Possibile il prepensionamento con contratto di espansione anche se il lavoratore non è licenziato, ma dà il consenso alla cessazione del rapporto.
Tra le varie misure di scivolo, o accompagnamento alla pensione, il contratto di espansione [1] è una delle più rilevanti, per i dipendenti delle grandi aziende. Questo strumento, riservato alle aziende con almeno 500 dipendenti (in casi specifici, con almeno 250 lavoratori), consente, in caso di ristrutturazione aziendale, l’accompagnamento alla pensione dei dipendenti più anziani in esubero.
Ma per ottenere l’accompagnamento alla pensione, lo scivolo senza licenziamento è possibile? Lo scivolo con contratto di espansione può essere ottenuto se sussiste il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, tramite accordi di non opposizione al licenziamento; lo strumento prevede anche il diritto alla Naspi, cioè all’indennità di disoccupazione della quale possono beneficiare la generalità dei lavoratori dipendenti.
In sostanza, il blocco dei licenziamenti non influisce sul diritto all’indennità di accompagnamento alla pensione, così come non influisce sul diritto al sussidio di disoccupazione, grazie alla possibilità di far ricorso agli accordi sindacali che prevedono risoluzioni consensuali con Naspi.
A questo proposito, si ricorda che il decreto Agosto [2] prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non operino nelle ipotesi in cui sia stipulato un accordo collettivo aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (basta la sottoscrizione anche da parte di una sola organizzazione). L’accordo deve avere ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori aderenti.
Questa previsione è stata poi confermata dalla legge di Bilancio 2021 [3], che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al divieto di licenziamento, temporaneamente valido.
Il prepensionamento con contratto di espansione, ad ogni modo, non è uno strumento strutturale, cioè permanente, ma era inizialmente previsto per il solo biennio 2019- 2020, poi prorogato al 2021. Ma procediamo con ordine.
Chi può beneficiare del contratto di espansione?
I datori di lavoro che possono gestire gli esuberi con contratto di espansione sono, per il 2021, le imprese di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti. Possono rientrare nella misura anche le aziende fino a 250 lavoratori, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese, con un’unica finalità produttiva o di servizi.
In origine, per gli anni 2019 e 2020, la misura riguardava le sole aziende con un organico superiore a mille dipendenti.
Come funziona il contratto di espansione?
Il contratto di espansione consiste nella possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale prevista per la cassa integrazione straordinaria Cigs finalizzata a stipulare, in sede governativa, un accordo con il ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La misura riguarda le aziende coinvolte in processi di riorganizzazione che richiedono una modifica delle competenze professionali in organico e risponde alle esigenze:
- di ricambio generazionale, con accompagnamento a pensione dei lavoratori più anziani e con l’inserimento di altri dipendenti con nuove professionalità a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante); in merito alle nuove assunzioni, è necessario indicare il numero, i profili inseriti e la programmazione temporale degli inserimenti;
- di riqualificazione e formazione del personale, attraverso un progetto sostenuto dalla possibilità di riduzione dell’orario di lavoro con intervento della Cigs, con causale riorganizzazione aziendale.
Nel dettaglio, l’accordo può prevedere:
- un intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi;
- il prepensionamento, ossia un assegno di accompagnamento alla pensione, per i lavoratori in esubero che si trovino a non più di 5 anni dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia ordinaria [4], avendo maturato il requisito minimo contributivo, oppure dalla pensione anticipata [5].
Scivolo per la pensione
L’accompagnamento a pensione, o scivolo pensionistico, più precisamente, riguarda i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla decorrenza:
- della pensione di vecchiaia (che sino al 31 dicembre 2022 si ottiene con un minimo di 67 anni), avendo già maturato il requisito minimo contributivo, normalmente pari a 20 anni;
- della pensione anticipata, che si ottiene con almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, previa attesa di una finestra di 3 mesi.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento alla pensione è necessario che siano stipulati accordi di non opposizione alla cessazione del rapporto: deve essere verificato il previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.
Indennità di prepensionamento
A fronte della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro deve riconoscere, sino al raggiungimento della prima decorrenza della pensione, un’indennità mensile.
L’indennità di accompagnamento alla pensione deve essere commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’Inps.
L’indennità dovuta viene ridotta di un importo corrispondente all’indennità Naspi, qualora il lavoratore ne abbia diritto. Ricordiamo che l’ammontare massimo della Naspi, per il 2021, è pari a 1.335,40 euro mensili e che il sussidio diminuisce del 3% a partire dal 4° mese di fruizione. Inoltre, l’indennità di disoccupazione spetta sino a un massimo di 24 mesi, quindi non può arrivare a coprire l’intero periodo di scivolo pensionistico.
Accredito dei contributi nel periodo di scivolo
Il datore di lavoro è anche obbligato a versare i contributi previdenziali utili al diritto alla pensione, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata.
Qualora il lavoratore sia beneficiario della disoccupazione, i contributi previdenziali dovuti per il periodo di scivolo sono ridotti di un importo equivalente alla contribuzione figurativa Naspi.
Si ricorda, a questo proposito, che la contribuzione figurativa Naspi è riconosciuta entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione per l’anno in corso, ossia, per il 2021, sino a 1.869,56 euro mensili.
Ampliamento della riduzione dei versamenti a carico dell’azienda
La riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro può essere prolungata per altri 12 mesi, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a mille dipendenti che:
- attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica;
- si impegnino ad assumere almeno un dipendente ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso all’uscita agevolata.
Il calcolo della riduzione è effettuato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica dell’indennità Naspi al lavoratore.
Domanda di scivolo con contratto di espansione
Per accedere al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare un’apposita domanda all’Inps, assieme a una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per l’indennità di scivolo e per la contribuzione utile a pensione. In assenza del versamento mensile da parte dell’impresa, l’Inps non può erogare l’indennità o accreditare la contribuzione correlata.
I benefici sono in ogni caso riconosciuti entro precisi limiti di spesa.
Scivolo per la pensione con fondi di solidarietà
La legge di bilancio 2021 prevede anche la possibilità che l’indennità di prepensionamento con contratto di espansione sia riconosciuta per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali.
Part time al posto dello scivolo pensionistico
Se il dipendente non perfeziona le condizioni per beneficiare dell’indennità, è consentito applicare una riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, se necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
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