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Pensione quota 100: contributi utili

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Quale contribuzione può essere considerata ai fini della pensione anticipata con quota 100: versamenti obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto e ricongiunzione.

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019- 2021, la pensione anticipata con quota 100 [1] consiste in un trattamento pensionistico, rivolto ai lavoratori iscritti all’Inps, che può essere ottenuto a condizioni fortemente agevolate, rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria e la pensione anticipata ordinaria cosiddette Fornero [2].

Nonostante la pensione di vecchiaia richieda un requisito contributivo ridotto, pari a 20 anni di versamenti, prevede un requisito di età piuttosto severo, pari a 67 anni; al contrario, la pensione anticipata ordinaria, pur non prevedendo alcun requisito anagrafico minimo, prevede un requisito contributivo molto severo, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Ma per la pensione quota 100 i contributi utili quali sono?

Innanzitutto, è fondamentale ricordare che è possibile pensionarsi con quota 100 qualora si raggiungano 62 anni di età e 38 anni di contributi: i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021.

A partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, deve trascorrere un periodo di attesa, detto finestra, pari a 6 mesi per i dipendenti pubblici ed a 3 mesi per i lavoratori, dipendenti o autonomi, del settore privato. Ai lavoratori del comparto Scuola e Afam si applica, come avviene per la generalità dei trattamenti, una finestra annuale.

In cambio del consistente anticipo nell’uscita dal lavoro, è richiesta l’astensione da qualsiasi attività lavorativa sino ai 67 anni (requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria), pena la sospensione della pensione. È consentito il solo lavoro autonomo occasionale [3], purché i compensi annui lordi complessivi non superino 5mila euro.

Per quanto riguarda i contributi utili alla quota 100, bisogna osservare che non tutti i versamenti e gli accrediti possono risultare validi ai fini del raggiungimento del requisito richiesto.

Contributi figurativi da disoccupazione, malattia e infortunio

In primo luogo, è bene sapere che, dei 38 anni di contributi richiesti, 35 anni devono essere conseguiti “al netto” dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio.

Più precisamente, non risultano utili, ai fini del conseguimento dei 35 anni di contribuzione, i contributi figurativi derivanti da periodi di disoccupazione indennizzata, malattia o infortunio non integrati dal datore di lavoro.

I lavoratori tenuti a soddisfare il requisito di 35 anni di contributi al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata e di malattia e infortunio sono, in base alla legge [4], gli iscritti presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld), presso specifiche gestioni sostitutive, o presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali.

Non sono invece tenuti a soddisfare questo requisito gli iscritti presso le gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria Inps, come i dipendenti pubblici.

Contributi da riscatto

Risultano invece pienamente utili, ai fini del requisito contributivo necessario alla pensione quota 100, i periodi oggetto di riscatto, ad esempio gli anni di laurea.

Risulta utile anche il riscatto agevolato, considerando che la pensione quota 100 può essere ottenuta anche attraverso l’opzione contributiva [5] o il computo presso la gestione Separata [6].

Cumulo dei contributi

Il requisito di 38 anni di contribuzione può essere raggiunto in regime di cumulo [7], ossia sommando gratuitamente i contributi non coincidenti accreditati presso gestioni previdenziali differenti. Non risultano però utili i contributi accreditati presso le casse professionali, gestioni previdenziali presso le quali non può essere conseguito il trattamento con quota 100.

Ai fini del raggiungimento del requisito di 38 anni di contribuzione può essere inoltre utilizzato il cosiddetto cumulo interno all’Assicurazione generale obbligatoria (ad esempio, Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestione Commercianti) [8].

Ricongiunzione dei contributi

I contributi accreditati a carico di una cassa professionale possono risultare utili qualora siano ricongiunti [9], cioè fatti confluire (normalmente a titolo oneroso) presso la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con quota 100.

La ricongiunzione riguarda, nella generalità dei casi, tutti i contributi posseduti dal lavoratore presso le gestioni di previdenza obbligatoria. Non possono essere ricongiunti i versamenti accreditati presso la gestione Separata dell’Inps [10]. I contributi Enasarco non possono essere cumulati, ricongiunti o totalizzati con i contributi Inps o delle casse professionali, non solo ai fini della quota 100 ma di tutte le pensioni.

Totalizzazione in convenzione Inps Enpals

I lavoratori sportivi e dello spettacolo, iscritti alla gestione ex Enpals e presso l’Assicurazione generale obbligatoria Inps, oltre a poter esercitare la facoltà di cumulo possono avvalersi della cosiddetta totalizzazione in convenzione Inps Enpals [11] ai fini della quota 100: questa totalizzazione equivale, nella sostanza, alla ricongiunzione, in quanto la pensione è liquidata dalla gestione nella quale risulta la contribuzione prevalente.

Contributi dopo quota 100

Che cosa succede se il beneficiario della pensione quota 100 intraprende un’attività lavorativa dopo la liquidazione del trattamento? Prima del compimento dei 67 anni (o della futura età pensionabile, qualora il requisito cambi), l’attività lavorativa risulta incompatibile con la pensione, che viene sospesa (salvo il già menzionato caso dei lavoratori autonomi occasionali).

I contributi derivanti dall’attività lavorativa possono comunque risultare utili, a seconda della gestione nella quale vengono accreditati, a un supplemento di pensione, quindi per aumentare l’assegno quota 100, oppure a una pensione supplementare.

Per approfondire, leggi: “Guida alla pensione quota 100“.

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