
Chi percepisce l’indennità di accompagnamento ha diritto alla corresponsione della mensilità aggiuntiva nel mese di dicembre dall’Inps?
La tredicesima, cioè la mensilità aggiuntiva che si riceve in occasione del Natale, rappresenta senza dubbio un sostegno molto importante, sia per i pensionati (che la possono ritirare, assieme alla pensione, dal 1° dicembre se l’assegno arriva alle Poste, dal 3 dicembre se arriva in banca), che per i lavoratori dipendenti (ad eccezione di coloro che ricevono il rateo di tredicesima tutti i mesi). Un introito del quale non si può fare a meno, non tanto come aiuto per i regali natalizi, ma soprattutto per far fronte alle tasse ed ai pagamenti che cadono nel mese di dicembre.
La tredicesima, nella generalità dei casi, corrisponde a un mese di stipendio o di pensione: in parole semplici, grazie a questa mensilità aggiuntiva, si ricevono insieme due mesi di paga o di trattamento Inps (sulla tredicesima dei pensionati può spettare anche un bonus aggiuntivo di 155 euro).
Ma qual è, invece, il trattamento riservato agli invalidi che percepiscono il sussidio di accompagnamento? Chi percepisce l’accompagno, riservato agli invalidi al 100% non autosufficienti, ha diritto o no alla tredicesima?
La domanda è legittima, considerando che l’accompagnamento è un trattamento erogato dall’Inps, che riconosce la mensilità aggiuntiva di dicembre non solo sulle pensioni, ma anche su diverse prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale e la pensione d’invalidità.
Quindi per l’accompagnamento spetta la tredicesima?
A chi spetta l’accompagnamento?
Le condizioni per aver diritto all’indennità di accompagnamento sono:
- invalidità totale e permanente del 100% riconosciuta;
- impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;
- cittadinanza italiana o europea, o cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l’interessato è in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (dovrebbe essere però sufficiente anche un regolare permesso non di lungo periodo, in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale [1]);
- residenza in Italia.
Per i soggetti con meno di 18 anni o con più di 67 anni non si può parlare di invalidità, perché, non essendo in età da lavoro, non si può far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: si deve allora valutare la capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Il disabile, per aver diritto all’indennità, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, i trattamenti sono ridotti in proporzione alla durata del ricovero. Per informare l’Inps degli eventuali ricoveri si deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un’apposita dichiarazione, detta Icric.
Sono esclusi dalla dichiarazione i ricoveri in ospedale per terapie contingenti o dovuti a malattie non connesse con l’invalidità; inoltre, non sono rilevanti i ricoveri per i quali la retta della struttura sia risultata a totale o a parziale carico del disabile o dei familiari e i ricoveri in day hospital, come confermato da un importante messaggio dell’Inps [2].
A quanto ammonta l’accompagnamento?
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento è pari a 516,35 euro, per l’anno 2018; dal 2019, grazie alla rivalutazione delle pensioni, pari all’1,1%, l’importo salirà a 522,03 euro mensili. Non sono previste riduzioni in base al reddito, né limiti di reddito per il diritto alla prestazione.
L’assegno è un reddito esente da Irpef, cioè non è soggetto a tassazione: non deve pertanto essere inserito nel 730 o nel modello Redditi.
Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, l’assegno di accompagnamento non deve più essere inserito nell’Isee, in quanto costituisce una prestazione di assistenza e non un reddito [3]. Per approfondimenti, si veda: Isee, bocciata la norma taglia prestazioni.
Con l’accompagnamento si ha diritto alla tredicesima?
Per chi percepisce l’accompagno, purtroppo, non è previsto il diritto alla tredicesima o ad ulteriori mensilità aggiuntive, come la quattordicesima, indipendentemente dal reddito posseduto. L’importo annuale spettante è dunque pari a 6.196,20 euro, 6.264,36 euro dal 2019, in quanto la prestazione spetta per 12 mensilità e non si ha diritto alla tredicesima.
Chi percepisce l’assegno di accompagnamento, quindi, nella mensilità di dicembre riceve l’ordinario importo spettante, senza alcuna maggiorazione.