
Quote Tfr collegate alla retribuzione persa per cassaintegrazione straordinaria: sono a carico del datore di lavoro o dell’Inps.
Il decreto Genova, o decreto Emergenze [1], ha previsto, sino al 2020, la possibilità di riconoscere la cassaintegrazione straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, sino a 12 mesi, per quei datori di lavoro la cui attività produttiva è cessata e che stiano concludendo le procedure di licenziamento dei lavoratori (se sussistono gli altri presupposti previsti dalla legge).
Il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche ai lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale, ad esempio in fallimento.
Lo stesso decreto [2] ha previsto, per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria ammesse alla Cigs, un beneficio aggiuntivo consistente nell’esonero dal versamento all’Inps della quota di Tfr (trattamento di fine rapporto) relativa alle ore perse per la cassaintegrazione.
Ma in relazione al Tfr azienda in fallimento chi paga? Ci si domanda, in particolare, se le quote di Tfr relative alla retribuzione persa siano a carico dell’Inps e se il beneficio dell’esonero valga soltanto nel caso in cui l’azienda sia tenuta al versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria, oppure anche nel caso di Tfr accantonato in azienda o presso un fondo di previdenza complementare.
Tutti i dubbi relativi ai benefici sono stati chiariti dall’Inps, con un recente messaggio [3] in cui l’istituto fa il punto della situazione sulle agevolazioni a favore delle aziende in procedura concorsuale beneficiarie di Cigs per crisi.
Esonero dal versamento delle quote del Tfr
Come anticipato, il decreto Emergenze prevede l’esonero dal versamento al Fondo di tesoreria dell’Inps delle quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione (cosiddetta Cigs a zero ore) dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il decreto dispone anche:
- l’esonero dal ticket licenziamento, cioè dal contributo per l’accesso alla Naspi che si versa in relazione a determinate cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato;
- l’esclusione dal versamento del contributo addizionale per la cassaintegrazione straordinaria.
Come si chiede l’esonero?
Per accedere ai benefici esposti è necessario:
- quantificare i costi complessivi delle misure di esonero, in sede di accordo ministeriale per l’accesso all’intervento della Cigs (i dati sono forniti dal rappresentante legale dell’azienda);
- accertare la disponibilità delle relative risorse finanziarie.
Il curatore fallimentare o il commissario straordinario deve inviare la domanda di applicazione degli esoneri al ministero del Lavoro:
- unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento Cigs;
- in sede di integrazione della domanda di autorizzazione del trattamento Cigs.
Il decreto di autorizzazione deve indicare:
- l’ammissione alle misure di esonero;
- la stima dei costi, evidenziando separatamente, per ogni anno di competenza, quelli relativi al trattamento di fine rapporto e quelli relativi al ticket di licenziamento.
Una volta ottenuto il decreto di autorizzazione, il curatore fallimentare o il commissario straordinario deve chiedere un’ulteriore autorizzazione all’Inps per la fruizione dei due esoneri.
A tal fine, il già citato messaggio dell’Inps [3] spiega che è disponibile online, nel portale web dell’istituto, il modulo di domanda telematica (istanza online), nella sezione del sito denominata “Portale Agevolazioni” (prima la sezione era denominata “DiResCo”).
L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica, verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali per crisi, ai sensi del decreto Emergenze. L’istituto deve anche verificare se l’importo chiesto è congruo rispetto agli importi individuati nel decreto di autorizzazione ministeriale.
Chi paga le quote del Tfr?
Le quote di Tfr connesse alla retribuzione persa durante i periodi di Cigs, per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano richiesto l’esonero, sono a carico dell’Inps.
Nel dettaglio, possono realizzarsi tre ipotesi diverse, secondo le caratteristiche dell’azienda e le scelte fatte a suo tempo dal lavoratore in relazione alla destinazione del trattamento di fine rapporto:
- il Tfr è stato destinato ai fondi di previdenza complementare;
- l’azienda è tenuta a versare il Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps, in quanto ha più di 50 dipendenti;
- il dipendente ha scelto di accantonare il Tfr presso il datore di lavoro (che ha sino a 50 dipendenti).
Qualunque sia la destinazione del trattamento di fine rapporto, l’Inps effettua il versamento o l’accreditamento del Tfr maturato in un’unica soluzione, una volta cessata la cassaintegrazione straordinaria autorizzata.
Nello specifico:
- se il Tfr è stato destinato ai fondi di previdenza complementare, l’Inps deve trasferire il Tfr maturato al fondo pensione di destinazione;
- se, invece, l’azienda è tenuta a versare il Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps, oppure se il dipendente ha scelto di accantonare il Tfr presso il datore di lavoro, l’Inps deve provvedere al pagamento diretto del trattamento di fine rapporto al lavoratore, alla fine del periodo di Cigs autorizzata.
Come mai il Tfr deve essere pagato al dipendente una volta terminata la cassaintegrazione straordinaria? Il pagamento deve avvenire, in quanto l’impresa, per essere destinataria del beneficio dell’esonero, deve essere in fallimento o in amministrazione straordinaria, deve aver cessato l’attività e deve avere concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali. Pertanto, i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cessano il rapporto con l’azienda per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente.
Come chiedere il pagamento dell’Inps?
L’Inps, nel già menzionato messaggio [3], spiega infine che, per consentire la liquidazione del Tfr ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione, il curatore fallimentare, o il commissario straordinario, deve presentare un’apposita domanda di liquidazione all’istituto, utilizzando il servizio web interno al portale dell’ente denominato: “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”.
Per trovare il servizio, si deve scegliere, nel portale dell’istituto, la prestazione “Tfr su Cigs”; si deve inoltre indicare il decreto di autorizzazione. É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.
Ricordiamo infine che l’esonero è applicato nei limiti del minor importo tra:
- il totale delle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa per Cigs;
- l’importo indicato, per anno di competenza, nel decreto di autorizzazione.
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