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Come richiedere la cassa integrazione in deroga

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Cigd, il trattamento di sostegno salariale per le aziende non beneficiarie di quello ordinario o straordinario oppure dell’assegno ordinario.

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per le causali di seguito riportate. La richiesta può essere fatta da tutti i datori di lavoro privati per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. Restano esclusi i datori di lavoro domestico. Come richiedere la cassa integrazione in deroga?

La domanda deve essere presentata sul portale web della Regione o della Provincia autonoma di competenza, secondo le disposizioni del singolo ente territoriale. Le richieste seguono l’ordine cronologico di presentazione.

Al momento di richiedere la cassa integrazione in deroga, si possono inserire nella domanda le seguenti informazioni.

Nella sezione «datore di lavoro»:

  • dati sede legale;
  • dati legale rappresentante;
  • dati referente;
  • dati sede operativa interessata dalla richiesta di Cig in deroga in oggetto;
  • informazioni sulla sede operativa interessata dalla richiesta di Cig;
  • operai uomini in forza;
  • operai donne in forza;
  • totale operai in forza;
  • impiegati uomini in forza;
  • impiegati donne in forza;
  • totale impiegati in forza;
  • dati richiesta (tipo richiesta – tipo pagamento – informazioni sul tipo di richiesta informazioni sul tipo di pagamento – motivo richiesta – informazioni sul motivo richiesta – numero beneficiari- informazioni sul numero dei beneficiari – rotazione informazioni sulla rotazione – codice Sede Inps – numero ore da erogare).

Nella sezione «lista beneficiari»:

  • dati anagrafici
  • residenza
  • titolo di studio
  • dati rapporto di lavoro

Inoltre, bisognerà riportare:

  • dati sospensione previsti – informazioni sui dati della sospensione previsti;
  • data inizio sospensione prevista – data fine sospensione prevista;
  • tipo contrazione;
  • ore di sospensione/riduzione;
  • informazioni sul tipo contrazione;
  • dati trattamento Cig in deroga
  • periodo: data dal -data al- numero settimane (pari a settimane intere di calendario);
  • orario contrattuale- per sospensione- per riduzione;
  • operai- impiegati- n. ore da integrare.

Gestione degli allegati

Attraverso il servizio di gestione degli allegati è possibile caricare i documenti da allegare alla richiesta di cassa integrazione in deroga che si intende inviare. Per procedere con l’istruttoria, normalmente è verificata la presenza dei seguenti allegati:

  • accordo sindacale con l’elenco dipendenti (richiesto per Cigd Covid 19 solo per le aziende sopra 5 dipendenti);
  • relazione sulla situazione economica e sul piano di gestione della crisi (non richiesto per Covid 19);
  • delega per la presentazione della richiesta di Cig in deroga da parte di un “soggetto abilitato” (ad esempio un consulente del lavoro);
  • fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

I modelli dei documenti sopra indicati sono generalmente disponibili nella sezione «Normativa di riferimento/CIG in deroga» presso il portale della Regione o della Provincia autonoma di riferimento.

Modello SR41

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello SR100).

Il trattamento Cigd può essere concesso al lavoratore esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, applicando un’apposita disciplina [1].

Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso:

  • alla scadenza del termine di durata della concessione;
  • alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’istituto, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Attenzione: i datori di lavoro devono inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR41, solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione. Non si può dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione

Decreto della Regione

Per accedere alla Cigd occorre verificare il contenuto del decreto della Regione o della Provincia autonoma di appartenenza, decreto che viene trasmesso dall’ente all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

La Regione o la Provincia autonoma invia poi la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede, previa verifica dei limiti di spesa, ad erogare il contributo direttamente agli aventi diritto. In altre parole, il datore di lavoro non anticipa alcuna prestazione.

Accordo sindacale

Perché i datori di lavoro con più di cinque dipendenti possano inviare la richiesta di cassa integrazione in deroga è necessario un accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, ma alcune Regioni hanno comunque disposto l’obbligo di inviare una preventiva informativa ai sindacati.

L’accordo sindacale si considera esperito anche con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.


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