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Pensione di reversibilità e reddito di cittadinanza

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Il beneficiario della pensione ai superstiti può richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza?

Spesso, chi percepisce la pensione di reversibilità o indiretta, ossia i trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti del pensionato o del lavoratore, beneficia di un importo mensile piuttosto esiguo. Il trattamento, difatti, non corrisponde all’intera pensione spettante, o che sarebbe spettata, al dante causa, ma a una sua percentuale, che varia a seconda degli aventi diritto. Ma la pensione di reversibilità e il reddito di cittadinanza sono compatibili?

Per rispondere alla domanda, dobbiamo analizzare con quali redditi è compatibile la pensione di reversibilità e quando ed in che misura è ridotta; risulta poi di fondamentale importanza comprendere le ipotesi di incompatibilità del reddito di cittadinanza ed il calcolo del beneficio spettante, in presenza di redditi percepiti da uno o più componenti del nucleo familiare.

Iniziamo subito col ricordare che il reddito di cittadinanza è compatibile [1] con il godimento della Naspi, l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti, nonché della Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, nonché con gli altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Il reddito di cittadinanza è invece incompatibile con il Reddito di emergenza, o Rem.

Qualora il nucleo familiare sia composto da soli over 67 o disabili gravi, poi, non spetta il reddito di cittadinanza, ma la pensione di cittadinanza. Procediamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

A quanto ammonta la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità corrisponde a una percentuale della pensione spettante al defunto o a una percentuale della pensione alla quale avrebbe avuto diritto, nel caso di pensione indiretta.

Le aliquote da applicare variano in base alla categoria dei superstiti aventi diritto alla pensione ed alla composizione del nucleo familiare:

  • coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa;
  • coniuge ed un figlio: spetta, in totale, l’80%;
  • coniuge e due o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un figlio: spetta il 70%;
  • due figli: spetta, in totale, l’80%;
  • tre o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un genitore: spetta il 15%;
  • due genitori: spetta, in totale, il 30%;
  • un fratello o una sorella: spetta il 15%;
  • due fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 30%;
  • tre fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 75%;
  • sei fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 100%.

Quando viene ridotta la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità può essere ridotta nel caso in cui il beneficiario percepisca redditi propri ulteriori, rispetto alla pensione. In particolare, perché la prestazione economica sia tagliata, è necessario che i redditi posseduti superino di 3 volte il trattamento minimo Inps, ossia superino la soglia di 20.107,62 euro annui (importo valido per l’anno 2021).

Se questa soglia è superata, la reversibilità è ridotta del:

  • 25%, nel caso in cui il reddito superi 20.107,62 euro (3 volte il minimo Inps), ma non superi 26.810,16 euro (4 volte il minimo Inps); questo perché, per tale fascia di reddito, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%;
  • 40%, se il reddito dell’interessato supera i 26.810,16 euro ma non i 33.512,70 euro (5 volte il minimo Inps); questo perché, se il reddito del pensionato è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%;
  • 50% se il reddito del pensionato supera i 33.512,70 euro: in pratica, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50% nel caso in cui il reddito superi 5 volte il minimo Inps.

Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente. Inoltre, nessuna riduzione è applicata se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.

Il reddito di cittadinanza può determinare la riduzione della reversibilità?

Non tutti i redditi percepiti dal beneficiario della reversibilità rilevano ai fini della riduzione del trattamento stesso. In argomento, l’Inps ha emanato un’importante circolare, con la quale l’istituto chiarisce i limiti della normativa relativa ai tagli della pensione ai superstiti [2].

L’Inps, nel dettaglio, ha spiegato che ai fini delle decurtazioni rilevano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Non rilevano nelle soglie di reddito:

  • il Tfr, i trattamenti assimilati e le relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

Il reddito e la pensione di cittadinanza, non costituendo redditi assoggettabili all’Irpef, non determinano dunque la riduzione della reversibilità.

Com’è calcolato il reddito di cittadinanza?

L’importo del reddito di cittadinanza è determinato da due quote, che integrano il reddito familiare:

  • la prima quota, o Quota A, ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, 500 euro al mese per il singolo componente del nucleo familiare, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza, che varia, da un minimo di 1 a un massimo di 2,2, secondo la composizione del nucleo familiare;
  • la seconda quota, o Quota B, del Rdc è riconosciuta alle famiglie che risiedono in abitazione in affitto ed è pari al canone annuo previsto dal contratto, sino a un massimo di 3.360 euro all’anno, 280 euro al mese; nel caso di famiglie residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia, la seconda quota è pari alla rata del mutuo, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui.

La famiglia beneficiaria di Rdc ha 4 componenti, 2 maggiorenni e 2 minorenni, con casa in affitto, canone mensile pari a 300 euro; nessun componente percepisce un reddito. L’importo di Rdc spettante è pari a 1.180 euro mensili (di cui 900 Quota A e 280 Quota B).

La pensione di reversibilità riduce il reddito di cittadinanza?

L’importo della Quota A del reddito di cittadinanza è ridotto in base ai redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare. Tra questi redditi, rilevano anche le pensioni e persino i trattamenti di assistenza in corso di godimento da parte dei membri della famiglia. Fanno eccezione le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè i trattamenti per il diritto ai quali il reddito non è rilevante, come l’assegno di accompagnamento.

Non sono inclusi nel valore dei trattamenti di assistenza, inoltre, il pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, i rimborsi di spese sostenute, i buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rileva, poi, il bonus bebè.

La reversibilità, essendo innanzitutto un trattamento di previdenza e non di assistenza, per giunta calcolato in base ai redditi percepiti, può dunque determinare la riduzione dell’importo del reddito di cittadinanza, o determinarne la non spettanza.

La famiglia beneficiaria di Rdc ha 4 componenti, 2 maggiorenni e 2 minorenni, con casa in affitto, canone mensile pari a 300 euro. Un componente del nucleo percepisce una pensione di reversibilità pari a 400 euro mensili. L’importo di Rdc teoricamente spettante è pari a 1.180 euro mensili (di cui 900 Quota A e 280 Quota B). L’importo del Rdc spettante nel concreto è pari a 680 euro mensili.

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