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Reddito di emergenza

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Nuova misura temporanea a sostegno del reddito per le famiglie in condizioni di bisogno: chi ne ha diritto, requisiti, come si calcola l’ammontare spettante.

Il decreto Rilancio prevede un nuovo strumento a sostegno del reddito, tra le numerose misure a favore dei cittadini che si trovano in stato di bisogno: si tratta del reddito di emergenza. Lo strumento è finalizzato a far fronte, temporaneamente, all’attuale crisi economica creatasi per l’epidemia di coronavirus.

All’interno del DL Rilancio, il reddito di emergenza [1], o Rem, si trova tra le “altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”: la misura non deve essere confusa col reddito di cittadinanza, nonostante si tratti ugualmente di una prestazione di assistenza, che spetta in base al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare. Peraltro, il reddito di emergenza non è compatibile con il reddito di cittadinanza: inizialmente era stato annunciato che le due misure sarebbero state cumulabili tra loro.

Per chiedere i  ratei del reddito di emergenza (la data limite per i primi ratei era il 31 luglio 2020) è indispensabile avere un Isee in corso di validità. La dichiarazione Isee, infatti, serve non solo per accedere a tariffe agevolate (mensa, tasse universitarie…), ma anche per ottenere prestazioni di assistenza, come il reddito di cittadinanza e di emergenza appunto, nonché per la generalità delle agevolazioni di carattere pubblico.

Per sapere come compilare inviare la dichiarazione Isee: Guida alla dichiarazione Isee. La validità del modello Isee ordinario termina il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Per la terza rata del reddito di emergenza, prevista dal decreto agosto, la data limite risulta il 15 ottobre 2020.

Il decreto ristori [3] ha inoltre previsto due ulteriori rate del sussidio: coloro che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di Rem con il decreto agosto non devono presentare nuova domanda all’Inps (l’istituto procede d’ufficio); i nuovi nuclei familiari, cioè coloro che non hanno fruito dell’ultima proroga, devono invece presentare un’apposita richiesta all’Inps entro il 30 novembre 2020.

Requisiti reddito di emergenza

Il reddito di emergenza Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza stesso, moltiplicato per la scala di equivalenza del reddito di cittadinanza; poiché il reddito di emergenza è pari a 400 euro mensili e la scala di equivalenza può andare da un minimo di 1 a un massimo di 2, oppure di 2,1 nelle famiglie in cui sono presenti disabili gravi o non autosufficienti, il reddito mensile del nucleo familiare può ammontare da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 euro per i nuclei in cui vi sono disabili gravi o non autosufficienti;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10 mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini Isee;
  • un valore dell’Isee inferiore a 15mila euro.

I parametri restano gli stessi, salvo modifiche, in relazione alle ultime rate del reddito di emergenza, previste dal decreto ristori.

Incompatibilità reddito di emergenza

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:

  • una delle cosiddette indennità Inps Covid riconosciute ai liberi professionisti, ai co.co.co., ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori iscritti presso le gestioni artigiani e commercianti, agricoli e agli stagionali del turismo;
  • il reddito di ultima istanza;
  • lo stato detentivo e il ricovero presso istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in queste condizioni, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di questi familiari

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per il reddito familiare;
  • percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.

Qual è il nucleo familiare per il reddito di emergenza?

Il nucleo familiare ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem è lo stesso definito ai fini dell’Isee e del reddito di cittadinanza. Per approfondire: Reddito di cittadinanza, chi è nel nucleo familiare.

Qual è il reddito familiare per il reddito di emergenza?

Ai fini Rem, il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti rilevanti per la dichiarazione Isee ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa. Vedi: Quali redditi vanno dichiarati nell’Isee?

Qual è il patrimonio mobiliare per il reddito di emergenza?

Ai fini Rem, il patrimonio mobiliare è inclusivo di tutte le componenti rilevanti per la dichiarazione Isee: comprende dunque conti correnti, depositi, carte di credito anche prepagate, con e senza Iban, libretti, titoli, azioni, partecipazioni…

A quanto ammonta il reddito di emergenza?

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzato per il reddito di cittadinanza, ma con un diverso limite massimo:

  • 1: per il primo componente
  • + 0,4: per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
  • + 0,2: per ogni ulteriore componente minorenne
  • fino a un massimo di 2
  • fino a un massimo di 2,1: se in famiglia almeno un componente è disabile grave o non autosufficiente (per il reddito di cittadinanza il limite è 2,2, in caso di presenza di familiare disabile grave o non autosufficiente).

In pratica:

  • se il reddito di emergenza spetta a un single, questi ha diritto a 400 euro mensili;
  • se il reddito spetta a una famiglia con entrambi i coniugi e due figli minori, spettano 720 euro mensili (1+0,4+0,2+0,2)
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 800 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2;
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 840 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare, avente già il parametro massimo, siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

Chi è escluso dal reddito di emergenza?

Non hanno diritto al Rem le persone che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di un’altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti queste persone, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Domanda reddito di emergenza

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le domande di Rem possono essere presentate presso:

  • i Caf, previa stipula di una convenzione con l’Inps;
  • gli istituti di patronato.

Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del 31 luglio 2020. La domanda relativa alla terza rata, prevista dal decreto agosto, può essere presentata sino al 15 ottobre 2020.

Reddito di emergenza: domande all’Inps

Secondo quanto chiarito dall’Inps [2], il Rem poteva, in rapporto ai primi ratei, essere richiesto all’istituto stesso, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 31 luglio 2020. Il termine è spostato al 15 ottobre 2020 per la terza rata del beneficio, prevista dal decreto agosto ed è spostato al 30 novembre per i ratei riconosciuti dal decreto ristori.

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell’imminente pubblicazione della circolare applicativa, i cittadini possono inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell’Inps, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si può avvalere anche degli istituti di patronato.

Riconoscimento del reddito di emergenza

Il beneficio è erogato in ratei, ciascuno pari a 400 euro, da moltiplicare per la scala di equivalenza, sino a un massimo di 800 euro, 840 euro in caso di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo avente scala di equivalenza massima. Alle prime due quote deve essere aggiunta una terza quota prevista dal DL agosto; altre due quote sono previste dal decreto ristori.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, l’Inps e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa per l’anno 2020 (il limite è stato ampliato col decreto agosto, relativamente alla terza rata e col DL ristori, relativamente alle ulteriori due rate). L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: se emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Se si ottiene il Rem, non è possibile percepire la nuova indennità spettante ai lavoratori domestici.

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