Trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti dai geometri iscritti alla Cipag e sistema di calcolo dell’assegno.
L’iscrizione alla Cassa Geometri, o Cipag, è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo professionale dei geometri che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. La Cipag eroga diversi trattamenti di pensione ai geometri, sia di vecchiaia che anticipata, sia di invalidità che di inabilità.
Iscriversi alla Cassa Geometri comporta il pagamento della contribuzione obbligatoria, che comprende un contributo soggettivo, un contributo integrativo e la contribuzione di maternità.
A determinare il montante contributivo, cioè la somma dei contributi utili alla pensione, è la contribuzione soggettiva obbligatoria. Il contributo soggettivo è calcolato, di anno in anno, in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto, indipendentemente dalla produzione di reddito professionale.
Per l’anno 2021, l’aliquota relativa ai contributi soggettivi è pari al 18%, fino ad un reddito di 156.800 euro ed al 3,5% sul reddito eccedente tale valore. Sono previste agevolazioni per i neodiplomati, i praticanti ed i neoiscritti.
Il versamento di un contributo volontario dà luogo ad una prestazione contributiva aggiuntiva, finalizzata ad incrementare il futuro trattamento pensionistico del geometra.
Trattamenti di pensione erogati dalla Cassa Geometri
I geometri, iscritti alla Cipag, possono ottenere:
- la pensione di vecchiaia retributiva, con 70 anni di età e 35 di contributi;
- la pensione di vecchiaia anticipata con 67 anni di età e 35 di contributi, se verificata la sussistenza dell’effettivo versamento dei contributi per l’intero arco assicurativo fino al pensionamento;
- la pensione di vecchiaia contributiva, con:
- 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva minima; l’ammontare della pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Inps annualmente rivalutato;
- in alternativa, con 70 anni di età e 5 anni di contributi;
- la pensione di anzianità, con 60 anni di età e 40 anni di contributi, purché il volume d’affari su cui si basa il calcolo del trattamento risulti almeno pari a 9.200 euro (requisito 2021).
Pensioni di invalidità e inabilità cassa geometri: requisiti
Per il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità ed alla pensione d’invalidità presso la Cipag è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- l’interessato deve risultare iscritto alla cassa geometri al momento della presentazione della domanda di pensione ed all’insorgere dell’invalidità o dell’inabilità; devono risultare sia la regolare iscrizione alla cassa geometri che la regolarità nei versamenti contributivi;
- l’interessato deve avere alle spalle un’effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa geometri pari ad almeno 10 anni, nel caso in cui l’invalidità o l’inabilità si siano verificate per malattia, e pari ad almeno 5 anni nell’ipotesi in cui si siano verificate a causa di un infortunio; i 5 o 10 anni di contribuzione devono risultare continuativi, o versati con interruzione massima non oltre i 5 anni; per il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva minima di 5 o 10 anni è necessario attendere il completamento dell’ultimo anno solare utile ai fini dell’anzianità minima: in pratica, la quinta o la decima annualità si considera perfezionata il 31 dicembre dell’anno in corso e la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo;
- l’interessato deve risultare iscritto alla cassa geometri prima del compimento del quarantesimo anno di età; in caso di reiscrizione, l’interruzione nell’iscrizione non deve essere superiore a 5 anni; la spettanza delle pensioni d’inabilità e invalidità può sussistere anche in caso d’iscrizione o reiscrizione successive al compimento del 40° anno di età; in quest’ipotesi, però, si applica la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa Geometri a decorrere dal 40° anno di età. Inoltre, il professionista non deve risultare beneficiario di altre pensioni, derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa;
- all’interessato deve essere riconosciuto, da parte della commissione medica della cassa geometri (composta da tre medici), lo stato inabilitante nella misura del 100%, o lo stato invalidante in misura superiore al 66%.
La visita medica è effettuata a Roma, ma può essere effettuata al domicilio in caso d’impossibilità dell’interessato debitamente certificata.
La decorrenza delle pensioni di inabilità e di invalidità corrisponde al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
La pensione d’inabilità può essere erogata solo se il geometra si cancella dall’albo entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipata in cumulo e totalizzazione
Qualora il geometra iscritto alla Cipag si avvalga del cumulo gratuito [2] dei contributi accreditati presso la cassa professionale con i contributi Inps, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo, 41 anni e 10 mesi se donna (con 3 mesi di finestra, in entrambi i casi, nonché con l’alleggerimento del requisito a 41 anni per i lavoratori precoci appartenenti a specifiche categorie).
Avvalendosi dello stesso regime di cumulo può anche ottenere la pensione di vecchiaia, liquidata al compimento di 67 anni di età e alla maturazione di 20 anni di contributi presso le gestioni Inps: poiché la cassa professionale prevede dei requisiti più severi, è necessario attendere il perfezionamento delle condizioni previste dal regolamento di previdenza dell’ente. La Cipag, ai fini dell’accesso alla quota di vecchiaia in cumulo, ha individuato come requisiti 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva complessiva tra le gestioni interessate.
Requisiti completamente unificati tra Inps e cassa professionale, invece, sono previsti per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione (66 anni di età e 20 anni di contributi, con una finestra di 18 mesi) e per la pensione di anzianità in totalizzazione (41 anni di contributi e 21 mesi di finestra) [3].
In merito a cumulo e totalizzazione, è inoltre necessario perfezionare specifiche condizioni ulteriori, previste dalla singola gestione previdenziale; sia nel regime del cumulo che in quello della totalizzazione, è anche possibile ottenere la pensione di inabilità e ai superstiti.
Calcolo pensione geometri
Il calcolo della pensione presso la Cipag è:
- per la pensione di vecchiaia retributiva, reddituale- retributivo per i primi 40 anni d’iscrizione e contributivo per le annualità eccedenti la quarantesima;
- per la pensione di vecchiaia anticipata, misto, cioè reddituale per le annualità fino al 31 dicembre 2009 e contributivo per le annualità successive;
- per la pensione di vecchiaia contributiva, contributivo, senza integrazione al trattamento minimo;
- per la pensione di anzianità, nel rispetto del pro-rata viene utilizzato un sistema di calcolo misto; per gli anni fino al 2006 compreso, viene adottato il sistema di calcolo reddituale e per gli anni dal 2007 il sistema di calcolo contributivo; la quota di pensione conteggiata con il sistema reddituale non può essere inferiore all’importo minimo previsto dal regolamento della Cassa Geometri [1], ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 2006.
Nel dettaglio, il calcolo pensionistico reddituale è commisurato alla media dei più elevati 30 redditi professionali (entro determinati tetti) degli ultimi 35 dichiarati ai fini Irpef, rivalutati secondo gli indici Istat. La media ottenuta viene moltiplicata per l’aliquota di rendimento per ogni scaglione di reddito corrispondente, quindi per l’anzianità contributiva maturata.
Nel rispetto del principio del pro-rata, ad oggi il calcolo della prestazione è la sommatoria di cinque normative succedutesi nel tempo, con le quali sono stati modificati gli scaglioni di reddito, le aliquote di rendimento e l’arco dei redditi presi a riferimento per il calcolo della media reddituale:
- proquota fino al 1997: sono considerati i migliori 10 redditi professionali degli ultimi 15 anni;
- proquota dal 1998 al 2014: sono considerati i migliori 25 redditi professionali degli ultimi 30 anni (le aliquote di rendimento e gli scaglioni di reddito variano per i periodi dal 1998 al 2002, dal 2003 al 2006, dal 2007 in poi);
- proquota dal 2015: sono considerati i migliori 30 redditi professionali degli ultimi 35 anni.
Dal 1° gennaio 2009, le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo, basato sui contributi soggettivi accantonati e rivalutati sulla base della variazione quinquennale del Pil, nonché sull’età pensionabile. L’importo della pensione retributiva non può comunque essere inferiore all’importo minimo rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat.
Per quanto riguarda la pensione in regime di totalizzazione, la Cassa segue le regole previste dalla legge in materia [3].
In merito alla pensione in regime di cumulo:
- di vecchiaia, il calcolo della quota di pensione a carico della Cipag è reddituale nell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato 35 anni di
regolare contribuzione interamente nel regime previdenziale della Cassa, diversamente è contributivo; - anticipata, il calcolo della quota di pensione a carico della Cipag è interamente contributivo.