Il trattamento riservato agli agenti di commercio: a chi e quando spetta, come si richiede, l’incompatibilità con altre prestazioni.
Gli agenti di commercio hanno l’obbligo di effettuare versamenti previdenziali, oltreché alla gestione commercianti dell’Inps, anche alla Fondazione Enasarco. Si tratta dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, che gestisce le forme di pensioni integrative obbligatorie a favore dei lavoratori del settore. La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti. I versamenti offrono agli iscritti il vantaggio di poter percepire dei trattamenti aggiuntivi, come la pensione di invalidità Enasarco.
Le prestazioni garantite in caso di riduzione della capacità lavorativa, infatti, sono:
- la pensione d’invalidità Enasarco, con cinque anni di contributi, di cui tre versati nell’ultimo quinquennio, e un’invalidità specifica al lavoro riconosciuta superiore ai 2/3;
- la pensione d’inabilità, con gli stessi requisiti contributivi, se è riconosciuta un’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Tuttavia, la pensione per invalidità riconosciuta dall’Enasarco è incompatibile con quella di invalidità civile parziale erogata dall’Inps.
Non vi sono, invece, incompatibilità per quanto riguarda gli invalidi civili totali.
A chi spetta la pensione d’invalidità Enasarco?
I requisiti necessari per avere diritto alla pensione di invalidità Enasarco sono:
- un minimo di cinque anni di contributi obbligatori di cui almeno tre (12 trimestri) accreditati nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda;
- un’invalidità, intesa come riduzione della capacità lavorativa specifica, relativa allo svolgimento dell’attività di agente, non inferiore a 2/3 (67%).
Incompatibilità pensione d’invalidità Enasarco
Gli agenti iscritti all’Enasarco, ma già titolari di una pensione di invalidità civile parziale erogata dall’Inps, non hanno diritto alla pensione di invalidità Enasarco: l’interessato può tuttavia scegliere il trattamento economico più favorevole.
Non sussistono problemi d’incompatibilità, invece, in merito agli invalidi civili totali.
Quando spetta la pensione d’invalidità Enasarco?
La decorrenza della pensione di invalidità Enasarco è il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico. Al raggiungimento dei requisiti richiesti, la pensione di invalidità può essere trasformata in pensione di vecchiaia.
Ricordiamo che per ottenere la pensione di vecchiaia Enasarco sono necessari:
- un minimo di 20 anni di contributi;
- avere 65 anni di età;
- il raggiungimento di quota 90, sommano l’età anagrafica e gli anni di contributi.
Significa che un agente o un rappresentante di commercio può ottenere la pensione con 65 anni di età e 25 anni di contributi, anticipando di due anni il trattamento di vecchiaia ma con una decurtazione del 10% sull’assegno.
Si può lavorare con la pensione d’invalidità Enasarco?
La pensione d’invalidità Enasarco non impedisce al beneficiario di svolgere l’attività di agente: è difatti compatibile con l’attività lavorativa, in quanto il percipiente mantiene una, seppur ridotta, capacità di lavoro.
Domanda pensione d’invalidità Enasarco
La domanda di pensione d’invalidità Enasarco è disponibile nella sezione documentazione del sito Enasarco, o tramite il link diretto domanda di pensione d’invalidità Enasarco.
In alternativa, la modulistica può essere ritirata presso gli uffici della Fondazione. Per inoltrare la domanda, completa di tutta la documentazione, si può provvedere tramite:
- l’area riservata presente nel sito web di Enasarco;
- posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: liquidazionepensioni@pec.enasarco.it;
- tramite raccomandata A/R da indirizzare a: Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni – Ufficio Prestazioni Previdenziali – Via A. Usodimare, 31 – 00154 Roma; fa fede la data di spedizione della raccomandata;
- presentandosi presso una delle sedi locali di Enasarco.
Quale documentazione allegare alla domanda pensione d’invalidità Enasarco?
In base alle indicazioni presenti nel sito web di Enasarco, la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di pensione d’invalidità è la seguente:
- certificato medico, incluso nella domanda, che dovrà essere obbligatoriamente compilato dal medico in ogni sua parte, apponendo firma e timbro, inviato in originale;
- fotocopia del documento d’identità del richiedente firmato e in corso di validità (art. 35 D.P.R. 445/00 e s.m.i.);
- fotocopia del codice fiscale del richiedente.
In caso di mancato invio della documentazione elencata, la domanda di pensione potrebbe essere respinta dall’ente.
È possibile inviare, inoltre, la seguente documentazione facoltativa in allegato alla domanda di pensione d’invalidità:
- dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta, per beneficiare delle detrazioni fiscali sul reddito di pensione;
- copia del contratto di agenzia.
Come viene pagata la pensione d’invalidità Enasarco?
La pensione d’invalidità erogata da Enasarco è pagata in 13 ratei, corrisposti ogni due mesi. Il pagamento avviene entro la fine del primo mese dello stesso bimestre; la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.
Per il pagamento è possibile richiedere all’ente l’accredito su:
- conto corrente bancario o postale;
- libretto postale dotato di codice Iban.
I residenti all’estero ricevono il pagamento tramite accredito su conto corrente bancario.
Calcolo pensione Enasarco agenti di commercio
Per quanto riguarda il calcolo della pensione Enasarco, ricordiamo che l’ente, a seconda dell’anzianità contributiva, utilizza tre sistemi diversi.
Per la Quota A di pensione si prendono in considerazione le anzianità contributive sino al 1° ottobre 1998 e si applica un calcolo simile a quello retributivo, sulla base dei seguenti parametri:
- miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni;
- anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio fino al 30 settembre 1998;
- è prevista la decurtazione della pensione annua per importi superiori a 2.582,28 euro.
Per la Quota B si prendono in considerazione le anzianità contributive maturate dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, e si utilizza un sistema che ha diversi aspetti in comune col calcolo retributivo ma prende in considerazione basi diverse dalla Quota A, in merito alla retribuzione pensionabile; in particolare, dipende dai seguenti parametri:
- ultimo quindicennio, ossia il periodo dall’ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni;
- anzianità contributiva, su base trimestrale, per i contributi versati dal 1° ottobre 1998 al 31dicembre 2003 (l’anzianità contributiva massima prevista è pari a 5,25 anni).
Il calcolo della Quota B viene effettuato in base ai seguenti criteri:
- media provvigionale annua: è individuata la più elevata media delle provvigioni, per le quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento compresi nel quindicennio precedente l’ultimo versamento;
- anzianità contributiva: è individuata dagli anni e dai trimestri per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 anni, comprensivi anche dell’anzianità contributiva presa a calcolo della Quota A.
Per la Quota C si prende in considerazione l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo il sistema di contributivo.
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