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Nuova richiesta invalidità per modifica reddito

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Da quando decorre la pensione d’invalidità, se i requisiti di reddito richiesti vengono perfezionati in un secondo momento.

Perché siano riconosciute le prestazioni economiche erogate dall’Inps agli invalidi civili non basta il solo accertamento dell’invalidità, ma è anche necessario che l’interessato si trovi in una situazione di bisogno economico, cioè che produca un reddito inferiore a determinate soglie mensili. Ma che cosa succede se la domanda di pensione dell’interessato viene rigettata per mancanza del requisito reddituale e, successivamente, il reddito diminuisce e rientra nella soglia per il diritto al trattamento? Ci si domanda, in particolare, se sia necessario inviare una nuova richiesta invalidità per modifica reddito.

A chiarire la questione è stata la Cassazione, con una recente ordinanza [1] nella quale chiarisce che, per il diritto alle prestazioni di previdenza ed assistenza, è indispensabile l’invio della domanda.

Niente prestazione senza domanda: può sembrare un principio semplice, ma in realtà non lo è, considerando com’è strutturata la procedura per la richiesta di riconoscimento dell’invalidità. A una fase di riconoscimento dei requisiti sanitari, difatti, segue una fase amministrativa per il riconoscimento dei requisiti socioeconomici per il diritto alla pensione.

Osserviamo allora in quali fasi si suddivide la procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile. Iniziamo col ricordare che l’invalidità civile consiste nella riduzione della capacità lavorativa generica e non deve essere confusa con l’handicap, che consiste nello svantaggio sociale derivante da un’infermità o da una menomazione, né con la non autosufficienza (necessaria per ottenere l’assegno di accompagnamento), che si verifica laddove l’interessato non riesca più a camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.

Domanda d’invalidità

Per avere diritto alla pensione d’invalidità civile e alle altre prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili, come la pensione d’inabilità civile, è necessario ottenere, in primo luogo, il riconoscimento delle condizioni di salute che determinano la riduzione della capacità lavorativa.

Per la pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali, ad esempio, è necessario che sia accertata l’invalidità civile nella misura minima del 74%: di conseguenza, è indispensabile il riconoscimento preventivo della riduzione della capacità lavorativa generica (da non confondersi con l’invalidità al lavoro specifica e con l’inabilità al lavoro, per le quali sono necessarie valutazioni diverse) in misura almeno pari al 74%.

Perché l’invalidità sia accertata è necessario inviare all’Inps, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, la domanda d’invalidità.

La richiesta può essere inviata tramite portale web, call center o patronato: il procedimento è unico, vale anche per l’eventuale riconoscimento dell’handicap- quindi dei benefici Legge 104– e della non autosufficienza per l’accompagnamento, nonché per il riconoscimento della cecità, della sordità e di ulteriori condizioni.

Il procedimento per il riconoscimento è suddiviso in diverse fasi: l’invalidità è accertata da una specifica commissione medica.

Per approfondire e conoscere tutti gli adempimenti necessari, nonché i vari passaggi della procedura di riconoscimento, si veda la nostra “Guida alla domanda d’invalidità Legge 104 accompagnamento“.

Richiesta dei trattamenti economici per invalidità

Sino a poco tempo fa, per la spettanza dei trattamenti economici per invalidi civili, una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, era necessario richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socioeconomici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda poteva essere inoltrata tramite call center o patronato.

In base agli ultimi aggiornamenti della procedura, è sufficiente indicare i dati socioeconomici necessari per la concessione e l’erogazione della pensione di invalidità civile direttamente nella domanda d’invalidità, nei quadri da B ad H. Questi riquadri sostituiscono il modello Ap70, nel quale, come appena osservato, si dovevano riportare le informazioni necessarie al pagamento dei sussidi collegati all’invalidità.

Mancanza dei requisiti economici per l’invalidità

Nell’ipotesi in cui, nonostante sussistano i requisiti sanitari per l’invalidità, manchino i requisiti economici, i sussidi non sono riconosciuti all’invalido civile.

Ad esempio, la pensione d’invalidità civile, più precisamente l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità civile riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito, pari a 4.931,29 per il 2021.

Se l’interessato non è disoccupato o supera il limite di reddito annuo, la pensione non spetta. Lo stesso vale per la pensione di inabilità civile, per la quale non è richiesto lo stato di disoccupazione ed il limite di reddito e più elevato, pari a 16.982, 49 euro per il 2021.

Ma che cosa accade se al momento della domanda d’invalidità l’interessato non possiede i requisiti economici e li integra in un secondo momento, ad esempio a causa della perdita del lavoro? Vediamo.

Nuova domanda d’invalidità

In base ai chiarimenti della Cassazione [1], se l’interessato acquisisce solo in un secondo momento i requisiti socioeconomici per il sussidio d’invalidità, deve inviare una nuova domanda amministrativa.

Non è possibile che l’invalido proponga, qualche anno dopo, un’istanza di riesame e chieda il pagamento della prestazione dalla data in cui viene soddisfatto il requisito reddituale, essendo già stato accertato fin dalla domanda originaria il requisito sanitario.

In pratica, secondo la Suprema Corte:

  • è indispensabile presentare una nuova domanda d’invalidità;
  • in ogni caso, la decorrenza della pensione si colloca dal primo giorno del mese successivo a quello di invio dell’istanza, trattandosi di una nuova domanda volta ad ottenere il sussidio per invalidità.

Riconoscimento di un maggior grado di invalidità

Il principio dell’obbligatorietà della domanda per il diritto alla prestazione economica è stato applicato anche da un’altra recente ordinanza della Cassazione [2], relativamente all’ipotesi in cui all’interessato sia riconosciuto un maggior grado di invalidità rispetto a quello richiesto per il diritto al riconoscimento delle prestazioni economiche domandate.

È il caso del diritto alla pensione di inabilità (pensione per invalidi civili totali), dichiarato in giudizio in presenza di una domanda amministrativa per l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali.

La Cassazione, sulla base di un orientamento consolidato, ritiene che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce il presupposto necessario per il diritto alla prestazione richiesta: ad esempio, la presentazione di una domanda volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento non può ritenersi compresa nella domanda di pensione di invalidità civile. Non si applica, infatti, la norma di economia processuale [3], che consente di tener conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria rispetto al beneficio assistenziale richiesto con la domanda originaria.

Secondo la Suprema Corte, invece, per i trattamenti d’invalidità Inps è indispensabile presentare un’apposita domanda, non potendosi questa considerarsi “assorbita” dalla presentazione di una domanda differente.

Pertanto, anche se viene accertato un grado d’invalidità maggiore rispetto a quello oggetto della richiesta in fase amministrativa, non può essere riconosciuta la prestazione economica corrispondente alla maggiore invalidità, se non è mai stata presentata l’apposita domanda amministrativa.

L’accertamento della maggiore invalidità può comunque costituire la premessa per un’autonoma domanda amministrativa volta al riconoscimento della pensione, quindi il presupposto per l’avvio di un nuovo autonomo procedimento.

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