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Reddito di cittadinanza e emergenza più alti a chi è in affitto

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Come sono incrementati i sussidi per chi si trova in condizioni di bisogno quando la casa di abitazione è in affitto: tutti gli aumenti.

Il reddito di cittadinanza, o Rdc, ed il reddito di emergenza, o Rem, sono due importanti sussidi per le persone che si trovano in difficoltà economiche: il Rdc è una misura strutturale, cioè prevista sia per l’intero 2021 che per gli anni a venire, mentre il Rem è una misura emergenziale, che è stata inizialmente prevista per alcuni mesi del 2020, poi prorogata sino a maggio 2021 dal decreto Sostegni [1].

Trattandosi di strumenti finalizzati a sostenere economicamente disoccupati e famiglia, sono erogati reddito di cittadinanza e di emergenza più alti a chi è in affitto, con la previsione di quote aggiuntive o di soglie più elevate.

Ma come si applicano ed a quanto ammontano, nel dettaglio, questi aumenti?

Per chi è in affitto, le quote aggiuntive di reddito di cittadinanza si calcolano in modo diverso dagli incrementi del reddito di emergenza, così come risultano differenti sia l’ammontare che il metodo di calcolo delle quote base dei sussidi.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza, la quota extra per l’affitto non può mai superare 3.360 euro: l’ammontare spettante, nel concreto, varia in base al reddito della famiglia ed all’ammontare del canone di affitto

In merito al Rdc, l’informazione relativa al canone di affitto è rilevata dalla dichiarazione Isee in corso di validità e, in caso di accoglimento, verificata a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata tramite una nuova dichiarazione Isee.

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, essere in affitto non determina un aumento del sussidio, ma unicamente un aumento della soglia di reddito per il diritto al sussidio stesso. Ma procediamo con ordine rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla Guida al reddito di emergenza ed alla Guida al reddito di cittadinanza.

Quali requisiti per il reddito di emergenza?

Per aver diritto al reddito di emergenza, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici [2]:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio; in caso di canone di affitto dichiarato nell’Isee, tale soglia è incrementata di 1/12 dell’ammontare annuo del canone stesso;
  • il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti rilevanti nell’Isee (vedi: Quali sono i valori che fanno aumentare l’Isee) ed è riferito al mese di febbraio 2021;
  • per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (conti, carte, libretti…) con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro; la soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro; la soglia e il massimale sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee;
  • un valore Isee, attestato dalla dichiarazione valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro.

Come funziona la scala di equivalenza per il reddito di emergenza?

La scala di equivalenza per il reddito di emergenza consiste nel valore per il quale devono essere moltiplicate le soglie di reddito, valore che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare, alla loro età ed alla presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

In particolare, il valore della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini Isee, la soglia massima è elevata a 2,1.

Benefici reddito di emergenza per chi è in affitto

Per i soli nuclei familiari che abbiano indicato nella dichiarazione Isee di risiedere in abitazione in affitto, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini Isee

Tale incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto al Rem e non influisce sull’importo eventualmente spettante. In altri termini, chi è in affitto non beneficia di un aumento del reddito di emergenza, ma solo di un aumento della soglia di reddito per aver diritto al sussidio

Osserviamo le seguenti tabelle per comprendere meglio.

Nucleo familiare non in affitto.

Composizione del nucleo Scala di equivalenza Soglia di reddito mensile da verificare per il diritto al Rem- in euro Importo mensile del Rem- in euro
Un adulto ·         1 400 400
Un adulto e un minorenne ·         1.2 480 480
Due adulti ·         1.4 560 560
Due adulti e un minorenne ·         1.6 640 640
Due adulti e due minorenni ·         1.8 720 720
Tre adulti e due minorenni ·         2 800 800
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave ·         2.1 840 840

Nucleo familiare in affitto (si ipotizza un canone di locazione mensile pari a 300 euro).

Composizione del nucleo Scala di equivalenza Soglia di reddito mensile da verificare per il diritto al Rem- in euro Importo mensile del Rem- in euro
Un adulto ·         1 700 400
Un adulto e un minorenne ·         1.2 840 (perché 400+300 x 1.2) 480
Due adulti ·         1.4 980 560
Due adulti e un minorenne ·         1.6 1.120 640
Due adulti e due minorenni ·         1.8 1.260 720
Tre adulti e due minorenni ·         2 1.400 800
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave ·         2.1 1.470 840

Come si calcola il reddito di cittadinanza?

L’ammontare del reddito di cittadinanza è dato dalla somma di:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, cosiddetta quota A;
  • un contributo per l’affitto o per il mutuo, cosiddetta quota B; le informazioni su affitto o mutuo devono essere rilevate dall’Isee e autocertificate nel modello di domanda.

Calcolo quota A

L’importo annuo della quota A di Rdc o pensione di cittadinanza (per saperne di più, vedi la Guida alla pensione di cittadinanza) si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza per:

  • 6mila euro, in caso di reddito di cittadinanza;
  • 560 euro, in caso di pensione di cittadinanza.

Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell’Isee di riferimento ed il valore dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dal nucleo.

Calcolo quota B

In caso di abitazione in affitto, l’importo annuo della quota B di Rdc o pensione di cittadinanza è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

  • 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di RdC;
  • 800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di PdC.

L’informazione relativa al canone di affitto è rilevata dall’attestazione Isee in corso di validità e, in caso di

accoglimento, verificata a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata tramite una nuova dichiarazione Isee.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per il reddito che per la pensione di cittadinanza.

Complessivamente, non si può percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito per affitto o mutuo.

Calcolo reddito di cittadinanza per chi è in affitto

Più precisamente, per sapere l’importo della seconda quota di reddito di cittadinanza alla quale si ha diritto qualora si paghi l’affitto, bisogna eseguire le seguenti operazioni:

  • calcolare la quota relativa all’affitto, moltiplicando la soglia annua di 360 euro per l’importo della scala di equivalenza della famiglia e sottraendo il reddito familiare annuo;
  • confrontare questo importo con l’affitto annuo dovuto;
  • dividere il minor importo per 12, per ottenere l’incremento mensile;
  • spetta sempre il minor importo tra l’integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di equivalenza, al netto del reddito familiare, e la somma effettivamente corrisposta a titolo di affitto.
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