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Pensione anticipata e di anzianità: differenze

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Quali sono i trattamenti pensionistici che consentono di anticipare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria?

Gli iscritti presso le gestioni previdenziali amministrate dall’Inps possono andare in pensione non soltanto a 67 anni, quindi al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria [1], ma anche con requisiti anagrafici ridotti, avvalendosi delle diverse tipologie disponibili di pensioni di anzianità ed anticipate. Ma tra la pensione anticipata e di anzianità, le differenze quali sono?

Bisogna innanzitutto premettere che, prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero delle pensioni [2], l’uscita dal lavoro era consentita, oltre che con il trattamento di vecchiaia, con diverse tipologie di pensione di anzianità: alcune richiedevano il solo requisito di contribuzione, senza specifici requisiti di età; altre richiedevano invece un requisito anagrafico ridotto ed un requisito contributivo, unitamente ad un ulteriore requisito, detto quota, pari alla sommatoria di età e contribuzione.

La legge Fornero ha abolito la generalità delle pensioni di anzianità: ad oggi, sopravvivono alcune eccezioni, come la pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni e la pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Al posto della pensione di anzianità, è stata introdotta nel nostro ordinamento la pensione anticipata, che non prevede il raggiungimento di una quota tra i requisiti necessari.

Tipologie di pensione anticipata

Allo stato attuale, presso la generalità delle gestioni amministrate dell’Inps, è possibile ottenere le seguenti tipologie di pensione anticipata:

  • pensione anticipata ordinaria: si raggiunge con 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi per le donne) più una finestra di tre mesi; la pensione può essere ottenuta anche in regime di cumulo, ossia sommando gratuitamente la contribuzione accreditata in casse diverse;
  • pensione anticipata precoci: per i soli lavoratori precoci (in possesso di almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età) appartenenti a specifiche categorie, è possibile ottenere una riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata; l’uscita, in questi casi, è consentita, anche in regime di cumulo, con 41 anni di contributi complessivi;
  • pensione anticipata contributiva: i soli lavoratori privi di versamenti al 31 dicembre 1995, oppure coloro che hanno optato per il computo presso la gestione separata, possono ottenere la pensione anticipata con 64 anni di età, 20 anni di contributi ed un importo del trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • pensione anticipata con opzione quota 100 e quota 102: è possibile ottenere una tipologia di pensione anticipata sperimentale, la cosiddetta pensione quota 100, ora sostituita dalla quota 102; la quota 100 può essere raggiunta da chi compie 62 anni di età e matura 38 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2021, mentre la quota 102 può essere raggiunta da chi compie 64 anni di età e matura 38 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2022 (quest’ultimo trattamento sarà introdotto a breve nel nostro ordinamento dalla legge di bilancio 2022); trattandosi di pensioni sperimentali, non previste in via strutturale, chi matura i requisiti utili successivamente alle date prescritte non ottiene il diritto a questi trattamenti; sono previste differenti finestre di attesa, sino a 6 mesi, a seconda della categoria di appartenenza;
  • pensione anticipata con opzione donna: un’altra tipologia di pensione anticipata sperimentale è l’opzione donna: questo trattamento può essere ottenuto qualora si compiano 58 anni di età (59 anni per le lavoratrici autonome) e si maturino 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (in base alle innovazioni apportate dalla legge di bilancio 2022); per ottenere la pensione, alle lavoratrici dipendenti si applica una finestra di attesa di 12 mesi, mentre l’attesa è di 18 mesi per le lavoratrici autonome. In cambio del consistente anticipo nell’uscita dal lavoro, il trattamento pensionistico è interamente calcolato con sistema contributivo, solitamente penalizzante.

Pensioni di anzianità

Ad oggi, restano ancora in vigore alcune tipologie di pensione di anzianità:

  • la pensione di anzianità per addetti ai lavori usuranti e gravosi: il trattamento si raggiunge con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed una quota almeno pari a 97,6; per gli addetti ai turni notturni, è necessario aver svolto un numero minimo di notti l’anno ed i requisiti, qualora il numero di notti sia inferiore a 78, risultano più elevati; per approfondire: Pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti;
  • la pensione di anzianità in regime di totalizzazione si raggiunge, invece, optando per questo particolare regime di liquidazione del trattamento [3], qualora si possiedano 41 anni di contributi accreditati presso casse diverse; per quanto riguarda le gestioni Inps, qualora non si raggiunga autonomo diritto a pensione, il trattamento è soggetto al ricalcolo interamente contributivo. Per ulteriori approfondimenti leggi: Guida alla pensione anticipata.
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