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Infortunio in smart working: spetta il risarcimento Inail?

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Incidente a casa del dipendente in modalità di lavoro agile: può essere risarcito come infortunio sul lavoro?

I lavoratori dipendenti sono tutelati dall’Inail nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. Per infortunio sul lavoro, in particolare, si intende ogni incidente avvenuto in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni del dipendente.

Ci si domanda se quanto esposto valga anche nel caso in cui il lavoratore sia impiegato con lavoro agile. Per l’infortunio in smart working spetta il risarcimento Inail?Per rispondere alla domanda, dobbiamo innanzitutto comprendere in cosa consiste lo smart working, nonché capire quali condizioni devono essere verificate perché un infortunio sia considerato “sul lavoro”, quindi risarcibile dall’Inail.

Il lavoro agile, o smart working [1], non costituisce una tipologia a sé di rapporto di lavoro, ma una diversa modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato, realizzata attraverso un accordo scritto concluso tra lavoratore e azienda. Nell’ambito dello smart working, l’attività lavorativa viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per il suo svolgimento.

Trattandosi dunque di lavoro subordinato, anche se svolto con una modalità organizzativa differente rispetto a quella “ordinaria”, che vede il dipendente svolgere l’attività in azienda, nulla impedisce che un infortunio sul lavoro possa verificarsi durante lo smart working, con conseguente diritto alle tutele Inail.

In argomento, comunque, si è recentemente espresso proprio lo stesso istituto, relativamente alla richiesta di indennizzo da parte di una lavoratrice di Treviso, vittima di un infortunio in casa durante un periodo di lavoro agile.

Che cos’è l’infortunio sul lavoro?

Un infortunio sul lavoro è un incidente, intervenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale sia derivata una lesione alla vittima.

La lesione che il lavoratore può riportare a seguito dell’infortunio sul lavoro consiste in una menomazione dell’integrità psicofisica, che deve essere attestata da una certificazione sanitaria.

L’infortunio si distingue dalla malattia professionale, ugualmente indennizzata dall’Inail, in quanto la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore ha una causa violenta, non “lenta”; agisce cioè in modo improvviso, non si tratta di un’azione progressiva nel tempo.

L’evento, per essere qualificato come infortunio sul lavoro, non deve necessariamente verificarsi durante l’attività lavorativa, ma deve verificarsi in occasione di lavoro, cioè a causa della attività lavorativa; più precisamente, può avvenire:

  • in una situazione comunque collegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
  • purché sussista un collegamento fra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’evento che causa la lesione.

Sono tutelati ed indennizzati anche gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, se collegati allo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono invece esclusi dalla tutela gli infortuni che derivano da comportamenti estranei all’attività lavorativa, simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

L’infortunio in smart working è indennizzato dall’Inail?

Come inizialmente osservato, poiché il lavoro agile consiste in una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore dipendente assicurato che subisca un incidente ha il diritto alle tutele Inail, purché sussistano le condizioni sulla cui base l’incidente possa essere qualificato come infortunio sul lavoro.

In tal senso, si è pronunciato lo stesso Istituto, accogliendo la richiesta presentata da una lavoratrice agile di Treviso, a seguito di una rovinosa caduta nell’ambiente domestico durante una telefonata di lavoro con una collega.

Nel dettaglio, la dipendente, inquadrata presso un’azienda metalmeccanica come impiegata amministrativa, è rimasta vittima di una caduta dalle scale nel settembre del 2020, mentre lavorava da casa. La caduta è intervenuta mentre la dipendente, in smart working, si trovava impegnata in una conversazione telefonica con una collega, relativa ad un problema lavorativo. La sfortunata, a seguito dell’incidente all’interno dell’abitazione, ha riportato importanti danni di natura ossea e muscolare, per i quali è stato necessario ricorrere a cure mediche in ospedale.

Effettuata la denuncia all’Inail da parte del personale medico del Pronto Soccorso, l’Istituto in prima battuta ha respinto la richiesta di indennizzo della lavoratrice, ritenendo illogico parlare di infortunio collegato all’attività lavorativa.

La dipendente ha tuttavia presentato ricorso amministrativo all’Inail nel settembre del 2020, grazie alla collaborazione del patronato Inca-Cgil, ricorso che si è concluso positivamente, con l’accoglimento delle richieste da parte dell’Istituto.

L’Inail, nell’accogliere il ricorso, ha qualificato l’episodio come infortunio sul lavoro e riconosciuto il diritto della donna a percepire un indennizzo, anche tenendo presenti i postumi permanenti da lei riportati a seguito della tremenda caduta tra le mura domestiche.

Pur non essendo stata emanata alcuna sentenza in merito, dato che il ricorso amministrativo è stato direttamente accolto dall’Inail, la posizione assunta dall’Istituto costituisce sicuramente un importante riferimento per tutti i dipendenti che lavorano al di fuori dell’azienda, in regime di smart working. Che non sono pochi, considerando che dal 2019 al 2020 la percentuale di lavoratori impegnati in modalità agile è passata dal 5% al 40%, coinvolgendo sia i dipendenti pubblici che i lavoratori del settore privato.

L’infortunio in itinere in smart working è indennizzato dall’Inail?

Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, le regole per i lavoratori agili non cambiano: lo smart worker ha dunque diritto all’indennizzo.

Ricordiamo che con il termine infortunio in itinere, si intende, in generale, l’infortunio che si verifica durante il tragitto casa-lavoro [2].

È considerato infortunio in itinere l’incidente verificatosi durante il “normale” percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

L’infortunio in itinere è tutelato come infortunio sul lavoro, in quanto la circostanza di dover percorrere un determinato tragitto (sia andata che ritorno), per poter svolgere la propria attività lavorativa, aggrava il rischio generico derivante dalla circolazione stradale che incombe su ogni cittadino e lo modifica in rischio generico aggravato; per questo motivo, si estende la tutela rispetto a quella prevista per il rischio lavorativo ordinario.

Qualora il lavoratore che subisce l’infortunio in itinere sia in smart working, la legge [3] prevede che l’interessato abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro:

  • occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • nei limiti di quanto disposto dal Testo unico in materia di infortuni e malattie professionali [4];
  • qualora la scelta del luogo di lavoro sia stata effettuata per esigenze connesse all’attività stessa o in base alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
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