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Festività cadente di sabato: come viene pagata?

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Se una giornata festiva cade di sabato, come sono calcolate la paga del lavoratore che presta servizio e quella del dipendente per cui il giorno non è lavorativo?

Al contrario della Pasqua, che cade sempre di domenica in quanto la data varia ogni anno, le altre festività, che cadono in una data precisa, risultano ogni anno in giornate diverse.

Quando una festività cade di domenica il dipendente, anche se non lavora, ha diritto a una maggiorazione della paga mensile pari a una giornata di lavoro, in quanto la festività si considera non goduta.

Ma che cosa succede, invece, per la festività cadente di sabato: come viene pagata?

La disciplina, innanzitutto, tratta in modo differente chi non lavora normalmente di sabato, in quanto l’azienda adotta il regime della settimana corta (in parole semplici, l’attività si svolge dal lunedì al venerdì), rispetto a chi presta servizio ordinariamente nella giornata di sabato. Ulteriori differenze sono previste dai contratti collettivi. Ancora diverso risulta il caso, poi, di chi ha il sabato come giornata di riposo, invece che la domenica, o di chi comunque utilizza la giornata di sabato come riposo compensativo. Ma procediamo per ordine.

Festività cadente di sabato per chi lavora 6 giorni a settimana

Se l’azienda non adotta il regime della settimana corta, quindi il dipendente, normalmente, lavora di sabato, che cosa succede se una festività cade in questa giornata?

Se il dipendente in regime di settimana “lunga”, o ordinaria, che lavora 6 giorni su 7, gode del riposo previsto per la festività cadente di sabato, non beneficia di alcuna maggiorazione dello stipendio, in quanto la festività risulta fruita e non può essere considerata non goduta.

Se, invece, il dipendente decide di lavorare nel sabato festivo, non godendo del giorno di riposo, ha diritto ad una retribuzione più alta, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Ad esempio, il contratto del settore Commercio prevede una maggiorazione del 30% rispetto alla normale paga.

Festività cadente di sabato per chi ha la settimana corta

Ma che cosa succede se, invece, l’azienda adotta il regime della settimana corta, quindi i dipendenti lavorano 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì? In questi casi, normalmente, il dipendente non presta servizio di sabato: la festività cadente di sabato si può dunque considerare come una festività non goduta?

La risposta dipende, innanzitutto, dal contratto collettivo applicato: nella generalità dei casi, per le festività cadenti nel giorno di riposo non domenicale, a differenza delle festività cadenti di domenica, ai lavoratori non spetta alcun compenso aggiuntivo in busta paga per il  giorno festivo non goduto. Questo, in quanto la legge che disciplina il pagamento delle festività non godute [1] stabilisce che solamente la festività cadente di domenica deve essere retribuita come una giornata di lavoro, sia in caso di paga mensilizzata che oraria, mentre non prevede lo stesso se il giorno festivo cade di sabato.

Il contratto collettivo applicato, comunque, può prevedere una disciplina di maggior favore per il lavoratore, rispetto alle disposizioni di legge: in base al contratto, dunque, la festività cadente di sabato può essere retribuita come un festivo non goduto, anche nel caso in cui il dipendente lavori dal lunedì al venerdì. Anche il contratto collettivo aziendale o territoriale può prevedere una disciplina maggiormente favorevole al lavoratore, così come il contratto di lavoro individuale.

Permesso compensativo per la festività cadente di sabato

Nel caso in cui non sia prevista alcuna maggiorazione per la festività cadente nel sabato non lavorativo, in base alle disposizioni del contratto collettivo il dipendente, non avendo potuto beneficiare di un giorno di riposo extra, ha il diritto di ricevere un permesso di cui godere in caso di necessità, come i permessi spettanti per le ex festività.

Quando la festività cadente di sabato è sempre pagata?

Ci sono comunque dei casi in cui la festività non goduta viene sempre pagata, indipendentemente dalle disposizioni del contratto collettivo applicato e dalla giornata della settimana in cui cade.

Il diritto al pagamento della festività non goduta vale esclusivamente per tre festività nazionali:

  • la festa della Liberazione, che cade il 25 aprile;
  • la festa dei Lavoratori, che cade il 1° maggio;
  • la festa della Repubblica, che cade il 2 giugno.

Per queste tre ricorrenze, se il lavoratore non può godere della festività, in quanto coincide con un giorno di riposo già programmato, ha il diritto di fruire di un compenso extra in busta paga, dato che  la festività si considera come un giorno effettivo di lavoro.

Per quanto riguarda le altre festività cadenti di sabato (ad esempio l’8 dicembre 2018, giorno dell’Immacolata Concezione, o il 6 gennaio 2019, giorno dell’Epifania, che nelle date esposte cadono di sabato), salvo disposizioni di miglior favore del contratto collettivo si può godere esclusivamente di un permesso aggiuntivo ma non di una maggiorazione della busta paga per festività non goduta.


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