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Gli obblighi delegabili e non delegabili del datore di lavoro

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Quali obblighi ha il preposto

Valutazione dei rischi e redazione Dvr, gestione emergenze, fornitura dpi, sorveglianza sanitaria: gli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Assumere un lavoratore in azienda comporta un notevole carico di adempimenti e responsabilità per il datore di lavoro: basta anche avere un solo tirocinante per essere obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione, a nominare il medico competente, qualora l’attività sia sottoposta a sorveglianza sanitaria.

In base al Testo unico in materia di salute e sicurezza [1], difatti, è lavoratore colui che, indipendentemente dal tipo di inquadramento contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Alcune incombenze possono essere delegate dal datore di lavoro a terzi, altre assolutamente no, pur potendo il datore domandare l’aiuto di altre figure di rilievo in materia di sicurezza, come il medico competente o il consulente.

Ma quali sono gli obblighi delegabili e non delegabili del datore di lavoro? Osserviamo l’elenco dettagliato, facendo attenzione a distinguere non solo tra gli obblighi delegabili e non delegabili, ma anche tra gli obblighi del “semplice” datore di lavoro e di colui che si trova nella posizione di committente, appaltatore o subappaltatore.

Ricordiamo anche che la violazione della maggior parte degli obblighi in materia di sicurezza comporta l’applicazione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro.

Questi, peraltro, in base al Codice civile [2] è tenuto ad attuare tutte le azioni possibili per tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori: non basta, dunque, adempiere a tutti gli obblighi elencati dal Testo unico in materia di salute e sicurezza, ma bisogna spingersi oltre, sin dove possibile, per assicurare al lavoratore una tutela completa.

Chi è il datore di lavoro

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto con il lavoratore. Secondo il Testo unico in materia di salute e sicurezza [3], si tratta di colui che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Obblighi delegabili del datore di lavoro

Di seguito, i principali obblighi delegabili del datore di lavoro, come elencati nel Testo unico in materia di salute e sicurezza:

  • nominare il medico competente perché effettui la sorveglianza sanitaria, se prevista; comunicargli la cessazione del rapporto di lavoro;
  • nominare gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso, etc.);
  • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni;
  • fornire i dispositivi di protezione individuale (dpi) ai lavoratori;
  • far accedere a determinate zone o attrezzature solo i lavoratori istruiti e addestrati in modo specifico;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare i lavoratori e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività se il pericolo persiste, salvo ragioni motivate da esigenze connesse alla salute e alla sicurezza;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
  • consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • consegnare copia del documento di valutazione dei rischi Dvr e del documento di valutazione dei rischi da interferenza Duvri al Rls su richiesta;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, con verifiche periodiche;
  • inviare la denuncia d’infortunio all’Inail, in via telematica, tramite il servizio online “Comunicazione/ denuncia di infortunio”, entro:
    • 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico;
    • 24 ore dall’evento, in caso di morte o pericolo di morte del lavoratore;
  • inviare all’Inail la comunicazione d’infortunio, che ha finalità statistica ed informativa, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico (per infortuni sul lavoro che comportano l’assenza del lavoratore per un periodo compreso tra 1 e 3 giorni, escluso quello dell’infortunio);
  • consultare l’Rls nei casi previsti dal Testo unico salute e sicurezza;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • se l’unità produttiva ha più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica (art. 35 del D. Lgs. 81/2008);
  • aggiornare le misure di prevenzione in base ai cambiamenti organizzativi e produttivi rilevanti, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
  • analizzare l’impatto dei dispositivi utilizzati dai lavoratori;
  • comunicare all’Inail il nominativo degli Rls;
  • non adibire i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria alle mansioni lavorative specifiche senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi non delegabili del datore di lavoro

Non possono essere invece delegati a terzi i seguenti obblighi:

  • valutazione dei rischi: il datore deve valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e nell’ambito dell’organizzazione in cui si svolge l’attività, per individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma degli interventi che garantiscano il miglioramento progressivo dei livelli di salute e sicurezza;
  • redazione del Dvr, cioè del documento di valutazione dei rischi: il datore deve riportare la relazione sulla valutazione dei rischi, i criteri utilizzati nella valutazione e gli ulteriori elementi prescritti dalla normativa in materia;
  • designazione del Rspp: il datore deve infine nominare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (in determinate ipotesi, può auto-designarsi), colui che coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro committente

Se il datore di lavoro è anche committente, nell’ambito di uno o più contratti di appalto, è tenuto ad adempiere alle seguenti disposizioni, in materia di salute e sicurezza, oltre a rispettare i normali obblighi che ricadono sulla generalità dei datori di lavoro:

  • essendo il responsabile del coordinamento delle imprese coinvolte nell’appalto, deve attuare il coordinamento attraverso la redazione del Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (Duvri);
  • deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prima di iniziare il rapporto e successivamente, con periodicità almeno annuale, acquisire:
    • il certificato di iscrizione in base al tipo e alla classe di lavori da assegnare;
    • l’autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
    • il Durc, che non può essere autocertificato;
  • deve verificare:
    • il possesso di attrezzature e mezzi idonei;
    • l’osservanza dei contratti collettivi nazionali;
    • l’andamento infortunistico e delle malattie professionali;
    • la formazione e l’informazione su tutela della salute;
    • il programma degli investimenti su tutela della salute dei lavoratori;
    • il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli appaltatori, dei subappaltatori e dei lavoratori (presenza di persone non regolarmente assunte, non formate o non informate);
  • è tenuto a informare le imprese e i lavoratori sui rischi specifici, le misure di emergenza, prevenzione e protezione, sull’utilizzo di attrezzature e servizi per l’esecuzione dei lavori, sulla presenza e la collaborazione dei suoi lavoratori all’esecuzione dell’opera, nonché riguardo al piano di sicurezza redatto da ogni impresa appaltatrice;
  • deve promuovere la collaborazione e il coordinamento con le imprese appaltatrici, con un piano di coordinamento delle misure antinfortunistiche e di sicurezza, comunque non esteso ai rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi;
  • deve poi cooperare alle misure di prevenzione e protezione.

Il committente risponde in solido con l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore per tutti i danni dei dipendenti di questi ultimi non indennizzati dall’Inail, salvo rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore.

Infine, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, considerando le possibili interferenze.

Obblighi del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore

Se il datore di lavoro, nell’ambito di un appalto, riveste la posizione di appaltatore o subappaltatore, oltre a rispettare i normali obblighi che ricadono sulla generalità dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza, deve:

  • cooperare per attuare le misure di prevenzione e protezione e promuovere il coordinamento;
  • coordinare i lavoratori negli interventi di prevenzione e di protezione contro i rischi relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • informarsi e informare sui rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte;
  • fornire informazioni sul proprio piano di emergenza e prendere visione del piano di sicurezza redatto da ogni impresa appaltatrice;
  • infine, anch’egli deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, considerando le possibili interferenze.
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