Pensionamento anticipato e di vecchiaia: si deve obbligatoriamente richiedere una volta che si raggiungono i requisiti?
Spesso, i nostri lettori ci domandano se, una volta raggiunti i requisiti per la pensione, siano obbligati a richiedere il trattamento previdenziale ed a lasciare il lavoro.
Per rispondere alla domanda “posso rimandare la pensione”, bisogna innanzitutto distinguere tra la situazione dei lavoratori autonomi o parasubordinati e la situazione dei lavoratori dipendenti.
È necessario poi differenziare, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, la situazione dei dipendenti del settore privato da quella dei dipendenti pubblici: in generale, il datore di lavoro privato può licenziare il lavoratore per raggiunti limiti di età e non per il mero raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, mentre la Pubblica Amministrazione, in determinati casi, può licenziare il dipendente pubblico che soddisfa le condizioni per il pensionamento anticipato.
In molti si domandano anche se, una volta raggiunti i requisiti per la pensione, per non perderla sia necessario richiedere una certificazione all’Inps: partiamo proprio dall’analisi di quest’ultimo punto.
Certificazione del diritto a pensione
Una volta raggiunti i requisiti richiesti per il pensionamento (per sapere quali sono, leggi la nostra guida: Quando vado in pensione?), il diritto a pensione viene “cristallizzato”: in altri termini, il lavoratore acquisisce il diritto al pensionamento e non lo perde, nemmeno se la normativa che prevede quella determinata tipologia di trattamento pensionistico viene abolita o modificata.
Per la cristallizzazione del diritto a pensione, normalmente, non è necessario richiedere all’Inps un’apposita certificazione.
La certificazione del diritto a pensione è tuttavia richiesta in ipotesi specifiche, ad esempio per accedere a un trattamento di prepensionamento come l’indennità derivante dal contratto di espansione, l’isopensione o l’assegno straordinario, l’Ape sociale.
È richiesta la certificazione del diritto a pensione anche per specifici trattamenti pensionistici agevolati, come la pensione anticipata precoci. Apposite certificazioni sono richieste in relazione a trattamenti riservati a particolari categorie di lavoratori, come gli addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni.
La certificazione del diritto a pensione non è necessaria per accedere ai trattamenti pensionistici agevolati sperimentali, cioè in vigore solo per un limitato periodo di tempo, come la pensione anticipata quota 100 o l’opzione donna.
Licenziamento per raggiunti limiti di età
Se il dipendente, appartenente al settore privato, raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, ossia l’età pensionabile, pari a 67 anni, unitamente al requisito contributivo minimo previsto (normalmente pari a 20 anni) ed all’importo soglia dell’assegno (ove previsto), può essere licenziato dal datore di lavoro. Non occorre che vi sia un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, o la giusta causa per licenziare, in quanto è prevista la libera recedibilità [1].
Qualora determinati contratti collettivi prevedano un limite di età più basso, il lavoratore può essere licenziato laddove abbia raggiunto, presso le gestioni previdenziali Inps, un diritto a pensione: sul punto, ad oggi ancora piuttosto controverso, si attendono comunque maggiori chiarimenti.
Si può restare al lavoro dopo l’età pensionabile?
La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 67 anni (ad esempio sino ai 71 anni di età, requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia contributiva Fornero [2], che può essere raggiunta con un minimo di cinque anni di contributi) è possibile solo se c’è un accordo tra l’azienda ed il dipendente.
In ogni caso, non esiste un’età al di sopra della quale sia vietato lavorare come dipendente. I punti da tenere presenti, in merito, sono due:
- una volta raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, il datore di lavoro può licenziare liberamente il dipendente;
- compiuta l’età pensionabile, il rapporto lavorativo può proseguire, se nessuna delle parti (datore, intimando il licenziamento, o lavoratore, rassegnando le dimissioni, o entrambi, attraverso la risoluzione consensuale) recede.
Cessazione forzata dal servizio
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, si possono verificare tre ipotesi:
- il dipendente pubblico ha raggiunto un qualsiasi diritto a pensione (di vecchiaia o anticipata, ordinaria o contributiva, nonché di vecchiaia anticipata per invalidità), ma non ha ancora raggiunto l’età ordinamentale (normalmente pari a 65 anni): è facoltà dell’amministrazione valutare la possibilità di cessarlo dal servizio;
- il dipendente pubblico, oltre ad aver raggiunto un diritto a pensione, ha perfezionato il requisito anagrafico ordinamentale: l’amministrazione ha l’obbligo di cessazione dal servizio; per verificare il perfezionamento del requisito contributivo, l’amministrazione può valutare anche i periodi accreditati presso altre casse, utilizzando l’istituto del cumulo della contribuzione;
- il dipendente pubblico ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (avendo chiaramente raggiunto anche il limite di età ordinamentale: l’amministrazione ha l’obbligo di cessazione dal servizio.
Trattenimento in servizio
Se il dipendente pubblico, al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria, non raggiunge il requisito contributivo minimo previsto, per garantirne la maturazione può richiedere all’amministrazione di appartenenza il trattenimento in servizio.
In ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (dal 2019 il settantunesimo, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).
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