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Licenziamento per pensione anticipata

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Raggiungimento del diritto al pensionamento anticipato e cessazione forzata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere cessato dall’azienda o dall’amministrazione per raggiungimento da parte del dipendente del diritto al pensionamento anticipato? Ci si domanda, in altri termini, se sia lecito il licenziamento per pensione anticipata. In argomento, la situazione è differente per i dipendenti pubblici, rispetto ai lavoratori del settore privato. Per quanto riguarda questi ultimi, non esiste alcuna norma che permetta, o tantomeno imponga, la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

In buona sostanza, anche se il lavoratore raggiunge 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi se lavoratrice), ossia se perfeziona la contribuzione minima per conseguire la pensione anticipata Fornero [1], ha il diritto di proseguire il rapporto di lavoro. Questo, a meno che non abbia già raggiunto l’età pensionabile, cioè l’età minima per il trattamento di vecchiaia.

I dipendenti pubblici, invece, possono essere cessati dal servizio, una volta raggiunto il diritto alla pensione anticipata. Ma procediamo con ordine.

Quali pensioni possono ottenere i lavoratori dipendenti

I trattamenti pensionistici che possono essere ottenuti dai lavoratori subordinati sono numerosi: la maggior parte delle prestazioni pensionistiche con requisiti agevolati, però, non è strutturale, in quanto i requisiti devono essere perfezionati entro limitati periodi. È il caso, ad esempio, della pensione quota 100, i cui requisiti, 62 anni di età e 38 di contributi, possono essere perfezionati soltanto entro il 31 dicembre 2021. È anche il caso dell’opzione donna, i cui requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2020.

Altri trattamenti sono riservati a particolari categorie di lavoratori, come la pensione di anzianità per addetti ai lavori usuranti o notturni e la pensione anticipata precoci.

Le pensioni che possono essere ottenute dalla generalità dei lavoratori subordinati in via strutturale, cioè permanente, sono invece:

  • la pensione anticipata cosiddetta Fornero, che può essere conseguita con un minimo di 42 anni e 10 mesi di versamenti per gli uomini, un anno in meno per le donne; è necessaria una finestra di attesa, a partire dal perfezionamento delle condizioni, pari a 3 mesi;
  • la pensione anticipata contributiva [2], che può essere ottenuta con un minimo di 64 anni di età, 20 anni di versamenti ed un assegno almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale; il trattamento spetta a chi è privo di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
  • la pensione di vecchiaia ordinaria [3], che può essere ottenuta con un minimo di 67 anni di età, 20 anni di versamenti (salvo beneficiari delle cosiddette deroghe Amato, che la ottengono con 15 anni di contributi) ed un assegno almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale (quest’ultimo requisito deve essere rispettato solo dai lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995);
  • il requisito di età per la pensione di vecchiaia può essere anticipato, per i dipendenti del settore privato con un’invalidità pensionabile almeno pari all’80%, a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne; si applica una finestra di attesa di 12 mesi;
  • la pensione di vecchiaia contributiva, che spetta con un minimo di 5 anni di contributi e 71 anni di età, ai soli dipendenti privi di contributi alla data del 31 dicembre 1995.

Licenziamento per diritto alla pensione di vecchiaia

Se il dipendente, appartenente al settore privato, raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, ossia l’età pensionabile, pari a 67 anni, unitamente al requisito contributivo minimo previsto (normalmente pari a 20 anni), può essere licenziato dal datore di lavoro. Non occorre che vi sia un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, o la giusta causa per licenziare.

La prosecuzione del rapporto di lavoro sino ai 71 anni di età (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia contributiva Fornero, che, come osservato, può essere raggiunta con un minimo di cinque anni di contributi), invece, è possibile solo se c’è un accordo tra l’azienda ed il dipendente.

In ogni caso, non esiste un’età al di sopra della quale sia vietato lavorare come dipendente. I punti da tenere in mente, in merito, sono due:

  • una volta raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, il datore di lavoro può licenziare il dipendente;
  • compiuta l’età pensionabile, il rapporto lavorativo può proseguire, se nessuna delle parti (datore, intimando il licenziamento, o lavoratore, rassegnando le dimissioni, o entrambi, attraverso la risoluzione consensuale) recede.

Licenziamento per diritto alla pensione anticipata: dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici, raggiunto il diritto al pensionamento anticipato, possono essere cessati dal servizio in modo forzato, da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Più precisamente, per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni lo “spartiacque” consiste nell’età ordinamentale, cioè nel requisito anagrafico fissato dall’ordinamento di appartenenza per la permanenza in servizio.

Se il dipendente pubblico raggiunge un qualsiasi diritto alla pensione ordinaria (di vecchiaia o anticipata, ordinaria o contributiva, nonché di vecchiaia anticipata per invalidità), ma non ha ancora raggiunto l’età ordinamentale, è facoltà dell’amministrazione valutare la cessazione dal servizio.

Se, invece, il lavoratore, oltre ad aver raggiunto il diritto a pensione, ha perfezionato il requisito anagrafico ordinamentale, l’amministrazione ha l’obbligo di cessarlo dal servizio. Per verificare il perfezionamento del requisito contributivo, l’amministrazione può valutare anche i periodi accreditati presso altre casse, utilizzando l’istituto del cumulo della contribuzione.

L’amministrazione non può, però, valutare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata presso una cassa professionale.

Per approfondire, leggi: Pensionamento forzato dipendenti.

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