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Denuncia d’infortunio all’Inail

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In quali casi il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni sul lavoro all’istituto assicuratore? Entro quanto tempo?

Con l’assicurazione Inail, il lavoratore è tutelato contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mentre il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, a meno che non sia riconosciuta la sua responsabilità nella violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro [1]. Ma come si deve procedere nel momento in cui si dovesse verificare un incidente al lavoratore? In questo caso, il datore deve inviare all’Inail una denuncia d’infortunio all’Inail.

Nel dettaglio, il datore di lavoro deve sempre presentare la denuncia di infortunio per tutti gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa il diritto all’indennizzo. A ricordarlo è l’Inail in una recente circolare [2], nella quale l’Istituto fornisce anche chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle sedi territoriali.

In argomento, bisogna innanzitutto comprendere meglio quali condizioni devono essere verificate perché un infortunio sia considerato “sul lavoro”, quindi risarcibile dall’Inail: l’incidente, per essere definito “infortunio sul lavoro” deve presentare gli elementi fondamentali della lesione, della causa violenta e dell’occasione di lavoro.

L’infortunio si distingue dalla malattia professionale in quanto la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore ha una causa violenta, non “lenta”; agisce cioè in modo improvviso, non si tratta di un’azione progressiva nel tempo.

A seguito della denuncia d’infortunio sul lavoro, l’Inail può erogare le seguenti prestazioni economiche: l’indennità per inabilità assoluta temporanea, la rendita, l’indennizzo in capitale, la rendita ai superstiti, il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali, l’assegno funerario ed eventuali prestazioni accessorie aggiuntive.

Quando si deve inviare la denuncia d’infortunio sul lavoro?

Il datore di lavoro deve inviare la denuncia d’infortunio all’Inail se la prognosi assegnata al lavoratore infortunato è superiore a 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione sul diritto all’indennizzo.

In pratica, se il lavoratore, a seguito di un incidente verificatosi in occasione dell’attività lavorativa, si reca dal medico, e questi gli assegna almeno 3 giorni di astensione dal lavoro, è obbligatorio denunciare l’infortunio all’Inail.

Attenzione: l’evento, per essere qualificato come infortunio sul lavoro, non deve necessariamente verificarsi durante l’attività lavorativa, ma deve verificarsi in occasione di lavoro, cioè a causa della attività lavorativa; quindi, può avvenire:

  • in una situazione comunque collegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
  • purché sussista un collegamento fra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’evento che causa la lesione.

La denuncia all’Inail in via telematica va presentata:

  • nel termine di due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia;
  • unitamente ai riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Relativamente agli infortuni mortali e per quelli con pericolo di morte, il termine per inviare la denuncia è più breve ed è pari a 24 ore dall’infortunio.

Da quando decorre il termine per inviare la denuncia d’infortunio?

Il termine per inviare la denuncia parte dal giorno successivo alla data in cui l’azienda riceve dal lavoratore il numero che identifica il certificato d’infortunio, trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria. Nel caso in cui cada in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.

Da notare che il sabato viene considerato giornata feriale: in pratica, se l’ultima giornata utile per l’invio cade di sabato, la scadenza non è posticipata al lunedì o al differente giorno lavorativo successivo, anche se l’azienda adotta la settimana corta.

Successivo prolungamento della prognosi

Riguardo agli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro 3 giorni da quello dell’infortunio (cosiddette giornate di franchigia), se la prognosi è successivamente prolungata fino al quarto giorno, da quando decorre il termine per la denuncia?

In questo caso, il termine di due giorni per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificato medico di infortunio, che accerta la mancata guarigione entro le 3 giornate di franchigia.

Avvio dell’istruttoria dell’Inail

L’Inail ha recentemente ricordato [2] che l’istruttoria per infortunio è avviata non solo a seguito di certificato trasmesso dal medico o a seguito di denuncia del datore di lavoro, ma anche in base alla semplice segnalazione:

  • del lavoratore;
  • del patronato che lo assiste;
  • dell’Inps, qualora l’istituto ravvisi che l’infortunio per il quale è richiesta la tutela dal lavoratore sia un infortunio sul lavoro.

Relativamente a questi casi, la sede Inail che riceve il certificato o la segnalazione è tenuta a richiedere al datore di lavoro la presentazione della denuncia d’infortunio.

Datore di lavoro non informato

Se il datore di lavoro non è stato messo a conoscenza dell’infortunio e dei riferimenti del certificato medico, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione della richiesta della denuncia di infortunio inviata dall’Inail, che viene trasmessa dall’Istituto:

  • via Pec;
  • per posta, in caso di constatata assenza di Pec.

Se il datore di lavoro non viene informato e non riceve la richiesta di denuncia da parte della sede Inail, non sorge alcun obbligo di presentazione della denuncia: di conseguenza, il datore non può essere sanzionato.

Infortunio Covid-19

In merito ai casi di malattia-infortunio da Covid-19, perché si possa configurare la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge, si presuppone che il datore di lavoro sappia che la patologia è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps.

Per questo motivo, il termine di 48 ore per la denuncia decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico di infortunio, che attesta che l’assenza è riconducibile al contagio.

Sanzioni per mancato invio della denuncia d’infortunio

Per la violazione dell’obbligo di denuncia dell’infortunio, la sanzione:

  • ha un importo variabile, da 1.290 a 7.745 euro;
  • è oggetto della diffida obbligatoria [3]:
    • gli ispettori emettono una prima diffida a carico del datore, invitandolo a regolarizzare entro 15 giorni con pagamento della sanzione minima (1.290 euro);
    • in assenza del pagamento, si procede con richiesta di pagamento della sanzione ridotta di 2.580 euro entro 60 giorni;
    • in mancanza, si procede con l’ordinanza ingiunzione e la sanzione può arrivare a 7.745 euro.

Comunicazione di infortunio

Se l’infortunio sul lavoro comporta l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio), ma per non più di 3 giorni, il datore non deve inviare all’Inail la denuncia, ma un’apposita comunicazione telematica (che, tramite l’Istituto, è inoltrata anche al Sinp, Sistema informativo nazionale prevenzione).

La comunicazione d’infortunio, che ha una finalità statistica ed informativa, deve contenere i dati e le informazioni relative all’evento, e deve essere inviata:

  • tramite il servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, disponibile sul sito dell’Inail;
  • entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Per agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio e consente ai datori di lavoro di assolvere tramite un unico adempimento, qualora l’infortunio sia superiore a tre giorni, sia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail che la comunicazione di infortunio al Sinp a fini statistici e informativi.

Si noti che i due obblighi ed i relativi procedimenti sanzionatori sono autonomi l’uno dall’altro, fermo restando che l’applicazione della sanzione amministrativa per mancato invio della comunicazione d’infortunio esclude l’applicazione della sanzione riguardante l’omessa denuncia dell’infortunio ai fini assicurativi.

Riguardo a ciò e considerata l’autonomia dei procedimenti, l’Inail ha chiarito che la diffida obbligatoria deve essere attivata:

  • entro 90 giorni, termine fissato dalla legge a pena di decadenza per la notifica della contestazione dell’illecito;
  • anche in assenza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione della comunicazione d’infortunio, per le assenze superiori a tre giorni.
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