Danno pensionistico per mancato versamento di contribuzione e diritto alla costituzione della rendita vitalizia: prescrizione.
Il datore di lavoro che versa all’Inps, per il dipendente, un ammontare di contribuzione inferiore a quello al quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, causa a quest’ultimo un danno sulla pensione, o danno previdenziale.
Il lavoratore ha comunque a disposizione alcuni rimedi, per evitare il danno previdenziale: quando recuperare i contributi?
A tal proposito, bisogna tener presente che il danno previdenziale matura solo al momento del pensionamento, come ha ricordato di recente la Cassazione [1]. La Suprema corte, in particolare, ha chiarito che il presupposto per poter richiedere, in base al Codice civile [2], i danni conseguenti a un’omissione contributiva, cioè al mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è costituito dal perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla pensione, ossia al compimento dell’età pensionabile.
Per poter richiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro, è inoltre necessario che sia intervenuta la prescrizione dei contributi non versati, che rende definitiva la perdita previdenziale: se i contributi non versati non risultano prescritti, il danno previdenziale da risarcire non può considerarsi maturato.
Il lavoratore ha, in ogni caso, il diritto di evitare qualsiasi danno che potrebbe potenzialmente riflettersi sulla propria pensione [3], richiedendo la costituzione, o costituendo egli stesso, una provvista sostitutiva della contribuzione evasa da parte del datore di lavoro: si tratta della cosiddetta costituzione di rendita vitalizia [4].
Come funziona la costituzione di rendita vitalizia?
La costituzione della rendita vitalizia consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di riscattare i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti non versati e caduti in prescrizione. La stessa facoltà è riconosciuta al lavoratore dipendente, che può sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’Inps, in un’importante circolare [5], riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia, unitamente ai chiarimenti in merito:
- alle regole in vigore;
- al calcolo dell’onere per la costituzione della rendita;
- alle prove dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione.
Di tanto abbiamo parlato In: Come recuperare i contributi non versati.
L’Inps, tuttavia, non affronta le problematiche in merito alla prescrizione della facoltà di costituzione della rendita.
Quando si prescrive la facoltà di recuperare i contributi non versati?
La questione della prescrizione della facoltà di costituzione della rendita vitalizia è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, con orientamenti contrastanti; un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, emanata nel 2017 [6], ha chiarito diversi aspetti della problematica, ma solo in rapporto all’obbligo del datore di lavoro di costituire la rendita a favore del lavoratore.
In base alla pronuncia della Cassazione, il diritto del lavoratore a vedersi costituire la rendita vitalizia, a spese del datore, per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali, non è imprescrittibile.
Risulta invece soggetto all’ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre a sua volta dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia o meno a conoscenza dell’omissione contributiva.
Quando si prescrivono i contributi previdenziali?
In merito alla prescrizione dei contributi Inps dovuti per i dipendenti, è opportuno ricordare che i crediti contributivi [7] si prescrivono nel termine di 5 anni dall’insorgenza dell’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro, a meno che non intervenga nel quinquennio la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual caso il termine si allunga a 10 anni.
Quando si prescrive il diritto alla costituzione di rendita vitalizia?
La prescrizione del diritto di richiedere al datore di lavoro il riscatto dei contributi omessi e prescritti, o rendita vitalizia, si prescrive, a sua volta, in 10 anni, che decorrono dal verificarsi della prescrizione dei contributi Inps.
In parole semplici, non è più possibile pretendere che il datore di lavoro costituisca la rendita vitalizia con onere a proprio carico trascorsi 15 anni dall’insorgenza dell’obbligo di versamento contributivo, o trascorsi 20 anni, in caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti.
La possibilità di costituire la rendita vitalizia a carico del lavoratore si prescrive?
Abbiamo osservato che la possibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia con onere a carico del datore di lavoro, una volta intervenuta la prescrizione dei contributi, si prescrive in 10 anni.
Ma la prescrizione vale anche nelle ipotesi in cui sia il lavoratore a voler costituire la rendita vitalizia con onere a proprio carico?
A questo proposito è fondamentale ricordare che, a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, nella realtà coesistono diversi rapporti:
- il rapporto tra datore di lavoro inadempiente e lavoratore che ha subito il danno pensionistico;
- il rapporto tra lavoratore – che provvede al pagamento delle somme richieste per la rendita vitalizia – e l’Inps – destinatario delle stesse e obbligato al pagamento della rendita vitalizia;
- il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro per la restituzione della somma versata per la costituzione della rendita vitalizia, oppure per la costituzione a spese del datore di lavoro di tale rendita;
- il rapporto tra Inps e datore di lavoro in merito alla sua eventuale responsabilità penale, per effetto dell’originario inadempimento contributivo.
Non bisogna dunque confondere il danno previdenziale col diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia, né confondere l’ipotesi della rendita vitalizia costituita con onere a carico del datore di lavoro, con quella di costituzione della rendita a carico del dipendente.
Di conseguenza, il regime prescrizionale della costituzione della rendita vitalizia non è unico:
qualora l’onere sia a carico del datore di lavoro, il diritto del dipendente alla costituzione della rendita è soggetto a prescrizione: l’esigenza di certezza del diritto impone infatti un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la provvista in sostituzione dei contributi omessi; la prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale; a sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps;
qualora l’onere sia a carico del dipendente, non opera invece alcuna prescrizione, in quanto il lavoratore si avvale di una facoltà espressamente riconosciutagli dalla legge [4], chiedendo, al posto del suo datore di lavoro, di costituire la rendita versando egli stesso la riserva matematica necessaria [8].
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