Trattamento di vecchiaia ordinario, contributivo, anticipato per invalidità, non vedenti, fondi speciali: requisito anagrafico.
Qual è l’età pensionabile? Con il termine età pensionabile si intende il requisito anagrafico necessario per conseguire la pensione di vecchiaia: l’età pensionabile, però, non è unica, ma varia a seconda del trattamento previdenziale richiesto.
Presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, oltre alla pensione di vecchiaia ordinaria, il cui requisito anagrafico è attualmente fissato a 67 anni, possono essere conseguite altre tipologie di trattamenti per vecchiaia, con un’età minima differente: dalla pensione di vecchiaia contributiva, che prevede un requisito anagrafico più elevato ma un requisito di contribuzione più leggero, alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, ai trattamenti di vecchiaia con requisiti ridotti erogati a specifiche categorie di lavoratori.
Peraltro, i requisiti anagrafici per la pensione non resteranno uguali nel tempo, ma saranno periodicamente adeguati alla speranza di vita media; non sono vincolate agli adeguamenti solo le pensioni degli assicurati per i quali viene meno l’idoneità allo svolgimento della specifica attività lavorativa, al raggiungimento di un determinato limite di età. Questo è quanto accade, ad esempio, in merito agli autoferrotramvieri: per coloro ai quali il titolo abilitante non viene rinnovato, a seguito del giudizio d’idoneità, l’età richiesta per la pensione di vecchiaia è pari a 60 anni e sono applicate finestre di attesa pari a 3 mesi.
Bisogna poi osservare, per quanto riguarda le gestioni di previdenza dei liberi professionisti, che gli adeguamenti alla speranza di vita si applicano in modo differente rispetto alle gestioni Inps, a seconda di quanto stabilito negli specifici regolamenti degli enti. Differenti sono anche i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Ma procediamo con ordine.
Età pensione di vecchiaia ordinaria Inps
La pensione di vecchiaia ordinaria [1] può essere ottenuta dagli iscritti presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps (assicurazione generale obbligatoria, gestioni sostitutive ed esclusive, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione separata…) alle seguenti condizioni:
- 67 anni di età, dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2022;
- 20 anni di contributi (salvo specifiche deroghe), raggiungibili anche attraverso il cumulo, cioè sommando gratuitamente la contribuzione accreditata in casse diverse;
- un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè superiore a 690,42 euro (valore 2021), per chi non possiede versamenti alla data del 31 dicembre 1995;
- aver cessato l’attività lavorativa dipendente (come avviene per la generalità delle pensioni dirette; in seguito, è possibile rioccuparsi).
Il requisito di età per la pensione di vecchiaia ordinaria è dunque pari a 67 anni sino al 2022 compreso. Dal 2023 potrebbe aumentare, ma solo qualora si riscontrino incrementi della speranza di vita media.
Come aumenta l’età pensionabile?
La legge di bilancio per il 2018 [2] è intervenuta in materia di adeguamenti alla speranza di vita, modificando il calcolo degli incrementi ed escludendo dall’adeguamento specifiche categorie di lavoratori, tra cui coloro che risultano impegnati nelle attività usuranti.
In primo luogo, per l’adeguamento dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita la legge dispone:
- che si deve fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento, rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).
In secondo luogo, la legge prevede l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall’allegato B della legge di bilancio 2018) e per i lavoratori impegnati nelle cosiddette attività usuranti.
Con successivo decreto ministeriale [3] sono state disciplinate le modalità attuative della legge, con particolare riguardo all’elenco delle professioni escluse dagli adeguamenti, alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Età pensione di vecchiaia addetti ai lavori gravosi
L’età per la pensione di vecchiaia è pari a 66 anni e 7 mesi per gli addetti ai lavori gravosi, purché sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- almeno 30 anni di contributi;
- non risultare beneficiari dell’Ape sociale.
Età pensione di vecchiaia in totalizzazione
La totalizzazione [4] consiste nella possibilità di sommare, ai fini del diritto a pensione, tutti i contributi accreditati in diverse gestioni pensionistiche: attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta.
Per ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- 66 anni di età (sino al 31 dicembre 2022);
- almeno 20 anni di contributi (complessivamente, tra tutte le casse in cui si possiede contribuzione);
- gli eventuali ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- aver cessato l’attività lavorativa dipendente (come avviene per la generalità delle pensioni dirette; in seguito, è possibile rioccuparsi).
Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario che trascorra un periodo di attesa, detto finestra, pari a 18 mesi: di fatto, così, la decorrenza del trattamento si verifica quando l’interessato ha almeno 67 anni e 6 mesi di età.
Età pensione di vecchiaia contributiva
Coloro che non possiedono contributi anteriori al 1996 possono ottenere la pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi effettivi; l’età prevista per il trattamento è pari a 71 anni. Non si applicano finestre di attesa.
Questa pensione può essere ottenuta anche da coloro che optano per il computo presso la gestione separata [5], ma con un minimo di 15 anni di contributi complessivi.
Età pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
Gli iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti hanno la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata, cioè della pensione di vecchiaia con un’età pensionabile inferiore a quella prevista per il trattamento di vecchiaia ordinario.
Per il riconoscimento del trattamento, però, il lavoratore deve soddisfare diverse condizioni:
- invalidità pensionabile riconosciuta in misura almeno pari all’80%;
- possesso di almeno 20 anni di contributi (15 anni in caso di deroga);
- sino al 31 dicembre 2022, possesso di un’età almeno pari a 61 anni, se uomini, o a 56 anni, se donne; si applica una finestra di 12 mesi.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori del settore pubblico ed i lavoratori autonomi.
Per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 ed a 51 anni dal 2019 al 2022.
Età pensioni di vecchiaia agevolate
Le agevolazioni in merito all’età pensionabile sono numerose: si va dalla pensione di vecchiaia anticipata per non vedenti alla pensione di vecchiaia in salvaguardia, con i requisiti precedenti alla legge Fornero. L’età pensionabile varia, poi, per gli iscritti presso fondi speciali appartenenti a specifiche categorie (comparto Difesa, sicurezza e soccorso, lavoratori dello spettacolo, fondo Volo…) e per gli iscritti alle casse professionali, in base al regolamento.
Per approfondire, leggi la guida alla pensione di vecchiaia.
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