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Come si scopre il lavoro nero

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Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e riportate nel verbale ispettivo bastano per provare il rapporto irregolare?

Con il termine lavoro nero si intende l’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione: questa condotta è severamente punita, con l’applicazione di una maxisanzione. Ma come si scopre il lavoro nero? Ci si domanda, in particolare, se sia sufficiente il solo verbale ispettivo per sanzionare il datore di lavoro, o se debbano coesistere altri elementi di prova.

A chiarire la questione è stata la Cassazione, con una nuova sentenza [1].

A questo proposito, è bene ricordare che all’accertamento del lavoro sommerso e, quindi, all’irrogazione della maxisanzione, sono competenti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, ossia gli ispettori del lavoro, i funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail ed i militari della Guardia di Finanza.

Ad ogni modo, affinché si possa parlare di lavoro nero sono necessari due presupposti: l’effettiva subordinazione del lavoratore e l’assenza di Unilav, la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto lavorativo.

A quanto ammonta la maxisanzione?

La maxisanzione per lavoro nero può andare, a seconda delle giornate di lavoro svolto dalla persona impiegata irregolarmente, da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 43.200 euro. Sono, poi, previste sanzioni più severe, aumentate del 20%, in caso di impiego irregolare di lavoratori minori, extracomunitari clandestini o appartenenti ad un nucleo familiare percettore di Reddito di cittadinanza. In questo caso, la sanzione può arrivare sino a un massimo di 51.840 euro.

In specifiche ipotesi, può essere anche prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Diffida

Nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti il lavoro nero, è comunque possibile applicare l’istituto della diffida, invitando il datore di lavoro a regolarizzare, entro 30 giorni, la posizione sommersa del lavoratore: la regolarizzazione deve essere però retroattiva. Con la diffida, il datore può accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore, pari al minimo dell’importo previsto per lo scaglione di riferimento.

La diffida, nel dettaglio, prevede:

  • la completa copertura del periodo di lavoro irregolare, eventualmente svolto senza interruzioni, prima della data in cui avviene effettivamente l’accesso degli ispettori;
  • il mantenimento in servizio dei lavoratori in nero per almeno altri 3 mesi, con assunzione vincolata a tempo indeterminato, anche part time (non inferiore al 50%) o a tempo pieno e determinato; in questo caso, il termine per regolarizzare è elevato a 120 giorni.

Ordinanza-ingiunzione

A conclusione del procedimento ispettivo e della relativa procedura sanzionatoria amministrativa, l’Ispettorato territoriale del lavoro può adottare un’ordinanza-ingiunzione.

L’opposizione all’ordinanza ingiunzione si propone dinanzi al tribunale- sezione lavoro- ed è assoggettata al rito del lavoro.

Verbale di accertamento e ordinanza-ingiunzione

In base a una recente sentenza della Cassazione [1], nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.

I fatti, in buona sostanza, sono valutati come:

  • avvenuti in presenza dell’ispettore;
  • conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.

Risulta pienamente provata, fino a querela di falso, anche la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, nonché la provenienza delle dichiarazioni delle parti o dei terzi.

Il datore di lavoro può comunque contestare la veridicità delle dichiarazioni o la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

L’efficacia probatoria del verbale non viene meno, comunque, per l’impugnativa dell’opponente: il giudice deve esaminare il documento e valutarlo nel complesso delle risultanze processuali.

In particolare, le dichiarazioni rese nel verbale possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo lo svolgimento di un’ulteriore istruttoria. In altri termini, il verbale dell’Ispettorato del lavoro può essere sufficiente per la condanna del datore alle sanzioni per lavoro nero.

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