Il lavoratore ha sempre diritto alle ferie retribuite, oppure ci sono dei casi in cui non spetta il compenso per le vacanze?
Il diritto alle ferie, per i lavoratori dipendenti, oltre ad essere sancito per legge [1] è anche garantito dalla Costituzione [2]: in particolare, alla generalità dei lavoratori subordinati spettano almeno 4 settimane di ferie l’anno, retribuite [3]. Ma ci possono essere delle ferie senza pagamento?
Perché non sia vanificata la finalità di queste assenze, che è quella di consentire un adeguato recupero psicofisico al lavoratore, è essenziale che le ferie siano retribuite: in caso contrario, il dipendente si vedrebbe di fatto costretto a chiedere il minor numero possibile di giornate libere, per non vedersi diminuire lo stipendio.
Qualcuno osserverà che, nel concreto, questa è la situazione in cui si trovano molti lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti: per loro, le ferie non sono pagate. Come mai? I lavoratori autonomi non hanno diritto a ferie retribuite in quanto non hanno vincoli di orario e non devono, in generale, sottostare alle direttive di terzi: in buona sostanza, sono liberi di organizzarsi come preferiscono e di andare in ferie quando vogliono.
Vero è che, nel concreto, non sempre un lavoratore autonomo riesce ad organizzarsi in modo da disporre di un numero sufficiente di giornate libere all’anno, tanto meno riesce ad ottenere dei compensi che risultino sufficienti ad ammortizzare eventuali periodi di riposo. Il nostro ordinamento, però, non considera in modo diverso, da questo punto di vista, la situazione dei piccoli imprenditori e dei liberi professionisti, rispetto alla posizione di chi dirige un’azienda ben strutturata. In sostanza, per le piccole partite Iva non esiste alcuna tutela relativa alle ferie retribuite: ci si deve organizzare autonomamente.
È altrettanto vero che, se il lavoratore è autonomo solo “formalmente”, ma nella realtà è assoggettato alle direttive del committente, allora ha diritto alle ferie retribuite, in quanto risulta essere un dipendente. Per verificare il diritto alla trasformazione del contratto, è necessario aver riguardo agli Indici presuntivi di subordinazione, sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente vero e proprio.
In ogni caso, le ipotesi di ferie senza pagamento che possono riscontrarsi sono diverse e non si limitano ai soli lavoratori autonomi: osserviamo i casi più diffusi.
Ferie retribuite co.co.co.
Chi svolge una collaborazione coordinata e continuativa può avere diritto alle ferie retribuite, se rientra tra quei collaboratori a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Più precisamente, dal 2016 [4], si devono applicare le regole del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche:
- si concretizzano in prestazioni lavorative esclusivamente personali e continuative;
- le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il decreto Salva imprese [5] ha successivamente esteso le regole del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretizzano in prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, e non più esclusivamente personali.
In altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere «genuino» e non contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il committente, e non imposto da quest’ultimo. L’etero organizzazione può anche non riferirsi ai tempi e al luogo di lavoro.
Per la precisione, perché al rapporto di collaborazione siano applicate le regole del rapporto di lavoro dipendente, quindi anche la fruizione di un periodo di ferie pagate:
- non deve essere presente un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente (in questo caso si tratterebbe, infatti, di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio);
- la prestazione può risultare anche prevalentemente personale, non più «esclusivamente» personale;
- possono essere organizzati (non “imposti”) dal committente i tempi di lavoro e i luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.
Le collaborazioni con le caratteristiche esposte, dunque, beneficiano dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato: si devono dunque attuare tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata. Non sono invece applicate le tutele relative ai licenziamenti.
Ferie senza pagamento co.co.co.
Se il rapporto di collaborazione risulta “genuino”, non si applica la disciplina valida per il lavoro subordinato, quindi non sussiste il diritto alle ferie retribuite: collaboratore e committente possono comunque accordarsi per la fruizione di un periodo di vacanza, per il quale sia previsto anche un compenso.
Ferie anticipate
Spesso, capita che il datore di lavoro faccia godere al lavoratore delle ferie non ancora maturate: questo accade, ad esempio, laddove il dipendente sia assunto da poco e l’azienda chiuda per le ferie collettive.
Nella generalità dei casi, per le vacanze godute non ancora maturate non è effettuata alcuna trattenuta al lavoratore, quindi non si tratta di ferie senza pagamento. Il debito per le ferie anticipate viene compensato con i ratei ferie maturati successivamente.
In sostanza, le ferie anticipate, così come le giornate di ferie fruite già maturate, sono retribuite nella misura contrattualmente prevista: la trattenuta non è necessaria, dato che il periodo anticipato viene successivamente scalato dalle ferie accumulate nei mesi successivi.
Ferie arretrate non godute senza pagamento
Le ferie non fruite non possono essere convertite in denaro: fanno eccezione le sole ferie previste dal contratto collettivo, in aggiunta alle 4 settimane minime disposte dalla legge, le ipotesi di contratti di lavoro di durata inferiore all’anno e le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
Attenzione, però: per quanto riguarda le ferie non godute residue, la Cassazione [6] ha recentemente chiarito che risulta possibile monetizzare le sole ferie non fruite relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto. Non è consentita la monetizzazione delle giornate riferibili agli anni precedenti: offrire senza limiti la possibilità di convertire le ferie in denaro vanificherebbe, di fatto, il diritto al recupero psicofisico.
Se è il lavoratore ad essersi opposto al godimento delle giornate libere, alla cessazione del rapporto si ritroverà dunque senza il diritto al pagamento delle ferie arretrate.
Se, invece, il mancato godimento delle ferie è imputabile all’azienda, il dipendente può far valere la tutela civilistica per l’inadempimento del datore di lavoro che, violando norme inderogabili, non gli ha consentito di recuperare le energie psico-fisiche.
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