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Congedo paternità: come funziona?

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Congedo di paternità sostitutivo, obbligatorio e facoltativo: chi può richiederli, requisiti, durata, ammontare della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente può aver diritto a diverse tipologie di congedo in occasione della nascita o dell’arrivo in famiglia di un figlio (adozione o affidamento), anche in base alla situazione della madre del bambino.

Con il termine congedo di paternità, difatti, sono indicate tre diverse tipologie di aspettativa: una in sostituzione del congedo obbligatorio per maternità, un’altra, il congedo obbligatorio, che costituisce un diritto autonomo ad avvalersi di assenze retribuite in occasione della nascita del figlio ed infine una terza tipologia di congedo di paternità, detto facoltativo. Il congedo di paternità facoltativo spetta previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria per maternità spettante a quest’ultima: non deve essere confuso col congedo parentale, o di maternità facoltativa (qui trovi tutte le informazioni sul Congedo parentale: domande e risposte).

Facciamo allora il punto sul congedo paternità: come funziona il congedo sostitutivo, nonché quali sono le regole che disciplinano il congedo obbligatorio e quello facoltativo.

A proposito del congedo obbligatorio, è bene osservare che le giornate di assenza retribuita sono state incrementate negli anni, per incoraggiare i neopapà a beneficiare di quest’importante occasione per stare di più con la famiglia. Il sostegno alla genitorialità è stato potenziato nel 2022, estendendo i periodi di fruizione sia per i padri naturali sia per i padri adottivi o affidatari. Ma procediamo con ordine.

Congedo di paternità sostitutivo

Il congedo di paternità previsto nel nostro ordinamento da più tempo [1] è il congedo di paternità cosiddetto sostitutivo, in quanto è concesso al padre in luogo dell’astensione obbligatoria per maternità spettante alla madre.

In particolare, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte perinatale del figlio, morte o grave infermità della madre, comprovate da idonea certificazione;
  • abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre; in quest’ultimo caso, il padre deve esibire copia della sentenza dalla quale risulti una di tali situazioni.

Queste disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità (qui la Guida all’indennità di maternità).

Indennità per il congedo di paternità sostitutivo

Il trattamento economico spettante per maternità obbligatoria non differisce da quello spettante per il congedo di paternità sostitutivo.

Più precisamente, durante i periodi di congedo di paternità, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di paternità, quindi, solitamente, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Per gli iscritti alla Gestione Separata Inps, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l’indennità di congedo per paternità è pari all’80% di 1/365 del reddito.

L’indennità è solitamente anticipata in busta paga dal datore di lavoro; viene pagata direttamente dall’Inps con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale ai lavoratori:

  • stagionali;
  • operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle Otd, cioè degli operai agricoli a tempo indeterminato);
  • dello spettacolo, saltuari o a termine;
  • addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • disoccupati o sospesi;
  • assicurati ex Ipsema dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Per i lavoratori iscritti alla gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall’Inps.

Congedo di paternità per adozione

Il congedo di paternità spetta non solo in caso di nascita di un figlio, ma anche in caso di adozione o affidamento, se non richiesto dalla lavoratrice madre: in quest’ipotesi la durata del congedo è di 5 mesi e le assenze devono essere fruite entro i primi 5 mesi dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Anche in questo caso, il trattamento economico spettante in caso di congedo di paternità è il medesimo spettante per il congedo di maternità.

Come si presenta la domanda di congedo di paternità?

Il padre lavoratore che intende avvalersi del congedo di paternità sostitutivo deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni previste per la fruizione delle assenze. In caso di abbandono, il padre lavoratore può allegare alla domanda un’autodichiarazione. L’Inps provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità.

La domanda, oltreché al datore di lavoro, deve essere presentata all’Inps. Per maggiori approfondimenti: Come presentare la domanda per congedo di maternità o di paternità.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore ha sempre diritto, a prescindere dalla fruizione da parte della madre dell’astensione obbligatoria, al cosiddetto congedo di paternità obbligatorio:

  • dai due mesi antecedenti alla data presunta del parto ed entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio;
  • entro 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affido nazionale o internazionale).

La durata del congedo obbligatorio del padre, a partire dall’anno 2022, è pari a 10 giorni, anche non continuativi (in precedenza era di 7 giorni: ti abbiamo informato delle novità nell’articolo “Congedo di paternità: cosa cambia per i neopapà“) [2]. In caso di parto plurimo la durata è estesa a 20 giorni.

Questa tipologia di assenza è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta dunque all’astensione obbligatoria; per di più, è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Il padre deve informare il datore di lavoro della fruizione del congedo almeno 15 giorni prima.

Per i giorni di assenza in congedo obbligatorio spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione spettante in caso di normale attività lavorativa.

La domanda per la fruizione del congedo va presentata, normalmente, al datore di lavoro, che comunica all’Inps le giornate di congedo fruite con la dichiarazione mensile Uniemens; va presentata all’Inps solo se si riceve il pagamento diretto dell’indennità dall’istituto.

Sanzioni per mancata fruizione del congedo di paternità obbligatorio

Il congedo obbligatorio di paternità è un diritto del lavoratore, al quale il datore di lavoro deve dar corso su richiesta del dipendente. Se non viene fruito, però, non sono previste sanzioni dalla legge, né per il lavoratore padre che non lo chiede, né per l’azienda.

Invece, in caso di mancata concessione, totale o parziale, dei giorni di congedo di paternità spettanti al lavoratore sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro, che non può ottenere la certificazione della parità di genere se ha adottato condotte di ostacolo al diritto alla genitorialità nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione.

Congedo di paternità facoltativo

In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre può fruire di un ulteriore congedo facoltativo.

Da non confondere con la maternità facoltativa, o congedo parentale, questo congedo va fruito entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio: il congedo spetta per un solo giorno, in alternativa a un giorno del congedo di maternità.

In pratica, il congedo facoltativo del padre è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice, dipendente o iscritta alla gestione separata, che fruisce dell’astensione dall’attività lavorativa per maternità; questo congedo spetta comunque se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Anche per godere del congedo facoltativo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima, la giornata in cui intende fruirne, eventualmente sulla base della data presunta del parto.

L’indennità per congedo facoltativo di paternità:

  • ha lo stesso ammontare di quella prevista per il congedo obbligatorio, cioè il 100% della normale retribuzione;
  • viene anticipata in busta paga dall’azienda, fatta eccezione per i casi di pagamento diretto da parte dell’ente di previdenza;
  • è esente da contributi previdenziali ma soggetta a tassazione.
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