Chi somma gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse, totalizzandoli, subisce sempre il ricalcolo contributivo della pensione?
La totalizzazione [1] è una misura che consente ai lavoratori di raggiungere la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti, qualora i contributi previdenziali risultino accreditati presso casse diverse.
Ai fini del diritto alla pensione, difatti, i contributi vengono sommati gratuitamente, mentre ai fini della misura del trattamento ciascuna gestione previdenziale liquida la quota di propria competenza. Ma quale sistema di determinazione dell’assegno si applica alla pensione in totalizzazione: calcolo retributivo o contributivo?
Il metodo di calcolo da applicare alla pensione in regime di totalizzazione è una delle cause che ha reso questo strumento poco conveniente, rispetto ad altre misure di riunione della contribuzione: anche il cumulo [2], ad esempio, consente di sommare gratuitamente i contributi previdenziali accreditati in casse diverse, ma non determina, di norma, il ricalcolo contributivo del trattamento (salvo specifiche previsioni dei regolamenti delle gestioni dei liberi professionisti), nella maggioranza dei casi penalizzante rispetto al calcolo retributivo o misto.
A questo proposito, dobbiamo ricordare che i sistemi di calcolo della pensione, per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps, sono tre: il calcolo retributivo, che si basa sui redditi più alti, o migliori (a seconda della gestione previdenziale di appartenenza); il calcolo contributivo, che si basa sui contributi accreditati e sull’età pensionabile ed il calcolo misto, che comprende entrambi i sistemi.
Chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011, poi al calcolo contributivo.
Chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 1995, poi al calcolo contributivo: può però optare per il calcolo integralmente contributivo, avvalendosi dell’opzione contributiva; si tratta di una possibilità introdotta dalla legge Dini.
Chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al solo calcolo contributivo. Il calcolo interamente contributivo può essere applicato anche a chi richiede l’opzione al contributivo [3], l’opzione donna, il computo presso la gestione separata e, talvolta, la totalizzazione.
A ricordare quale sistema di calcolo deve essere applicato in caso di totalizzazione è stata la Corte di Cassazione, con una nuova ordinanza [4]. Ma procediamo con ordine.
Quali requisiti per la pensione di vecchiaia in totalizzazione?
Per ottenere la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’interessato deve:
- aver compiuto i 66 anni di età;
- possedere, tra tutte le gestioni obbligatorie d’iscrizione, almeno 20 anni di contributi non coincidenti;
- non essere titolare di un’autonoma pensione (salvo pensione ai superstiti, pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o pensione estera) e non aver accettato la ricongiunzione;
- possedere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia; per coloro che non possiedono contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, presso le gestioni amministrate dall’Inps è richiesto un importo della pensione di vecchiaia minimo pari a 1,5 volte l’assegno sociale.
Dal momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, sino alla liquidazione del trattamento, si applica una finestra di attesa pari a 18 mesi.
Quali requisiti per la pensione di anzianità in totalizzazione?
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione si ottiene se l’interessato, tra tutte le gestioni, possiede almeno 41 anni di contributi complessivi, non coincidenti.
Sono esclusi dalla contribuzione utile al diritto i contributi figurativi per malattia o disoccupazione; questi periodi sono comunque utili per l’ammontare della pensione.
A partire dalla maturazione dei requisiti, l’interessato, per la liquidazione, deve attendere un periodo di finestra pari a 21 mesi.
Come si calcola la pensione Inps in totalizzazione?
La pensione in totalizzazione non è calcolata come un unico trattamento, ma ciascuna gestione liquida la parte di propria competenza, determinando la propria quota di trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati [5].
Presso le gestioni amministrate dall’Inps, la quota di pensione in totalizzazione si calcola:
- di regola, con sistema integralmente contributivo [3];
- con sistema retributivo/misto, se il lavoratore risulta iscritto presso una delle gestioni di previdenza pubbliche prima del 1996 ed ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un’autonoma pensione; in queste ipotesi, il lavoratore può comunque chiedere che la pensione sia liquidata con sistema contributivo [6].
Come si calcola la pensione delle casse professionali privatizzate in totalizzazione?
Presso gli enti previdenziali privatizzati [7], la quota di pensione in totalizzazione si calcola:
- di regola, col sistema di calcolo contributivo, ma con applicazione di una disciplina particolare:
- ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale, se previsto; si considerano anche i contributi da riscatto, sono esclusi i contributi integrativi e di solidarietà;
- il tasso di capitalizzazione del montante contributivo è determinato in base alle regole stabilite dal decreto sulla totalizzazione [5];
- i coefficienti di trasformazione da utilizzare sono invece quelli previsti dalla legge Dini [8], periodicamente aggiornati;
- la quota di pensione annua viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente di categoria, applicando una relazione matematica;
- col sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della singola gestione, se il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica è uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
I parametri di calcolo possono variare ed essere armonizzati, in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l’introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
Come si calcola la pensione delle casse professionali private in totalizzazione?
Presso gli enti previdenziali privati [9], o nuove casse professionali, la quota di pensione in totalizzazione si determina attraverso il sistema di calcolo vigente nel singolo ordinamento (di regola, le casse private utilizzano il sistema contributivo).
Chi possiede 18 anni di contributi al 1995 ha diritto al calcolo retributivo?
In base a quanto osservato, come peraltro ricordato dalla Cassazione [4], non basta possedere almeno 18 anni di contributi prima del 1995 per aver diritto al calcolo retributivo della pensione. In primo luogo, dobbiamo ricordarci che il lavoratore può aver diritto a una quota di calcolo retributivo anche con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ma in tal caso il calcolo retributivo si fermerà a quest’ultima data e non al 31 dicembre 2011.
Secondariamente, ai fini dell’anzianità al 31 dicembre 1995 non si contano i contributi accreditati presso le casse professionali private o privatizzate.
In ogni caso, l’aspetto fondamentale, per stabilire il diritto al calcolo retributivo-misto in totalizzazione, presso le gestioni Inps, è il raggiungimento di un autonomo diritto a pensione.
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