
In quali orari il lavoratore può subire un accertamento sanitario dall’Inps, come funziona la richiesta di visita fiscale.
Il dipendente assente per malattia è obbligato a permanere presso il proprio domicilio entro determinate fasce orarie, per essere sottoposto ad un accertamento sanitario da parte di un medico incaricato dall’Inps. Questo accertamento è la visita fiscale: la sua finalità risulta quella di verificare la veridicità dello stato di malattia, sia nell’interesse dell’Inps, che nella generalità dei casi eroga un’indennità per malattia, sia per il datore di lavoro, che ha interesse al regolare svolgimento della prestazione da parte del dipendente.
Il controllo dello stato di salute del lavoratore può avvenire d’ufficio, oppure su richiesta del datore di lavoro. Ma per la visita fiscale quando passa il medico per il controllo Inps? Posto che il medico dell’Inps può passare solo entro determinate fasce orarie, che sono diverse per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore privato, l’orario della visita può variare in base a quando è effettuata la richiesta da parte del datore di lavoro.
Più precisamente, in base all’orario in cui il datore di lavoro richiede la visita fiscale all’Inps, l’accertamento sanitario può essere effettuato di mattina o nel pomeriggio. Ma procediamo con ordine.
Quando passa il medico fiscale?
Il personale medico incaricato dall’Inps può far visita al lavoratore, presso il domicilio indicato nel certificato di malattia, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se si tratta di un dipendente pubblico, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se si tratta di un lavoratore del settore privato.
Il medico fiscale può passare tutti i giorni, comprese le domeniche ed i festivi. I lavoratori appartenenti a determinate categorie possono essere, inoltre, sottoposti ai controlli più volte nell’arco della stessa assenza per malattia, anche al di fuori dei casi di ricaduta, addirittura più volte nell’arco della stessa giornata.
La visita può avvenire sin dal primo giorno di malattia: ma entro quando deve essere avvertito il medico perché possa passare il primo giorno?
Visita fiscale nel primo giorno di malattia
La visita fiscale può passare il primo giorno di malattia soltanto se il datore di lavoro la richiede entro le ore 12:00. Il decreto che disciplina la visita fiscale [1], difatti, stabilisce che questa avvenga entro la giornata solo qualora la comunicazione sia stata effettuata prima di mezzogiorno. Un noto messaggio Inps in materia [2], poi, precisa che la visita fiscale avviene alla mattina se la richiesta arriva entro le ore 9:00 della giornata, mentre al pomeriggio se arriva entro le ore 12:00.
Per i dipendenti del settore privato, il manuale utente sulla richiesta di visita fiscale precisa che:
- per domandare l’accertamento sanitario di mattina, l’istanza deve essere inviata entro le ore 8:25;
- per richiedere la visita fiscale di pomeriggio, l’istanza deve essere inviata entro le 11:59.
Il controllo dello stato di salute del lavoratore può essere richiesto, ovviamente, non prima che il datore di lavoro venga a conoscenza della malattia: il datore deve essere informato tempestivamente dell’assenza, in base a quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Ma la visita fiscale può essere richiesta dall’azienda, se il medico curante del lavoratore non ha ancora trasmesso il certificato telematico all’Inps? In altri termini, se il dipendente “se la prende comoda” ed il certificato medico telematico viene inviato all’Inps a fine giornata, o il giorno dopo, il controllo dell’Inps può comunque avvenire il primo giorno?
Per chiedere la visita fiscale serve il certificato medico?
Non è necessario che il lavoratore sia già stato sottoposto a visita presso il medico curante, o presso la guardia medica o una diversa struttura sanitaria, come il pronto soccorso, perché possa essere inviato al suo domicilio il medico fiscale. La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro, difatti, anche se non è stata ancora inviata l’apposita certificazione medica telematica all’Inps.
Nel manuale Inps sulla richiesta di visita fiscale si precisa, a tal proposito, che:
- il datore di lavoro, nella dichiarazione di intenti, debba soltanto specificare che il lavoratore ha dichiarato di essere ammalato;
- qualora il datore non sia sicuro della data di fine malattia o non disponga del certificato medico, o non possa prenderne visione, non è obbligatorio compilare il campo “data fine malattia”
Chi è esonerato dalla visita fiscale?
Il lavoratore può comunque essere esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale nel caso in cui la malattia:
- sia grave e richieda terapie salvavita;
- sia collegata alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.
Per i dipendenti pubblici, l’esonero vale anche in caso di malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio, ma solo in casi specifici [3].
I casi di esonero devono essere segnalati dal medico che emette la certificazione telematica ed appositamente contrassegnati dal personale medico incaricato dall’Inps con il codice “E”.
Chi può assentarsi dalla visita fiscale?
In alcune ipotesi, al di fuori dei casi di esonero, l’assenza dalla visita fiscale può essere considerata giustificata. Ne è un esempio l’ipotesi in cui il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per effettuare delle cure che non possono essere effettuate in orari diversi dalle fasce di reperibilità.
L’interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione che prova che si tratti di un’assenza giustificata ed è obbligato a preavvertire l’azienda dell’assenza dal proprio domicilio durante la disponibilità.
Per saperne di più, leggi: Guida alle assenze giustificate alla visita fiscale.
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