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10 requisiti della prestazione occasionale

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Contratto di prestazione occasionale Inps: come funziona, com’è retribuito, quali sono le condizioni per utilizzatore e lavoratore.

I lavori occasionali e marginali, una volta aboliti i vecchi voucher, sono ora retribuiti attraverso i contratti di prestazione occasionale, o Cpo [1], se resi a favore di imprese, enti o professionisti, oppure attraverso il libretto famiglia, o Lf, se resi a favore di privati e famiglie.

Le regole relative alla retribuzione dell’attività svolta attraverso il Cpo sono piuttosto complesse, anche se più semplici rispetto alle disposizioni relative al lavoro subordinato. Vediamo allora quali sono i 10 requisiti della prestazione occasionale: chi può attivare il contratto, quanto può essere retribuita l’attività, quali sono gli adempimenti a carico del lavoratore e dell’utilizzatore.

Proprio come previsto in passato per i voucher, per attivare le prestazioni di lavoro occasionale deve essere utilizzata un’apposita piattaforma telematica, raggiungibile attraverso il percorso, nel sito web dell’Inps “Prestazioni e Servizi, Contratto di prestazione occasionale”.

Bisogna rispettare diversi limiti, in relazione ai compensi che può corrispondere l’utilizzatore, ai compensi complessivi che può ricevere il lavoratore ed alle ore di attività annue. A questo proposito, è bene sapere che il compenso per il contratto di lavoro occasionale e per il libretto famiglia è fissato in una misura oraria minima, anche se l’utilizzatore è libero di retribuire il lavoratore in misura maggiore: non sono rilasciati dei buoni, come accadeva per i vecchi voucher. Ulteriori disposizioni sono previste in relazione agli utilizzatori enti, aziende o professionisti. Ma procediamo con ordine e vediamo tutti i requisiti della prestazione occasionale.

Committenti

Il contratto di prestazione occasionale può essere stipulato da diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni e altri enti di natura privata;
  • imprese agricole;
  • pubbliche amministrazioni;
  • enti locali;
  • aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo;
  • onlus e associazioni.

Compensi massimi

In un anno, ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire compensi di importo complessivamente superiore a 5mila euro.

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, non può erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui (le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5mila euro, relativo ai compensi che l’utilizzatore può corrispondere alla totalità dei lavoratori impiegati come steward).

Ogni lavoratore non può ricevere in un anno, dallo stesso utilizzatore, compensi di importo superiore a 2.500 euro (il limite è elevato a 5mila euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Incremento dei compensi massimi

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei lavoratori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati, in possesso dello stato di disoccupazione;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, può computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Compenso minimo e orario

Il compenso giornaliero netto del lavoratore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro.

Oneri

Al compenso spettante al lavoratore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione alla gestione Separata, nella misura del 33%;
  • l’assicurazione Inail, nella misura del 3,5%;
  • gli oneri di gestione Inps, nella misura dell’1%.

Divieti

La legge prevede il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

  • per gli utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • per lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Imprese alberghiere e strutture ricettive del turismo

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato, è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative svolte dagli appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati, in possesso dello stato di disoccupazione;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Aziende agricole

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale impiegando esclusivamente i seguenti lavoratori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati, in possesso dello stato di disoccupazione;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il compenso minimo è determinato in base all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Registrazione

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, lavoratore e utilizzatore devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica Inps, registrarsi preventivamente al servizio “Contratto di prestazione occasionale”.

Per completare la registrazione, devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi.

L’utilizzatore deve poi alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’Inps.

A tal fine, può effettuare i versamenti necessari tramite modello F24 Elide, con causale “CLOC”, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”, procedendo con strumenti di pagamento elettronico con addebito su conto corrente o su carta di credito o debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid; le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Il lavoratore deve invece indicare l’Iban del conto corrente bancario o postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale l’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, erogherà il compenso pattuito.

Attivazione

Per attivare il contratto di prestazione occasionale e le relative tutele, l’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività (il termine è diverso per imprese agricole, del turismo ed enti locali), deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  • i dati identificativi del lavoratore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Il lavoratore può tuttavia, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i 3 giorni successivi, inibendo la revoca.

Se la prestazione non è revocata, l’Inps trattiene la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, procedendo al pagamento del lavoratore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e dei premi Inail.

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