deve essere indicato il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività.

Solo per il lavoro autonomo o d’impresa, la comunicazione va rinnovata entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo), indicando il reddito percepito nel trimestre.

Per il lavoro dipendente, deve essere comunicato il reddito lordo dell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa, che l’Inps può recuperare solo dal mese di aprile, con il rilascio delle Cu (certificazioni uniche): sino al rilascio della Cu aggiornata, i redditi devono essere auto-dichiarati dal richiedente. L’importo del reddito è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede lavorare, e concorre alla determinazione del reddito di cittadinanza nella misura dell’80%, dal mese successivo a quello di variazione. Non devono essere dichiarati i redditi da tirocinio, da attività socialmente utili e da lavoro accessorio.

Per il lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è dato dalla differenza tra i ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, relativi al trimestre in cui è stata avviata l’attività; questo reddito concorre alla determinazione del sussidio a partire dalla terza mensilità successiva a quella di variazione (per le prime due mensilità l’importo resta invariato), e successivamente è aggiornato ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre precedente.

Quando l’attività lavorativa già comunicata si protrae nel corso dell’anno solare successivo, entro il mese di gennaio deve essere dichiarato il reddito annuo presunto.

Col modello bisogna anche comunicare:

  • lo stato detentivo o il ricovero in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, di uno o più componenti del nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda di reddito o pensione di cittadinanza;
  • la cessazione dello stato detentivo o di ricovero, di uno o più componenti del nucleo familiare;
  • le dimissioni volontarie dal lavoro, ad eccezione di quelle per giusta causa, di uno o più componenti del nucleo;
  • ogni variazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e dei beni durevoli intervenuta dopo al periodo considerato nella dichiarazione Isee in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti per la richiesta del reddito o della pensione di cittadinanza; queste variazioni vanno comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Perdita del reddito di cittadinanza in caso di vincite, successioni e donazioni

Se a causa di una vincita, di un’eredità o di una donazione, si riceve una cospicua somma o un bene significativo, come un immobile, un’auto, o una moto, si può perdere il reddito di cittadinanza, qualora sia superata la soglia massima di patrimonio immobiliare o mobiliare.

Ricordiamo, a questo proposito, che la famiglia può possedere:

  • oltre alla prima casa, immobili, detenuti anche all’estero, per un valore complessivo non superiore a 30mila euro;
  • un patrimonio mobiliare (conti, carte, titoli, libretti, depositi, partecipazioni, etc.), non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Nessun componente del nucleo deve inoltre possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto; sono esclusi i veicoli per disabili.

Se, a causa di una vincita o di un lascito, non si rispettano i requisiti prescritti, si deve comunicare la variazione patrimoniale, o riguardante i beni durevoli, entro 15 giorni: se la comunicazione non viene effettuata, possono essere disposte sanzioni piuttosto pesanti, anche penali.


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