
Assenze del lavoratore o della lavoratrice per l’assistenza del figlio con grave malattia: sussiste il diritto alle mensilità aggiuntive?
Il genitore lavoratore può fruire, oltre al congedo di maternità obbligatorio per la nascita o l’adozione di un figlio, anche di periodi di congedo parentale per l’assistenza del minore.
Nel dettaglio, ciascun genitore ha facoltà di assentarsi da lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo (tra madre e padre) non superiore a 10 mesi (11 in situazioni particolari), in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria. Se il bambino ha un handicap grave ai sensi della legge 104, i genitori hanno diritto, entro il compimento del 12° anno di età del figlio, al prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di 3 anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario.
Durante il congedo parentale, di norma, non matura il rateo di tredicesima: ma il diritto alla maturazione dei ratei di mensilità aggiuntiva non sussiste nemmeno se il congedo parentale è fruito per assistere il figlio durante una malattia, o il figlio disabile grave? In altri termini, in caso di congedo parentale per malattia figli spetta la tredicesima?
Alla questione ha risposto la Cassazione [1], con una nuova sentenza.
In primo luogo, è importante non fare confusione tra congedo parentale ordinario, o prolungato per assistenza del figlio con handicap grave ed assenze per malattia del figlio. Le assenze per malattia del bambino non consistono in un congedo parentale, ma in specifiche astensioni dal lavoro, concesse nel caso in cui il figlio si ammali durante i primi 8 anni di età. Fino ai 3 anni del bambino, per la precisione, spetta l’astensione dal lavoro per tutta la durata della sua malattia, mentre dai 3 agli 8 anni spettano un massimo di 5 giorni lavorativi di assenza all’anno [2], salvo miglior previsione contrattuale.
Il congedo per malattia figli e il congedo parentale sono dunque due istituti diversi, tant’è vero che le assenze fruite per malattia del bambino interrompono il congedo parentale. In ogni caso, il congedo parentale (nonché il suo prolungamento, nell’ipotesi di figlio disabile) può essere utilizzato, di fatto, per assistere un figlio con una grave patologia.
Assenze per assistenza dei figli: quando spetta la tredicesima?
Durante il congedo per maternità obbligatoria, i ratei relativi alle mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima (se prevista dal contratto collettivo), maturano regolarmente. Ricordiamo che l’astensione obbligatoria è fruibile di norma nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi, oppure, nelle ipotesi di flessibilità, nel mese prima del parto e nei 4 mesi successivi o, ancora, nei 5 mesi dopo il parto (salvo diritto al prolungamento).
Durante il congedo parentale, invece, o durante il prolungamento del congedo parentale per assistenza del figlio disabile, i ratei relativi alle mensilità aggiuntive non maturano.
La stessa previsione opera anche nell’ipotesi in cui si fruisca di assenze per malattia del figlio.
Se il genitore beneficia del congedo straordinario legge 104 per assistenza del figlio con handicap grave, i ratei delle mensilità aggiuntive non maturano ugualmente.
Tredicesima ed eventuale quattordicesima spettano invece se il genitore lavoratore utilizza i permessi retribuiti mensili legge 104.
Ci si domanda, però, se il lavoratore abbia diritto alla maturazione dei ratei nel caso in cui fruisca del congedo parentale ordinario o del suo prolungamento per assistere un figlio con una grave patologia. In particolare, ci si chiede se, considerata la necessità di assentarsi per un lungo periodo di tempo a causa della grave malattia, il congedo parentale o il suo prolungamento possano essere assimilati al congedo obbligatorio per maternità, con diritto al rateo di tredicesima.
Congedo parentale fruito per malattia del figlio e diritto alle mensilità aggiuntive
Anche nei casi in cui il congedo parentale o il suo prolungamento siano di fatto fruiti per assistere il figlio con grave patologia, la tredicesima (e la quattordicesima, se prevista) non spetta: a chiarirlo è stata la Cassazione, con una nuova sentenza [1].
In particolare, secondo la Suprema corte non può essere accolto l’orientamento che afferma, in merito alla maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive durante il congedo parentale, la necessità di applicare le disposizioni in materia di congedo per maternità obbligatoria, per non realizzare un trattamento discriminatorio.
La Cassazione afferma, al contrario, che debba applicarsi la disciplina ordinaria prevista per il congedo parentale e l’eventuale prolungamento, disciplina che non prevede la maturazione dei ratei di mensilità aggiuntiva, anche se di fatto le assenze sono fruite a causa di una seria patologia del minore assistito.
Quanto esposto è conforme al consolidato orientamento in materia recepito dall’Inps [3], che stabilisce la non sussistenza del diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima durante i permessi legge 104, se questi riposi sono cumulati con il congedo parentale.
In queste ipotesi, difatti, il lavoratore gode di assenze di lunga durata e “sconta”, di conseguenza, una regolamentazione meno favorevole sotto il profilo degli istituti accessori.
Non sussiste alcuna discriminazione, poi:
- rispetto a chi fruisce dell’astensione obbligatoria per maternità, in quanto la finalità dell’assenza è differente essendo collegata ad un evento del tutto unico quale la nascita o l’ingresso in famiglia di un figlio; peraltro, il congedo obbligatorio per maternità è fruito anche da chi ha figli disabili;
- in confronto a chi continua a lavorare e a beneficiare dei ratei di tredicesima: il genitore del disabile riceve difatti una protezione, potendosi assentare dal lavoro percependo un’indennità;
- rispetto a chi beneficia dei congedi parentali in genere, in quanto il trattamento relativo alle mensilità aggiuntive è lo stesso.
The post Congedo parentale per malattia figli: spetta la tredicesima? first appeared on La Legge per tutti.